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DOTTRINA
Il patteggiamento come
causa escludente dalle
Professore
Vittorio Capuzza (*) procedure ad evidenza
pubblica
SOMMARIO: 1. Il punto della questione. - 2. La pena applicata su richiesta delle parti.
- 3. Impugnazione del patteggiamento. - 4. L’impugnazione del patteggiamento
e la partecipazione alle gare d’appalto.
1. Il punto della questione
Lo scenario è quello presentato nel d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti
pubblici) dall’art. 80, comma 1: nella costellazione dei molteplici problemi
importati nella materia, una questione brilla dal passato e riguarda gli effetti del
cosiddetto patteggiamento; in particolare, occorre domandarsi se la pronuncia
di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., una
volta impugnata costituisca o meno una causa di esclusione dell’operatore eco-
nomico dalla partecipazione alle procedure di gara ad evidenza pubblica, fermo
restando che la pronunzia riguardi uno dei soggetti apicali dell’impresa concor-
rente (art. 80, comma 3).
2. La pena applicata su richiesta delle parti
Il patteggiamento, o meglio, l’applicazione della pena su richiesta delle
parti ex art. 444 c.p.p. è un rito speciale di carattere premiale che consente
all’imputato (o all’indagato) di concordare con il pubblico ministero una pena
detentiva o sostitutiva diminuita fino ad un terzo rispetto a quella applicabile
tenuto conto delle circostanze. Il patteggiamento è ammesso solo se la pena
detentiva, anche congiunta a pena pecuniaria e diminuita fino ad un terzo, non
ecceda i cinque anni di reclusione.
(*) Abilitato alle funzioni di Professore Associato di Diritto amministrativo.
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