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DOTTRINA
Tuttavia, tale filone di pensiero è sempre stato rigettato dalla Suprema
Corte di Cassazione che ha etichettato tale teoria come il frutto di una vera e
propria “distorsione dell’intuizione di Selikoff, il quale aveva solo voluto met-
tere in guardia sulla pericolosità del contatto con le fibre di amianto, potendo
l’alterazione patologica essere stimolata anche solo da brevi contatti e in pre-
senza di percentuali di dispersioni nell’aria modeste”(Caso Fincantieri) .
(8)
Nel 2003 lo stesso organo nomofilattico giunse così a valorizzare la tesi
(9)
dell’effetto acceleratore secondo cui l’insorgenza e l’aggressività della malattia
dipenderebbero dalla quantità e dall’intensità dell’esposizione alla sostanza tos-
sica per cui, in caso di successioni di più datori di lavoro, tutti sarebbero penal-
mente responsabili.
Di seguito uno stralcio della motivazione: “aumentando la dose di cance-
rogeno, non solo è maggiore l’incidenza dei tumori che derivano dall’esposizione,
ma minore è la durata della latenza, il che significa aumento degli anni di vita
perduti o, per converso, anticipazione della morte”. Ulteriore passaggio nell’ex-
cursus storico-interpretativo nell’ambito delle responsabilità per l’insorgenza di
malattie professionali, è il ripudio da parte della giurisprudenza di legittimità
della statuizione cosiddetta Cozzini del 2010 inerente all’applicazione del-
(10)
l’epidemiologia ai fini processuali. Infatti, quest’ultima, a parere dei giudici,
(11)
poiché non riuscirebbe a chiarire quali siano in concreto gli eventi ascrivibili
all’imputato consegnando all’interprete un “nudo dato statistico”.
A differenza di quelle che l’hanno preceduta, è doveroso sottolineare che
la citata sentenza Cozzini ha l’ulteriore pregio di soffermarsi sui criteri che
devono presiedere ad un corretto accertamento della causalità individuale.
Tale orientamento è stato ribadito nel 2016 dalla stessa Cassazione
(12)
nella pronuncia relativa al cosiddetto caso Montefibre-bis in seno al quale è
(13)
stata evidenziata la necessità di un congruo riscontro probatorio senza fermar-
si quindi ad una tesi scientifica dal carattere universale e meramente probabi-
listico.
(8) Cassazione penale, sez. Quarta, 27 agosto 2012, n. 33311.
(9) Cassazione penale, sez. Quarta, 14 gennaio 2003, n. 988.
(10) Cassazione penale, sez. Quarta, 13 dicembre 2010, n. 43786. La sentenza è commentata da
G. AMIATO, Amianto: il giudice deve motivare la sua scelta in caso di tesi scientifiche in contrasto tra loro,
in Guida al diritto, n. 6/2011, pag. 93; P. TONINI, La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova
scientifica. Riflessi sulla verifica delle massime di esperienza, in Dir. Pen. proc., 2011, pag. 1341.
(11) Branca scientifica che studia il nascere delle malattie su base statistica utilizzando anche con-
tributi provenienti dalla demografia e dalla sociologia.
(12) Per approfondimento, si veda S. ZIRULIA, Amianto: la Cassazione annulla le condanne nel processo
Montefibre-bis, sulla scia del precedente Cozzini, in Dir. pen. cont., fasc. n. 5/2017, pagg. 372 ss.
(13) Cassazione penale, sez. Quarta, 2016, n. 12175.
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