Page 38 - Rassegna 2022-3
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DOTTRINA




                  A tal proposito, vale citare la sentenza Eternit , che ricondusse la morte
                                                              (20)
             di centinaia di residenti all’inalazione di polveri sottili. In particolare, una lunga
             parte della motivazione è dedicata alla descrizione delle condizioni di lavoro
             all’interno degli stabilimenti di Eternit Italia. In brevis, la sentenza ricostruiva,
             anche alla luce delle numerose testimonianze rese in argomento nel corso del
             dibattimento, le condizioni in cui si era svolta la lavorazione dell’amianto, facen-
             do  emergere  come  il  processo  produttivo  non  rispettasse  le  più  elementari
             regole precauzionali in maniera del tutto insufficiente a tutelare la salute dei
             lavoratori, anche in relazione alle misure tecniche di riduzione della dispersione
             delle polveri .
                        (21)
                  L’aspetto più innovativo ai fini dell’imputazione riguardò, come già accen-
             nato, la diffusione dell’amianto al di fuori dell’ambiente di lavoro. In relazione
             all’ipotesi di reato contestata, nella motivazione la Corte prese le mosse dalla
             nozione di disastro fornita dalla Corte Costituzionale , secondo cui per disa-
                                                                (22)
             stro deve intendersi “sul piano dimensionale un evento distruttivo di propor-
             zioni  straordinarie,  anche  se  non  necessariamente  immani,  atto  a  produrre
             effetti dannosi gravi, complessi ed estesi; e sul piano della proiezione offensiva,
             l’evento  deve  provocare  un  pericolo  per  la  vita  o  per  l’integrità  fisica  di  un
             numero indeterminato di persone”.
                  Pertanto, veniva chiarito che il delitto in esame delineasse una fattispecie
             di pericolo concreto a forma libera, e che l’ipotesi di reato contestata fosse quel-
             la di disastro ecologico ed ambientale. Infatti, sebbene gli imputati non avessero
             come scopo primario quello di cagionare il disastro, ma per, converso, il loro
             intento era quello di conseguire utili sul mercato attraverso la produzione del-
             l’amianto, agirono nella “piena e perfetta consapevolezza degli enormi danni
             che sarebbero stati arrecati all’ambiente ed alla salute delle persone dal momen-
             to che gli effetti della loro condotte, non solo erano ampiamente prevedibili, ma
             erano stati esattamente previsti” .
                                            (23)
                  In sintesi, l’elemento soggettivo fu ritenuto esistente sotto forma di dolo
             generico .
                     (24)
             (20)  Trib. Torino, 13 febbraio 2012 , Pres. Casalbore, imp. Schmidheiny e altro.
             (21)  www.dirittopenale contemporaneo.it.
             (22)  Sentenza C. Cost. n. 327 del 2008.
             (23)  Pag. 508 sent. Trib. Torino, 13 febbraio 2012 , Pres. Casalbore, imp. Schmidheiny e altro.
             (24)  Sotto il profilo risarcitorio, peculiare ai non lavoratori, residenti nelle vicinanze degli stabili-
                  menti, la sentenza ritenne provato il nesso causale solo in relazione alle ipotesi di mesotelioma,
                  e condanna gli imputati alla medesima provvisionale disposta per i lavoratori; in relazione alle
                  altre patologie (in particolare placche pleuriche e tumore polmonare), rispetto alle quali non
                  risultò provato il nesso causale, procede a condanna generica con le motivazioni esposte
                  appena sopra.

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