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L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE
L’articolo 15 pertanto stabilisce che la libertà e la segretezza della corri-
spondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limi-
tazione può avvenire soltanto per atto dell’Autorità giudiziaria con le garanzie
stabilite dalla legge.
Si sancisce il diritto di scambiarsi informazioni e di mantenere la segretez-
za sul loro contenuto, garantita la posizione del mittente che trasmette la comu-
nicazione e del destinatario che quella comunicazione la riceva. L’inviolabilità e
la universalità che emergono dalla norma in commento portano ad attribuire la
tutela a favore di tutti gli individui, pubblici e privati .
(35)
Il raccordo fra libertà e segretezza porta, in una ottica ristretta, a sostenere
il carattere ancillare della segretezza rispetto alla libertà: per cui solo fino a che
la segretezza è oggettivamente sussistente, per gli interlocutori e per i mezzi
adoperati, vigerà la inviolabilità della stessa e quindi la libertà della sua trasmis-
sione; in una ottica ampliata, libertà e segretezza sono autonomi elementi pari-
menti ed autonomamente da tutelare, impedendosi sì la trasmissione di una
comunicazione senza però poterne intercettare il contenuto, oppure garanten-
do la comunicazione ma accertandone il testo.
Ogni forma di limitazione, soprattutto per le ragioni di cui alla presente
disamina, può avvenire, nel pieno rispetto della riserva di legge stabilito dal
comma due dell’articolo 15, ovverosia con atto motivato dell’autorità giudiziaria
adottato con le garanzie stabilite dalla legge. Una doppia riserva di legge, la
legge stabilisce i casi in cui l’Autorità giudiziaria può intervenire per porre limiti,
e sempre la legge stabilisce le modalità di tale limitazione, per assicurare le
garanzie che essa stessa pone .
(36)
Nella valutazione della legislazione ordinaria sulla questione si tratteran-
no le particolari previsioni sulla materia, tuttavia deve qui osservarsi che le
norme si pongono nell’attuazione della riserva di legge testé riferita, laddove
sono specificamente disciplinate le limitazioni alla libertà dell’articolo 15 che
l’autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono disporre, nella prospettiva
di tracciare un equilibrio tra il diritto dei singoli alla libertà e segretezza delle
loro comunicazioni e il pari interesse pubblico a reprimere i reati e a perse-
guire in giudizio coloro che delinquono. L’articolo 15 quindi legittima la pos-
sibilità per l’Autorità giudiziaria di apporre dei limiti, di cui agli articoli 248 e
254 cpp: così, per l’articolo 254, comma 2, c.p.p., la polizia giudiziaria nell’at-
tuare il sequestro della corrispondenza disposto dal giudice non può violarne
la segretezza. La polizia giudiziaria può quindi in caso sospetto di urgenza
(35) V. PACE, Art. 15, 86; 98.
(36) Commentario Costituzione Wolters Kluver - Leggi d’Italia.
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