Page 27 - Rassegna 2022-3
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IL PATTEGGIAMENTO
                    COME CAUSA ESCLUDENTE DALLE PROCEDURE AD EVIDENZA PUBBLICA




               dichiarativi imposti ai concorrenti in procedure di gara per l’affidamento di
               contratti pubblici. A questa distinzione chiaramente delineata dal legislatore sul
               piano letterale risponde anche una ragione di carattere sostanziale che giustifica
               sul  piano  razionale  questo  trattamento  differenziato  rispetto  alle  sentenze
               dibattimentali e ai decreti penali.
                    È pur vero che (…) la sentenza di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p.,
               non comporta alcuna ammissione di responsabilità, ma costituisce un accordo
               sulla misura della sanzione applicabile, grazie al quale l’imputato può beneficia-
               re di uno sconto fino ad un terzo, evitando così l’alea del dibattimento. Ed in
               effetti, il consenso dell’imputato ed il conseguente accordo con l’accusa può
               essere raggiunto anche in caso di innocenza del primo. Quindi, sulla base di tale
               incontro di volontà, il giudice formula un giudizio di non manifesta innocenza
               ex art. 129 c.p.p., oltre che in ordine alla corretta qualificazione giuridica del
               fatto e applicazione delle circostanze, nonché in ordine all’adeguatezza della
               pena concordata.
                    Non vi è dunque un accertamento di colpevolezza ed a tal riguardo l’art. 445,
               comma 1-bis, c.p.p. pone una equiparazione della sentenza di patteggiamento ad
               una ordinaria di condanna, rilevante agli effetti penali (come ad esempio per la
               recidiva o la continuazione nel reato). Sennonché la disposizione in commento
               fa poi espressamente «Salve diverse disposizioni di legge».
                    Questo inciso contiene un rinvio ad altri rami dell’ordinamento giuridico,
               nei quali gli effetti della sentenza di patteggiamento possono essere variamente
               disciplinati in base a specifiche ragioni connesse alla materia, attraverso un’au-
               tonoma valutazione da parte del legislatore.
                    Ebbene,  l’opzione  normativa,  specificamente  riguardante  i  requisiti  di
               ordine generale necessari alla partecipazione a procedure di affidamento, di non
               richiedere che la sentenza sia divenuta irrevocabile si fonda sulla scelta compiu-
               ta dall’imputato di rinunciare all’accertamento della propria innocenza a fronte
               di un’imputazione per un reato ostativo all’acquisizione di una commessa pub-
               blica, ragionevolmente ritenuta dal legislatore sintomatica di inaffidabilità mora-
               le a prescindere dall’avvenuta scadenza del termine per proporre ricorso per
               cassazione contro la conseguente pronuncia ex art. 444 c.p.p.
                    In realtà, tale pronuncia dei giudici amministrativi sembra però non tener
               conto di diverse valutazioni operate dal giudice ordinario e deducibili da altri
               piani dell’ordinamento giuridico.
                    1. In primis, vista la possibilità riconosciuta dalla giurisprudenza di proporre
               ricorso avverso la pronuncia di patteggiamento, è logico considerare che la pro-
               posizione del gravame può produrre i cosiddetti effetti sospensivi, che, come è


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