Page 51 - Rassegna 2022-3
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L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE




                     L’articolo 15 pertanto stabilisce che la libertà e la segretezza della corri-
               spondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limi-
               tazione può avvenire soltanto per atto dell’Autorità giudiziaria con le garanzie
               stabilite dalla legge.
                     Si sancisce il diritto di scambiarsi informazioni e di mantenere la segretez-
               za sul loro contenuto, garantita la posizione del mittente che trasmette la comu-
               nicazione e del destinatario che quella comunicazione la riceva. L’inviolabilità e
               la universalità che emergono dalla norma in commento portano ad attribuire la
               tutela a favore di tutti gli individui, pubblici e privati .
                                                                  (35)
                     Il raccordo fra libertà e segretezza porta, in una ottica ristretta, a sostenere
               il carattere ancillare della segretezza rispetto alla libertà: per cui solo fino a che
               la segretezza è oggettivamente sussistente, per gli interlocutori e per i mezzi
               adoperati, vigerà la inviolabilità della stessa e quindi la libertà della sua trasmis-
               sione; in una ottica ampliata, libertà e segretezza sono autonomi elementi pari-
               menti ed autonomamente da tutelare, impedendosi sì la trasmissione di una
               comunicazione senza però poterne intercettare il contenuto, oppure garanten-
               do la comunicazione ma accertandone il testo.
                     Ogni forma di limitazione, soprattutto per le ragioni di cui alla presente
               disamina, può avvenire, nel pieno rispetto della riserva di legge stabilito dal
               comma due dell’articolo 15, ovverosia con atto motivato dell’autorità giudiziaria
               adottato con le garanzie stabilite dalla legge. Una doppia riserva di legge, la
               legge stabilisce i casi in cui l’Autorità giudiziaria può intervenire per porre limiti,
               e  sempre  la  legge  stabilisce  le  modalità  di  tale  limitazione,  per  assicurare  le
               garanzie che essa stessa pone .
                                            (36)
                     Nella valutazione della legislazione ordinaria sulla questione si tratteran-
               no le particolari previsioni sulla materia, tuttavia deve qui osservarsi che le
               norme si pongono nell’attuazione della riserva di legge testé riferita, laddove
               sono specificamente disciplinate le limitazioni alla libertà dell’articolo 15 che
               l’autorità giudiziaria e la polizia giudiziaria possono disporre, nella prospettiva
               di tracciare un equilibrio tra il diritto dei singoli alla libertà e segretezza delle
               loro comunicazioni e il pari interesse pubblico a reprimere i reati e a perse-
               guire in giudizio coloro che delinquono. L’articolo 15 quindi legittima la pos-
               sibilità per l’Autorità giudiziaria di apporre dei limiti, di cui agli articoli 248 e
               254 cpp: così, per l’articolo 254, comma 2, c.p.p., la polizia giudiziaria nell’at-
               tuare il sequestro della corrispondenza disposto dal giudice non può violarne
               la segretezza. La polizia giudiziaria può quindi in caso sospetto di urgenza

               (35)  V. PACE, Art. 15, 86; 98.
               (36)  Commentario Costituzione Wolters Kluver - Leggi d’Italia.

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