Page 37 - Rassegna 2022-3
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L’EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE IN MERITO AL DELICATO
                     TEMA DELL’ESPOSIZIONE A SOSTANZE NOCIVE SUL POSTO DI LAVORO




                    Anche queste censure vennero ritenute ininfluenti dal collegio sulla scorta
               - affermava la Cassazione - non solo di una ricostruzione corretta degli orien-
               tamenti  giurisprudenziali,  ma  anche  poiché  la  “dimostrazione  della  causalità
               individuale non può essere basata sulla cosiddetta teoria dell’effetto acceleratore”
               già summenzionata .
                                  (17)
                    È dunque pacifico che l’insorgenza del mesotelioma sia un hard case con
               riferimento all’accertamento del nesso causale. In altre parole, sebbene non esi-
               stessero dubbi in merito all’idoneità dell’amianto a causare il mesotelioma, ci si
               trovava di fronte all’obiezione difensiva secondo cui non era possibile escludere
               che la patologia fosse stata causata da un’esposizione alternativa.
                    Per tale motivo, la posizione dell’accusa è oramai quasi sempre imperniata
               sulla teoria dell’effetto acceleratore, la cui attendibilità scientifica risulta però
               controversa, cosicché la più recente giurisprudenza, tanto di merito quanto di
               legittimità, ha in più occasioni negato la possibilità di porla a fondamento del
               giudizio causale .
                               (18)
                    Pertanto, nonostante quanto affermato dalla pronuncia in esame, la que-
               stione risulta ancora aperta e suscettibile di nuovi sviluppi. Se infatti è vero che
               la teoria dell’effetto acceleratore viene in rilievo per risolvere il problema della
               causalità individuale non bisogna dimenticare che essa implica necessariamente
               la riformulazione dell’ipotesi causale stessa: non ci si chiede più, infatti, se in
               assenza dell’esposizione ad amianto alle dipendenze dell’imputato l’evento lesivo
               non si sarebbe verificato tout court; bensì se in assenza di tale esposizione l’evento
               si  sarebbe  verificato  in  un  momento  significativamente  successivo.  In  altre
               parole, ci si chiede se l’esposizione sotto scrutinio abbia contribuito ad antici-
               pare la morte, in concorso con le altre esposizioni che non è stato possibile
               escludere .
                        (19)
                    Per ragioni di completezza, appare doveroso in questa sede, evidenziare
               che le morti per mesotelioma non sono state storicamente registrate soltanto
               tra i lavoratori ma anche tra i residenti nelle zone limitrofe agli stabilimenti, inci-
               dentalmente venuti a contatto con dosi di amianto piccole ma sufficienti ad
               innescare la patologia.


               (17)  Tratto da sentenza n. 12151 della Quarta sezione penale del 15 aprile 2020 «il nesso causale
                    fra l’accertata presenza di asbesto nel reparto di lavoro di (omissis) e la malattia da questa con-
                    tratta [è stato individuato dai giudici di merito] non facendo riferimento alla cosiddetta teoria
                    dell’effetto acceleratore, ma sulla base dell’assenza di qualsivoglia elemento causale alternati-
                    vo di innesco della patologia» (pag. 16).
               (18)  Cfr. Cassazione penale, sez. Quarta, 17 settembre 2010, n. 43786, Cozzini; 14 novembre 2017,
                    n. 16715, Petrolchimico Mantova; 15 maggio 2018, n. 46392, Enel Turbigo.
               (19)  https://www.sistemapenale.it.

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