Page 32 - Rassegna 2022-3
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DOTTRINA




                  Il dibattito inerente all’esistenza di responsabilità penali in caso di malattia
             o  decesso  di  lavoratori  connesse  eziologicamente  con  l’attività  professionale
             svolta, è oramai ultraventennale  e ha generato, negli anni, zone d’ombra, con-
                                           (1)
             trasti e perplessità sia dottrinali sia giurisprudenziali.
                  Quando si tratta questo tema sovvengono certamente alla mente i casi di
             cronaca che hanno visto sul “banco degli imputati” l’amianto, un minerale che,
             per la sua particolare resistenza, è stato per lungo tempo  utilizzato in campo
                                                                    (2)
             edìle provocando danni, spesso letali, a chi ne era stato soggetto ad una espo-
             sizione più o meno lunga.
                  In verità, sin dal principio di tale diatriba, il problema non è stato quello
             di stabilire la portata nociva della sostanza in questione, da subito risolto con-
             cordemente e in senso positivo dalla comunità scientifica, bensì quello di inda-
             gare con ragionevole certezza quali periodi di esposizione alle fibre di amianto,
             e quante di esse, giocassero caso per caso effettivamente un ruolo genetico nella
             comparsa di patologie come l’asbestosi, il mesotelioma pleurico o, ancora, il
             tumore polmonare.
                  In altri termini, oggetto della disputa ha riguardato il principio di causalità
             penale, ovverosia la relazione tra l’avvenuta inalazione e l’evento patologico o
             addirittura mortale.
                  Le  difficoltà  sono  sorte  principalmente  poiché  l’indagine  non  può
             rispondere allo schema classico che lega il fatto all’evento, in quanto l’indagi-
             ne si estende in una dimensione spazio temporale indefinita, lunga e poco
             nitida.
                  Le malattie sono infatti multifattoriali e soprattutto lungolatenti, caratte-
             rizzate cioè da una vera e propria scissione tra il momento iniziale della cance-
             rogenesi e quello della comparsa sintomatica della patologia. Pertanto, non è
             dimostrabile il nesso tra condotta/fatto ed evento sic et simpliciter, ma, per con-
             verso, occorre condurre un’analisi temporale, fattuale e logico deduttiva che
             muta in relazione al caso d’esame.
                  In tale quadro si è mossa la giurisprudenza utilizzando i diversi strumenti
             di esegesi messi a disposizione dalla dottrina e dalla scienza, giungendo a con-
             clusioni non sempre univoche nonostante l’inopinabile spessore dei ragiona-
             menti giuridici posti alla base di ciascuna pronuncia .
                                                               (3)
             (1)  Uno dei primi procedimenti penali in materia di esposizione all’amianto di cui si ha notizia
                  è quello deciso da Trib. Milano, 16 luglio 1984, imp. Cederna (in Riv. giur. lav., 1984, IV, 486),
                  relativo  ad  un  caso  di  tumore  polmonare  presso  la  Società  generale  per  l’industria  della
                  magnesia.
             (2)   Vietato con legge 27 marzo 1992, n. 257.
             (3)   La  Corte  di  Cassazione  (Cass.  33311/2012,  imp.  Ramacciotti  e  altri,  cit.)  osservato  che,

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