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DOTTRINA
La norma tutela quattro specifici interessi dell’individuo: vita privata, vita
familiare, domicilio e corrispondenza.
Il comma due prevede che le ingerenze in tali sfere private possano avve-
nire solo a determinate condizioni e presupposti: per disposizione dell’autorità
pubblica, secondo espressa previsione di legge e per soddisfare secondo i crismi
di una società democratica superiori interessi pubblici cristallizzati dalla stessa
norma. L’ampiezza dei superiori interessi pubblici che giustificano l’ingerenza
trova però i limiti soggettivi e nei presupposti di legge sicché, anche in presenza
dei superiori interessi pubblici, la sfera privata subisca una compressione che
non sfoci nella diffusione di dati eccessivamente sensibili e non opportuni per
gli interessi ritenuti prevalenti. In sostanza, gli Stati nel prevedere ipotesi e
modalità di ingerenza godono di una loro discrezionalità che tuttavia deve essere
contemperata con gli interessi in gioco, attuandosi una violazione del principio
della norma in parola se lo Stato è andato fuori dal margine di discrezionalità
concessogli . Da qui: la necessaria chiarezza della norma che consente allo
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Stato la compressione della sfera privata, la preesistenza della legge atteso che
la ingerenza deve essere “prevista” dalla legge, così da far comprendere e cono-
scere i casi in cui l’Autorità sarà autorizzata a tale invasione .
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Di interesse in questa sede è la sfera personale della corrispondenza del-
l’individuo, al cui rispetto si ha parimenti diritto e le cui ingerenze avvengono
secondo i dettami e i crismi del comma 2.
La corrispondenza, al pari delle previsioni normative anche nazionali di
seguito esplicitate, comprende le missive di carattere personale o professionale,
anche qualora mittente o destinatario sia un detenuto, le conversazioni telefo-
niche fra familiari o con altre persone, le telefonate di cui sia parte un detenuto,
l’intercettazione dei dati della telefonata: numeri in contatto, data, ora e durata;
lo stesso dicasi per le comunicazioni telematiche, e le trasmissioni su frequenze
private .
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Le ingerenze che soggiacciono ai limiti esplicitati sono quindi, per quanto
qui di interesse e attenzione, le missive con i difensori quando vengono aperte:
ed è sufficiente l’apertura, pur senza la lettura del messaggio perché vi sia ille-
gittimo operare. Ingerenza è ogni censura, intercettazione, controllo, sequestro,
intralcio o impedimento alla corrispondenza, la cancellazione di parti, la realiz-
zazione di copie, la captazione della conversazione telefonica, e comunque a
(17) SZULUK c Regno Unito, §45.
(18) Cfr. MESSINA c Italia, n. 2, §83; ENEA c Italia, GC, §144.
(19) NIEMIETZ c Germania §32; SILVER e altri c Regno Unito, §84; MARGARETA e ROGER ANDERSON
c Svezia, §72; P.G. e J.H. c Regno Unito, §42; X e Y c Belgio, decisione della Commissione.
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