Page 46 - Rassegna 2022-3
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DOTTRINA




                  La norma tutela quattro specifici interessi dell’individuo: vita privata, vita
             familiare, domicilio e corrispondenza.
                  Il comma due prevede che le ingerenze in tali sfere private possano avve-
             nire solo a determinate condizioni e presupposti: per disposizione dell’autorità
             pubblica, secondo espressa previsione di legge e per soddisfare secondo i crismi
             di una società democratica superiori interessi pubblici cristallizzati dalla stessa
             norma. L’ampiezza dei superiori interessi pubblici che giustificano l’ingerenza
             trova però i limiti soggettivi e nei presupposti di legge sicché, anche in presenza
             dei superiori interessi pubblici, la sfera privata subisca una compressione che
             non sfoci nella diffusione di dati eccessivamente sensibili e non opportuni per
             gli  interessi  ritenuti  prevalenti.  In  sostanza,  gli  Stati  nel  prevedere  ipotesi  e
             modalità di ingerenza godono di una loro discrezionalità che tuttavia deve essere
             contemperata con gli interessi in gioco, attuandosi una violazione del principio
             della norma in parola se lo Stato è andato fuori dal margine di discrezionalità
             concessogli . Da qui: la necessaria chiarezza della norma che consente allo
                        (17)
             Stato la compressione della sfera privata, la preesistenza della legge atteso che
             la ingerenza deve essere “prevista” dalla legge, così da far comprendere e cono-
             scere i casi in cui l’Autorità sarà autorizzata a tale invasione .
                                                                      (18)
                  Di interesse in questa sede è la sfera personale della corrispondenza del-
             l’individuo, al cui rispetto si ha parimenti diritto e le cui ingerenze avvengono
             secondo i dettami e i crismi del comma 2.
                  La corrispondenza, al pari delle previsioni normative anche nazionali di
             seguito esplicitate, comprende le missive di carattere personale o professionale,
             anche qualora mittente o destinatario sia un detenuto, le conversazioni telefo-
             niche fra familiari o con altre persone, le telefonate di cui sia parte un detenuto,
             l’intercettazione dei dati della telefonata: numeri in contatto, data, ora e durata;
             lo stesso dicasi per le comunicazioni telematiche, e le trasmissioni su frequenze
             private .
                   (19)
                  Le ingerenze che soggiacciono ai limiti esplicitati sono quindi, per quanto
             qui di interesse e attenzione, le missive con i difensori quando vengono aperte:
             ed è sufficiente l’apertura, pur senza la lettura del messaggio perché vi sia ille-
             gittimo operare. Ingerenza è ogni censura, intercettazione, controllo, sequestro,
             intralcio o impedimento alla corrispondenza, la cancellazione di parti, la realiz-
             zazione di copie, la captazione della conversazione telefonica, e comunque a


             (17)  SZULUK c Regno Unito, §45.
             (18)  Cfr. MESSINA c Italia, n. 2, §83; ENEA c Italia, GC, §144.
             (19)  NIEMIETZ c Germania §32; SILVER e altri c Regno Unito, §84; MARGARETA e ROGER ANDERSON
                  c Svezia, §72; P.G. e J.H. c Regno Unito, §42; X e Y c Belgio, decisione della Commissione.

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