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DOTTRINA
noto, sono della ‘paralisi’ dell’esecuzione del provvedimento impugnato duran-
te il termine per impugnare e la celebrazione dell’impugnazione. In altri termini,
la proposizione dell’appello bloccherà l’esecuzione della pena fino a quando
quest’ultimo non sarà celebrato; questo poiché nel nostro ordinamento vige a
livello costituzionale il principio di non colpevolezza fino alla sentenza defini-
tiva. Dunque, una lettura costituzionalmente orientata non può dedurre
- come invece è stato fatto nella sentenza del Consiglio di Stato n. 3272/2016 -
effetti sintomatici di inaffidabilità morale dell’operatore economico una volta
che è stata proposta impugnazione della sentenza ex art. 444 c.p.p. dalla parte
legittimata, alla stessa stregua delle altre tipologie di pronunce di condanna (sen-
tenza e decreto penale); pertanto, vale anche nell’ipotesi di ricorso avverso la
pronuncia di patteggiamento il necessario requisito della irrevocabilità della
stessa sentenza per l’esistenza degli effetti penali e delle limitazioni che essi
comportano .
(5)
2. Dall’impugnazione del patteggiamento possono discendere riforme
operate dalla Cassazione adìta nella prima pronuncia giurisdizionale, il che
postula la necessità di riconoscere a quest’ultima gli effetti sospensivi valevoli in
ogni giudizio di appello. Non va dimenticato, infatti, che il ricorso per
Cassazione può essere giudicato in dibattimento ovvero in camera di consiglio
invece che in pubblica udienza, ma solo nei casi previsti dalla legge (artt. 3
comma 2, 32 comma 1, 41 commi 1 e 3, 48 comma 1, 428 comma 9, 311
comma 5, 612, 624 commi 2 e 3, 666 comma 6, 706 comma 2, 718 comma 1),
quando deve decidere su ogni ricorso contro provvedimenti non emessi nel
dibattimento (quindi anche per l’art. 444 c.p.p.), fatta eccezione per le sentenze
pronunciate a norma dell’art. 442 in seguito a giudizio abbreviato.
3. A ben vedere, la citata sentenza del Consiglio di Stato ha ad oggetto una
pronuncia ex art. 444 c.p.p. (relativa ad uno dei soggetti interessati) che non era
stata ancora impugnata, essendo ancora pendenti i tempi di legge per proporlo
al momento della dichiarazione presentata dall’impresa nella relativa gara. In tal
senso, la fattispecie di un ricorso in Cassazione già presentato sembra spostare
il baricentro dell’esame verso una diversa fattispecie e consente perciò di for-
mulare più incisivamente le deduzioni che ruotano attorno alla necessità anche
per il patteggiamento del requisito costituzionale della irrevocabilità. Infatti, a
fronte di un appello presentato non si cristallizzano legalmente le formulazioni
dedotte nella pronuncia impugnata, postulando un nuovo esame dal quale pos-
(5) Mi permetto di far rinvio sul punto a Considerazioni di diritto penale nella materia degli appalti pub-
blici alla luce del nuovo Codice De Lise (Decreto Legislativo n. 163/06), in Rassegna dell’Arma dei
Carabinieri, n. 2, 2007, pag. 7.
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