Page 45 - Rassegna 2022-3
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L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE




                     Sono fatte salve limitazioni alla immediata difesa nell’interesse di diverse
               esigenze di giustizia previste dalle legislazioni nazionali, purché, nel prevedere
               l’obbligo di difesa tecnica e l’accesso alla difesa gratuita, sia stata data e garantita
               concreta possibilità di partecipare in maniera effettiva al processo .
                                                                               (12)
                     La partecipazione al processo necessita di un difensore, ma la mera pre-
               senza alla udienza dell’avvocato non compensa l’assenza involontaria dell’impu-
               tato. Tali profili inerenti alla presenza ed effettiva partecipazione dell’avvocato
               mirano ad assicurare la parità delle armi fra le parti, ad assicurare una protezio-
               ne contro gli abusi del sistema, a tutelare l’assistito nella fase dell’esercizio del
               diritto al silenzio, al pieno esercizio dei diritti che può essere tale solo se tali
               diritti sono pienamente compresi . Generalmente riconosciuta è la norma che
                                               (13)
               prevede il diritto non solo alla nomina ma anche alla scelta di fiducia del proprio
               difensore . Il diritto alla difesa trova, inoltre, piena ed effettiva esplicazione
                        (14)
               assicurando ai non abbienti la difesa gratuita .
                                                           (15)
                     L’effettività della difesa e quindi del pieno esercizio delle garanzie proces-
               suali  viene,  poi,  attuata  mediante  eventuali  limitazioni  poste  alle  attività
               dell’Autorità a garanzia dei diritti medesimi, a seguire esplicitati.
                     • Art. 8  - Diritto al rispetto della vita privata familiare
                            (16)

               (12)  Il diritto alla difesa e, sul piano anche formale, all’accesso ad un avvocato sorge anche prima
                     della formale acquisizione della qualità di indagato, e quindi già nel momento in cui secondo
                     la legislazione le Autorità considerano il soggetto comunque coinvolto in una attività illecita;
                     quindi non solo al momento dell’interrogatorio, ma già durante un qualsiasi atto ove la posi-
                     zione del soggetto può essere tale da necessitare, secondo i principi enunciati, di una difesa
                     che garantisca pieno accesso alle accuse mosse a suo carico (cfr. OCALAN c Turchia, GC, §131).
               (13)  L’accesso immediato all’avvocato serve quindi a far comprendere all’accusato la totalità della
                     situazione che lo coinvolge e a garantirgli ogni altro diritto che la normativa tutta nel suo
                     complesso sancisce.
               (14)  Sono fatti salvi i casi in cui ragioni di giustizia tendano a limitare tale incondizionato diritto
                     di scelta, quando, ad esempio, per determinati processi è richiesta una particolare specializ-
                     zazione o formazione per assumere il mandato difensivo, come ad esempio davanti alle Corti
                     superiori (cfr. TSONYO TSONEV c Bulgaria, n. 2, §39).
               (15)  Provata l’indigenza, secondo i criteri delle legislazioni nazionali, sulla scorta di soli indizi o
                     anche in mancanza di indicazioni nette in senso contrario, gli Stati devono assicurare l’assi-
                     stenza giudiziaria gratuita, tenendo conto del momento della richiesta ma anche del comple-
                     tamento del giudizio, nel senso che le condizioni che hanno giustificato l’assistenza gratuita
                     devono permanere per tutta la durata del procedimento (Cfr. PAKELLI c Germania, rapporto
                     della Commissione, §34).
               (16)  Art. 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare
                     1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domi-
                     cilio e della propria corrispondenza;
                     2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che
                     tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica,
                     è  necessaria  alla  sicurezza  nazionale,  alla  pubblica  sicurezza,  al  benessere  economico  del
                     paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della
                     morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.

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