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DOTTRINA




                  Tuttavia, tale filone di pensiero è sempre stato rigettato dalla Suprema
             Corte di Cassazione che ha etichettato tale teoria come il frutto di una vera e
             propria “distorsione dell’intuizione di Selikoff, il quale aveva solo voluto met-
             tere in guardia sulla pericolosità del contatto con le fibre di amianto, potendo
             l’alterazione patologica essere stimolata anche solo da brevi contatti e in pre-
             senza di percentuali di dispersioni nell’aria modeste”(Caso Fincantieri) .
                                                                                 (8)
                  Nel 2003  lo stesso organo nomofilattico giunse così a valorizzare la tesi
                           (9)
             dell’effetto acceleratore secondo cui l’insorgenza e l’aggressività della malattia
             dipenderebbero dalla quantità e dall’intensità dell’esposizione alla sostanza tos-
             sica per cui, in caso di successioni di più datori di lavoro, tutti sarebbero penal-
             mente responsabili.
                  Di seguito uno stralcio della motivazione: “aumentando la dose di cance-
             rogeno, non solo è maggiore l’incidenza dei tumori che derivano dall’esposizione,
             ma minore è la durata della latenza, il che significa aumento degli anni di vita
             perduti o, per converso, anticipazione della morte”. Ulteriore passaggio nell’ex-
             cursus storico-interpretativo nell’ambito delle responsabilità per l’insorgenza di
             malattie professionali, è il ripudio da parte della giurisprudenza di legittimità
             della  statuizione  cosiddetta  Cozzini  del  2010  inerente  all’applicazione  del-
                                                         (10)
             l’epidemiologia  ai fini processuali. Infatti, quest’ultima, a parere dei giudici,
                           (11)
             poiché non riuscirebbe a chiarire quali siano in concreto gli eventi ascrivibili
             all’imputato consegnando all’interprete un “nudo dato statistico”.
                  A differenza di quelle che l’hanno preceduta, è doveroso sottolineare che
             la  citata  sentenza  Cozzini  ha  l’ulteriore  pregio  di  soffermarsi  sui  criteri  che
             devono presiedere ad un corretto accertamento della causalità individuale.
                  Tale  orientamento  è  stato  ribadito  nel  2016  dalla  stessa  Cassazione
                                                              (12)
             nella pronuncia relativa al cosiddetto caso Montefibre-bis  in seno al quale è
                                                                     (13)
             stata evidenziata la necessità di un congruo riscontro probatorio senza fermar-
             si quindi ad una tesi scientifica dal carattere universale e meramente probabi-
             listico.

             (8)   Cassazione penale, sez. Quarta, 27 agosto 2012, n. 33311.
             (9)   Cassazione penale, sez. Quarta, 14 gennaio 2003, n. 988.
             (10)  Cassazione penale, sez. Quarta, 13 dicembre 2010, n. 43786. La sentenza è commentata da
                  G. AMIATO, Amianto: il giudice deve motivare la sua scelta in caso di tesi scientifiche in contrasto tra loro,
                  in Guida al diritto, n. 6/2011, pag. 93; P. TONINI, La Cassazione accoglie i criteri Daubert sulla prova
                  scientifica. Riflessi sulla verifica delle massime di esperienza, in Dir. Pen. proc., 2011, pag. 1341.
             (11)  Branca scientifica che studia il nascere delle malattie su base statistica utilizzando anche con-
                  tributi provenienti dalla demografia e dalla sociologia.
             (12)  Per approfondimento, si veda S. ZIRULIA, Amianto: la Cassazione annulla le condanne nel processo
                  Montefibre-bis, sulla scia del precedente Cozzini, in Dir. pen. cont., fasc. n. 5/2017, pagg. 372 ss.
             (13)  Cassazione penale, sez. Quarta, 2016, n. 12175.

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