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DOTTRINA




             noto, sono della ‘paralisi’ dell’esecuzione del provvedimento impugnato duran-
             te il termine per impugnare e la celebrazione dell’impugnazione. In altri termini,
             la proposizione dell’appello bloccherà l’esecuzione della pena fino a quando
             quest’ultimo non sarà celebrato; questo poiché nel nostro ordinamento vige a
             livello costituzionale il principio di non colpevolezza fino alla sentenza defini-
             tiva. Dunque, una lettura costituzionalmente orientata non può dedurre
             - come invece è stato fatto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3272/2016 -
             effetti sintomatici di inaffidabilità morale dell’operatore economico una volta
             che è stata proposta impugnazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. dalla parte
             legittimata, alla stessa stregua delle altre tipologie di pronunce di condanna (sen-
             tenza e decreto penale); pertanto, vale anche nell’ipotesi di ricorso avverso la
             pronuncia  di  patteggiamento  il  necessario  requisito  della  irrevocabilità  della
             stessa sentenza per l’esistenza degli effetti penali e delle limitazioni che essi
             comportano .
                         (5)
                  2. Dall’impugnazione  del  patteggiamento  possono  discendere  riforme
             operate  dalla  Cassazione  adìta  nella  prima  pronuncia  giurisdizionale,  il  che
             postula la necessità di riconoscere a quest’ultima gli effetti sospensivi valevoli in
             ogni  giudizio  di  appello.  Non  va  dimenticato,  infatti,  che  il  ricorso  per
             Cassazione può essere giudicato in dibattimento ovvero in camera di consiglio
             invece che in pubblica udienza, ma solo nei casi previsti dalla legge (artt. 3
             comma 2, 32 comma 1, 41 commi 1 e 3, 48 comma 1, 428 comma 9, 311
             comma 5, 612, 624 commi 2 e 3, 666 comma 6, 706 comma 2, 718 comma 1),
             quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel
             dibattimento (quindi anche per l’art. 444 c.p.p.), fatta eccezione per le sentenze
             pronunciate a norma dell’art. 442 in seguito a giudizio abbreviato.
                  3. A ben vedere, la citata sentenza del Consiglio di Stato ha ad oggetto una
             pronuncia ex art. 444 c.p.p. (relativa ad uno dei soggetti interessati) che non era
             stata ancora impugnata, essendo ancora pendenti i tempi di legge per proporlo
             al momento della dichiarazione presentata dall’impresa nella relativa gara. In tal
             senso, la fattispecie di un ricorso in Cassazione già presentato sembra spostare
             il baricentro dell’esame verso una diversa fattispecie e consente perciò di for-
             mulare più incisivamente le deduzioni che ruotano attorno alla necessità anche
             per il patteggiamento del requisito costituzionale della irrevocabilità. Infatti, a
             fronte di un appello presentato non si cristallizzano legalmente le formulazioni
             dedotte nella pronuncia impugnata, postulando un nuovo esame dal quale pos-


             (5)   Mi permetto di far rinvio sul punto a Considerazioni di diritto penale nella materia degli appalti pub-
                  blici alla luce del nuovo Codice De Lise (Decreto Legislativo n. 163/06), in Rassegna dell’Arma dei
                  Carabinieri, n. 2, 2007, pag. 7.

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