Page 24 - Rassegna 2022-3
P. 24

DOTTRINA




                  Il patteggiamento può essere chiesto al GIP durante le indagini preliminari,
             nell’udienza preliminare al GUP sino alla discussione ex art. 421 c.p.p. o ex
             art. 422 c.p.p. nonché, in caso di giudizio direttissimo o di giudizio immediato
             al giudice del dibattimento entro l’udienza di apertura del dibattimento ovvero
             entro il termine di quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio imme-
             diato ex art. 458 comma 1 c.p.p.
                  Istituto ibrido, lo definisce Franco Cordero, e male rifinito, con varie dif-
             ficoltà pratiche: «all’istituto italiano manca l’automatismo dispositivo (…): chi
             giudica non è vincolato all’accordo; stabilendo se l’asserito reato esista, quale
             pena meriti e fin dove l’imputato sia degno del favore, applica canoni legali» .
                                                                                      (1)


             3.  Impugnazione del patteggiamento
                  L’art. 448, comma 2, c.p.p., sull’impugnazione della pronuncia a sèguito di
             patteggiamento,  espressamente  prevede  che  «in  caso  di  dissenso  il  pubblico
             ministero può proporre appello; negli altri casi la sentenza è inappellabile».
                  A fronte di tale dato positivo della norma, la giurisprudenza ordinaria ha
             però enucleato diverse e ulteriori ipotesi in presenza delle quali è ammissibile il
             ricorso avverso la pronuncia ex art. 444 c.p.p.
                  In particolare, la Cassazione penale, Sez. fer., sentenza del 22 agosto 2013,
             n. 35432, ha affermato chiaramente che l’art. 444 c.p.p., comma 2, impone al
             giudice di verificare l’insussistenza di una delle cause di non punibilità indicate
             nel citato art. 129 c.p.p. - la cui operatività è necessariamente sottratta ai poteri
             dispositivi delle parti - sulla base degli atti fino a quel momento acquisiti. La giu-
             risprudenza di questa Corte ha sottolineato che si tratta di un’operazione che
             deve avvenire allo stato degli atti, cioè senza alcuna necessità di un approfondi-
             mento  probatorio  ovvero  dell’acquisizione  di  ulteriori  elementi,  in  quanto
             l’eventuale  pronuncia  di  proscioglimento  può  derivare  solo  se  le  risultanze
             disponibili rendano palese l’esistenza della causa di non punibilità . Pertanto,
                                                                             (2)
             al giudice è assegnato un sindacato meramente negativo con riferimento alla
             responsabilità dell’imputato, dovendo constatare semplicemente l’insussistenza
             delle cause indicate nell’art. 129 c.p.p., risultando per contro preclusa la possi-
             bilità di pronunciare sentenza di proscioglimento per mancanza, insufficienza o
             contraddittorietà delle prove desumibili dagli atti, non rientrando tale possibilità
             tra quelle esplicitamente indicate dall’articolo citato .
                                                              (3)
             (1)   F. CORDERO, Procedura penale, Giuffrè, V edizione, Milano, 2000, pag. 961.
             (2)   Sez. Un., 25 novembre 1998, n. 3.
             (3)   Cfr., da ultimo, Sez. Quarta, 7 giugno 2012, n. 28952.

             22
   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29