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DOTTRINA
Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea 200/C 364/01
• Art. 7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare
(31)
La previsione ricalca l’articolo 8 della CEDU. Per attuare l’evoluzione tec-
nica l’originaria previsione di corrispondenza è stata sostituita con quella più
estesa di comunicazioni. Al pari dell’articolo 8, sono limitate ed eccezionali le
deroghe, essendo esclusa ogni ingerenza se non ad opera dell’autorità in forza
di una legge che rispetti i crismi della società democratica e miri al soddisfaci-
mento dei suoi obiettivi.
Le diverse dimensioni della vita dell’individuo, tutelate dall’articolo 7 in
simbiosi con l’articolo 8 CEDU, mirano nel complesso ad assicurare la privacy
dell’individuo .
(32)
Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa, firmato a Roma il 29
ottobre 2004
• Art. II-67 - Rispetto della vita privata e della vita familiare
(33)
La previsione viene ricalcata anche nella Costituzione europea firmata a
Roma il 29 ottobre 2004, laddove è sancito, nel titolo dedicato alle libertà, il
rispetto dei quattro fondamenti della vita e della sfera dell’individuo, ovverosia
il rispetto della vita privata e della vita familiare, del domicilio e delle sue comu-
nicazioni.
Sono le quattro dimensioni già riconosciute dalla CEDU e dalla Carta dei
diritti fondamentali dell’individuo di Nizza del 2001.
Riferimenti nazionali
Carta costituzionale in vigore dal 1 gennaio 1948
• Art. 15
L’articolo 15, annoverato fra le libertà fondamentali della costituzione per
l’individuo, attribuisce alla libertà in esame un rango pari ai principi supremi
sottratti alla revisione costituzionale. Inevitabile il raccordo della previsione del-
l’articolo 15 con quella dell’articolo 21, quale la libera manifestazione del pen-
siero, trattandosi del pieno diritto di comunicazione di idee e notizie agli altri .
(34)
(31) Art. 7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni individuo ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domi-
cilio e delle sue comunicazioni.
(32) Cfr, NIEMIETZ c Germania §32; SILVER e altri c Regno Unito, §84; MARGARETA e Roger
ANDERSON c Svezia, §72; P.G. e J.H. c Regno Unito, §42; X e Y c Belgio, decisione della
Commissione.
(33) Art. II-67 - Rispetto della vita privata e della vita familiare
Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio
e delle sue comunicazioni.
(34) V. PACE, Art. 15, 81.
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