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L’EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE IN MERITO AL DELICATO
TEMA DELL’ESPOSIZIONE A SOSTANZE NOCIVE SUL POSTO DI LAVORO
La sentenza merita di essere segnalata soprattutto per i condivisibili richia-
mi ai criteri di selezione delle teorie scientifiche antagoniste, effettuati con
riguardo all’accertamento dell’eziologia dei tumori polmonari nei lavoratori
tabagisti.
La Corte recepisce nella fattispecie i principi fissati della Quarta sezione,
scolpiti nel 2010 dalla già richiamata sentenza Cozzini: il ruolo del peritus peritorum
al quale sono chiamati i giudici di merito deve essere esercitato attraverso l’ap-
plicazione di criteri avente carattere sia oggettivo (attinenti cioè all’attendibilità
della legge scientifica, sotto il profilo metodologico e del dibattito scientifico
che l’accompagna), sia soggettivo (attinenti cioè all’attendibilità degli esperti che
veicolano la legge scientifica nel processo, i quali devono essere dotati di auto-
revolezza e imparzialità) .
(14)
Il difetto di uno o entrambi questi accertamenti comporta che il giudice si
arroghi il ruolo di creatore, anziché mero utilizzatore, del sapere scientifico,
sostituendo il sapere esperto con il proprio arbitrio .
(15)
Da ultimo, l’approdo alla sentenza n. 12151 della Quarta sezione penale
del 15 aprile 2020 originata dalla drammatica vicenda di una donna che aveva
svolto mansioni di smontaggio e montaggio di arredi delle carrozze ferroviarie,
nell’ambito di operazioni di decoibentazione delle stesse dall’amianto.
L’esposizione era iniziata nel 1981 e proseguita per almeno tre anni fino all’in-
stallazione di impianti di aspirazione a tutela dei lavoratori.
Nel 2009, le venne diagnosticata la malattia che portò rapidamente la
donna alla morte l’anno successivo. In tale sede, la Suprema Corte ebbe modo
di sottolineare che “in tema di rapporto di causalità tra esposizione ad amianto
e morte del lavoratore per mesotelioma, laddove sia impossibile l’individuazio-
ne certa del momento di innesco irreversibile della malattia, nonché causalmen-
te irrilevante ogni altra esposizione successiva a tale momento, ai fini del rico-
noscimento della responsabilità dell’imputato è necessaria l’integrale o quasi
integrale sovrapposizione temporale tra la durata dell’attività lavorativa della
singola vittima e la durata della posizione di garanzia rivestita dall’imputato nei
confronti della stessa” .
(16)
(14) Tratto da www.sistemapenale.it.
(15) V. per tutti F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale: il nesso di condiziona-
mento fra azione ed evento, Giuffrè, 1975, pagg. 77-88, 153-156.
(16) In tal senso, nel quale la Cassazione ha ritenuto il percorso di dimostrazione della causalità
immune da vizi logici soltanto laddove vi fosse stata «sovrapposizione integrale o quasi inte-
grale tra durata della esposizione al rischio da parte del lavoratore e durata della posizione di
garanzia», è rappresentato da Cassazione penale, sez. Quarta, 16 gennaio 2019, n. 25532,
Cantieri navali Monfalcone-bis.
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