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DOTTRINA
ma non in presenza di una qualificazione che presenti oggettivi margini di
opinabilità .
(4)
Trova ulteriore conferma tale ultimo e maggioritario orientamento nella
sentenza 6 febbraio 2014, n. 5838 della Corte di Cassazione, Sez. Unite Penali,
che sempre in tema di patteggiamento, ha ribadito che il ricorso per cassazione
può denunciare anche l’erronea qualificazione giuridica del fatto, così come pro-
spettata nell’accordo negoziale e recepita dal giudice, in quanto la qualificazione
giuridica è materia sottratta alla disponibilità delle parti e l’errore su di essa
costituisce errore di diritto rilevante ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Nondimeno, l’errore sul nomen iuris deve essere manifesto, secondo l’anzi-
detto insegnamento, che ne ammette la deducibilità nei soli casi in cui sussista
l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati, mentre
deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini
di opinabilità.
4. L’impugnazione del patteggiamento e la partecipazione alle gare d’appalto
L’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 (che sostituisce l’abrogato art. 38 del previ-
gente Codice), stabilisce che costituisce motivo di esclusione di un operatore
economico dalla partecipazione a una procedura d’appalto o concessione, «la
condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irre-
vocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444
del codice di procedura penale», per uno dei reati elencati nel comma 1 (profilo
obiettivo); la condanna in giudicato deve essere rivolta, inoltre, a uno dei sog-
getti indicati nel successivo comma 3 che svolgono all’interno della compagine
dell’impresa interessata compiti di direzione, coordinamento, vigilanza (profilo
subiettivo).
Il Consiglio di Stato nella sentenza del 20 luglio 2016 n. 3272, con riferi-
mento al previgente art. 38, comma 2, lett. c) dell’abrogato d.lgs. n. 163/2006
(attualmente, in parte confluito nell’art. 80 su citato), ha affermato che la tipo-
logia della sentenza di patteggiamento «non contiene ulteriori specificazioni ed
in particolare non richiede che essa sia divenuta irrevocabile. Sul piano letterale
la sentenza di patteggiamento è dunque distinta dalle altre pronunce del giudice
penale di condanna ed a questa distinzione non può che farsi discendere la
conseguenza che l’irrevocabilità della stessa non rileva ai fini degli obblighi
(4) Tra le tante v., Sez. Quarta, 11 marzo 2010, n. 10692, P.G. in proc. Hernandez; Sez. Terza,
23 ottobre 2007, n. 44278, P.G. in proc. Benha; Sez. Sesta, 20 novembre 2008, n. 45688,
P.G. in proc. Bastea; Sez. Sesta, 10 aprile 2003, n. 32004, P.G. in proc. Valetta.
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