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L’EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE IN MERITO AL DELICATO
                     TEMA DELL’ESPOSIZIONE A SOSTANZE NOCIVE SUL POSTO DI LAVORO




                    Nel 1999, la Quarta sezione penale della Corte di Cassazione  condivise
                                                                                (4)
               la teoria dell’aumento del rischio secondo la quale la prova dell’esistenza di un
               nesso non risiederebbe nella dimostrazione certa che la condotta omissiva o
               attiva sia la condicio sine qua non, ma, al contrario, sarebbe sufficiente la mera pos-
               sibilità che si realizzi una condizione lavorativa idonea ad aumentare il rischio
               di verificazione della malattia. Tuttavia, tale indirizzo non ebbe vita lunga e fu
               superato già nel 2002 con la notoria sentenza Franzese  venendo così declas-
                                                                     (5)
               sata a filone minoritario.
                    Con l’anzidetta statuizione giurisprudenziale venne stravolta la tradiziona-
               le visione della causalità penale operando in tal guisa un distinguo tra probabi-
               lità statistica, intesa come verifica empirica sulla frequenza degli eventi, e pro-
               babilità logica che segue, invece, un processo induttivo che tiene conto delle
               peculiarità  del  caso  concreto  atteggiandosi  dunque  come  verifica  aggiuntiva
               volta a preservare la regola dell’oltre ogni ragionevole dubbio .
                                                                           (6)
                    Pertanto,  il  modello  che  si  impose  fu  quello  della  cosiddetta  causalità
               scientifica  attraverso  un  primo  momento  caratterizzato  da  un  connotato  di
               generalità e consistente nell’individuazione di una legge scientifica di copertura
               e un secondo momento, più specifico, di causalità individuale ed escludente
               qualsivoglia fattore causale alternativo. Or bene, le difficoltà non finirono lì ed
               infatti  era  necessario,  sul  piano  della  causalità  generale,  comprendere  quale
               fosse la dose necessaria all’insorgenza della malattia. Venne dunque in rilievo la
               cosiddetta teoria della dose-killer (trigger dose theory ) per la quale sarebbe suffi-
                                                               (7)
               ciente anche una sola, purché consistente, esposizione ai fini dell’innesco del
               processo cancerogeno, risultando dunque irrilevanti e superflue eventuali altre
               esposizioni.

                    nonostante il legislatore abbia bandito l’utilizzo dell’amianto soltanto nel 1992, ed «anche a
                    volere reputare esistente l’inerzia mantenuta per molti anni dall’INAIL e dall’autorità sanitaria
                    (evidenziata dai ricorrenti in sede d’appello per giustificare una sorta di legittimo affidamento)»,
                    «l’appartenenza ad un’impresa di cospicue dimensioni, quale la Fincantieri, la vasta esperien-
                    za, le competenze specifiche di settore, il possesso di congrui titoli di studio dei soggetti qui
                    chiamati a rispondere in qualità di garanti, costituivano condizioni sufficienti per cogliere la
                    specifica, elevata rischiosità delle lavorazioni svolte e, se del caso, la necessità ad attingere a
                    competenze settoriali specialistiche, senza che il silenzio delle dette pubbliche agenzie potes-
                    se in alcun modo acquietarli».
               (4)   Sent. Quarta sezione penale, Corte di Cassazione del 2 luglio 1999, cosiddetta Giannitrapani.
               (5)   Cassazione penale, sez. Un. n. 30328/2002.
               (6)  Dalla Sentenza Franzese, 2002 “Per addivenire alla prova della causalità individuale, allora, il
                    giudice deve corroborare l’evidenza scientifica alla luce delle circostanze emergenti dal qua-
                    dro probatorio complessivo, in particolare attraverso l’esclusione dei decorsi causali alterna-
                    tivi ragionevolmente ipotizzabili”.
               (7)   Termine coniato a seguito di uno studio condotto nel 1978 da Irving Selikoff. Asbestos and
                    desease, Academic Press, New York, 1978.

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