Page 23 - Rassegna 2022-3
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DOTTRINA





                                                 Il  patteggiamento  come

                                                 causa  escludente  dalle

                          Professore
                       Vittorio Capuzza (*)      procedure  ad  evidenza
                                                 pubblica



               SOMMARIO: 1. Il punto della questione. - 2. La pena applicata su richiesta delle parti.
                          - 3. Impugnazione del patteggiamento. - 4. L’impugnazione del patteggiamento
                          e la partecipazione alle gare d’appalto.


               1.  Il punto della questione
                     Lo scenario è quello presentato nel d.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti
               pubblici)  dall’art.  80,  comma  1:  nella  costellazione  dei  molteplici  problemi
               importati nella materia, una questione brilla dal passato e riguarda gli effetti del
               cosiddetto patteggiamento; in particolare, occorre domandarsi se la pronuncia
               di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell’art. 444 c.p.p., una
               volta impugnata costituisca o meno una causa di esclusione dell’operatore eco-
               nomico dalla partecipazione alle procedure di gara ad evidenza pubblica, fermo
               restando che la pronunzia riguardi uno dei soggetti apicali dell’impresa concor-
               rente (art. 80, comma 3).


               2.  La pena applicata su richiesta delle parti
                     Il  patteggiamento,  o  meglio,  l’applicazione  della  pena  su  richiesta  delle
               parti  ex  art.  444  c.p.p.  è  un  rito  speciale  di  carattere  premiale  che  consente
               all’imputato (o all’indagato) di concordare con il pubblico ministero una pena
               detentiva o sostitutiva diminuita fino ad un terzo rispetto a quella applicabile
               tenuto conto delle circostanze. Il patteggiamento è ammesso solo se la pena
               detentiva, anche congiunta a pena pecuniaria e diminuita fino ad un terzo, non
               ecceda i cinque anni di reclusione.

               (*)  Abilitato alle funzioni di Professore Associato di Diritto amministrativo.

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