Page 35 - Rassegna 2022-3
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L’EVOLUZIONE DELLA GIURISPRUDENZA DI CASSAZIONE IN MERITO AL DELICATO
                     TEMA DELL’ESPOSIZIONE A SOSTANZE NOCIVE SUL POSTO DI LAVORO




                    La sentenza merita di essere segnalata soprattutto per i condivisibili richia-
               mi  ai  criteri  di  selezione  delle  teorie  scientifiche  antagoniste,  effettuati  con
               riguardo  all’accertamento  dell’eziologia  dei  tumori  polmonari  nei  lavoratori
               tabagisti.
                    La Corte recepisce nella fattispecie i principi fissati della Quarta sezione,
               scolpiti nel 2010 dalla già richiamata sentenza Cozzini: il ruolo del peritus peritorum
               al quale sono chiamati i giudici di merito deve essere esercitato attraverso l’ap-
               plicazione di criteri avente carattere sia oggettivo (attinenti cioè all’attendibilità
               della legge scientifica, sotto il profilo metodologico e del dibattito scientifico
               che l’accompagna), sia soggettivo (attinenti cioè all’attendibilità degli esperti che
               veicolano la legge scientifica nel processo, i quali devono essere dotati di auto-
               revolezza e imparzialità) .
                                       (14)
                    Il difetto di uno o entrambi questi accertamenti comporta che il giudice si
               arroghi il ruolo di creatore, anziché mero utilizzatore, del sapere scientifico,
               sostituendo il sapere esperto con il proprio arbitrio .
                                                                 (15)
                    Da ultimo, l’approdo alla sentenza n. 12151 della Quarta sezione penale
               del 15 aprile 2020 originata dalla drammatica vicenda di una donna che aveva
               svolto mansioni di smontaggio e montaggio di arredi delle carrozze ferroviarie,
               nell’ambito  di  operazioni  di  decoibentazione  delle  stesse  dall’amianto.
               L’esposizione era iniziata nel 1981 e proseguita per almeno tre anni fino all’in-
               stallazione di impianti di aspirazione a tutela dei lavoratori.
                    Nel  2009,  le  venne  diagnosticata  la  malattia  che  portò  rapidamente  la
               donna alla morte l’anno successivo. In tale sede, la Suprema Corte ebbe modo
               di sottolineare che “in tema di rapporto di causalità tra esposizione ad amianto
               e morte del lavoratore per mesotelioma, laddove sia impossibile l’individuazio-
               ne certa del momento di innesco irreversibile della malattia, nonché causalmen-
               te irrilevante ogni altra esposizione successiva a tale momento, ai fini del rico-
               noscimento  della  responsabilità  dell’imputato  è  necessaria  l’integrale  o  quasi
               integrale  sovrapposizione  temporale  tra  la  durata  dell’attività  lavorativa  della
               singola vittima e la durata della posizione di garanzia rivestita dall’imputato nei
               confronti della stessa” .
                                     (16)

               (14)  Tratto da www.sistemapenale.it.
               (15)  V. per tutti F. STELLA, Leggi scientifiche e spiegazione causale nel diritto penale: il nesso di condiziona-
                    mento fra azione ed evento, Giuffrè, 1975, pagg. 77-88, 153-156.
               (16)  In tal senso, nel quale la Cassazione ha ritenuto il percorso di dimostrazione della causalità
                    immune da vizi logici soltanto laddove vi fosse stata «sovrapposizione integrale o quasi inte-
                    grale tra durata della esposizione al rischio da parte del lavoratore e durata della posizione di
                    garanzia», è rappresentato da Cassazione penale, sez. Quarta, 16 gennaio 2019, n. 25532,
                    Cantieri navali Monfalcone-bis.

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