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DOTTRINA
A tal proposito, vale citare la sentenza Eternit , che ricondusse la morte
(20)
di centinaia di residenti all’inalazione di polveri sottili. In particolare, una lunga
parte della motivazione è dedicata alla descrizione delle condizioni di lavoro
all’interno degli stabilimenti di Eternit Italia. In brevis, la sentenza ricostruiva,
anche alla luce delle numerose testimonianze rese in argomento nel corso del
dibattimento, le condizioni in cui si era svolta la lavorazione dell’amianto, facen-
do emergere come il processo produttivo non rispettasse le più elementari
regole precauzionali in maniera del tutto insufficiente a tutelare la salute dei
lavoratori, anche in relazione alle misure tecniche di riduzione della dispersione
delle polveri .
(21)
L’aspetto più innovativo ai fini dell’imputazione riguardò, come già accen-
nato, la diffusione dell’amianto al di fuori dell’ambiente di lavoro. In relazione
all’ipotesi di reato contestata, nella motivazione la Corte prese le mosse dalla
nozione di disastro fornita dalla Corte Costituzionale , secondo cui per disa-
(22)
stro deve intendersi “sul piano dimensionale un evento distruttivo di propor-
zioni straordinarie, anche se non necessariamente immani, atto a produrre
effetti dannosi gravi, complessi ed estesi; e sul piano della proiezione offensiva,
l’evento deve provocare un pericolo per la vita o per l’integrità fisica di un
numero indeterminato di persone”.
Pertanto, veniva chiarito che il delitto in esame delineasse una fattispecie
di pericolo concreto a forma libera, e che l’ipotesi di reato contestata fosse quel-
la di disastro ecologico ed ambientale. Infatti, sebbene gli imputati non avessero
come scopo primario quello di cagionare il disastro, ma per, converso, il loro
intento era quello di conseguire utili sul mercato attraverso la produzione del-
l’amianto, agirono nella “piena e perfetta consapevolezza degli enormi danni
che sarebbero stati arrecati all’ambiente ed alla salute delle persone dal momen-
to che gli effetti della loro condotte, non solo erano ampiamente prevedibili, ma
erano stati esattamente previsti” .
(23)
In sintesi, l’elemento soggettivo fu ritenuto esistente sotto forma di dolo
generico .
(24)
(20) Trib. Torino, 13 febbraio 2012 , Pres. Casalbore, imp. Schmidheiny e altro.
(21) www.dirittopenale contemporaneo.it.
(22) Sentenza C. Cost. n. 327 del 2008.
(23) Pag. 508 sent. Trib. Torino, 13 febbraio 2012 , Pres. Casalbore, imp. Schmidheiny e altro.
(24) Sotto il profilo risarcitorio, peculiare ai non lavoratori, residenti nelle vicinanze degli stabili-
menti, la sentenza ritenne provato il nesso causale solo in relazione alle ipotesi di mesotelioma,
e condanna gli imputati alla medesima provvisionale disposta per i lavoratori; in relazione alle
altre patologie (in particolare placche pleuriche e tumore polmonare), rispetto alle quali non
risultò provato il nesso causale, procede a condanna generica con le motivazioni esposte
appena sopra.
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