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L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE
SOMMARIO: 1. Quadro normativo. - 2. Orientamenti giurisprudenziali. - 3. Il ruolo della
Polizia Giudiziaria. - 3.1 I divieti posti dall’art. 103 c.p.p. e le ricadute su ascol-
to e trascrizione delle intercettazioni. - 3.2 La procedura di deposito e selezio-
ne delle intercettazioni. - 3.3 I limiti alla testimonianza della polizia giudiziaria
sul contenuto delle conversazioni intercettate. - 4. Approfondimenti in materia
di inutilizzabilità delle intercettazioni difensive.
1. Quadro normativo
(A cura del Sottotenente Alessandro Caruso)
Riferimenti internazionali
Convenzione Europea dei diritti dell’uomo ;
(1)
• Art. 6, paragrafo 3, lettere b e c) - Diritto ad un processo equo;
(2)
• Art. 8 - Diritto al rispetto della vita privata familiare;
(3)
Patto Internazionale relativo ai diritti Civili e Politici ;
(4)
• Art. 14, n. 3, lettera b) .
(5)
La CEDU e il Patto internazionale dei diritti civili e politici hanno codifi-
cato nell’ordinamento internazionale il diritto di difesa spettante ad ogni indivi-
duo interessato da un processo penale. Ratificati dagli Stati sottoscrittori, i pre-
cetti contenuti in detti accordi hanno immediata applicabilità all’interno degli
ordinamenti nazionali.
(1) Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 221 del 24 settembre 1955.
(2) Art. 6, paragrafo 3 - Diritto ad un equo processo
Ogni accusato ha più specialmente diritto a:
b) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie per preparare la sua difesa;
c) difendersi da sé o avere l’assistenza di un difensore di propria scelta e, se non ha i mezzi
per ricompensare un difensore, poter essere assistito gratuitamente da un avvocato d’ufficio
quando lo esigano gli interessi della giustizia.
(3) Art. 8 - Diritto al rispetto della vita privata e familiare
1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domi-
cilio e della propria corrispondenza;
2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che
tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica,
è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del
paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute e della
morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
(4) Patto internazionale sui diritti civili e politici, approvato dall’Assemblea Generale dell’ONU
il 16 dicembre 1966 e reso esecutivo in Italia con la Legge 881/1977.
(5) Art. 14, n. 3 - Ogni individuo accusato di un reato ha diritto, in posizione di piena eguaglianza, come minimo
alle seguenti garanzie:
b) a disporre del tempo e dei mezzi necessari alla preparazione della difesa e a comunicare
con un difensore di sua scelta.
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