Page 56 - Rassegna 2022-3
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DOTTRINA




             conversazioni, con riferimento alla tassativa indicazione dei reati per i quali si
             procede, non suscettibile di interpretazione estensiva.
                  L’articolo disciplina anche i colloqui fra presenti, nei luoghi di domicilio e
             per le comunicazioni di qualsiasi specie - telefoniche o telegrafiche - ma anche
             quelle  di  cui  all’articolo  623-bis  c.p.  Grazie  al  successivo  articolo  266-bis è
             ammessa anche la intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi
             informatici o telematici, ma solo ricorrendo gravi indizi di reato e quando la
             captazione è assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini,
             come sancito dall’articolo 267. Il comma 2, come novellato, consente l’utilizzo,
             per le captazioni ambientali fra presenti, della cosiddetta “cimice” inserita in un
             dispositivo elettronico informatico, computer o telefono cellulare.
                  Se l’evento avviene in un luogo tutelati dall’articolo 614 c.p., può proce-
             dersi a tale strumento di indagine solo ove vi sia fondato motivo di ritenere che
             vi si stia svolgendo una attività criminosa. Alcun limite opera e quindi l’inter-
             cettazione è sempre consentita qualora si proceda per i reati di cui all’articolo 51,
             commi 3-bis e 3-quater, connotati da eccezionale gravità .
                                                                  (48)

                    • Art. 271, comma 2 - Divieti di utilizzazione
                  La norma attua la concreta tutela prevista dall’articolo 15 della costituzione
             in termini di libertà e segretezza delle comunicazioni, i cui limiti sono ammissi-
             bili solo nel rispetto delle garanzie ex lege e la cui violazione comporta la inuti-
             lizzabilità e finanche la distruzione degli esiti. Tuttavia, i risultati di tali illegittime
             intercettazioni non possono essere - solo - utilizzati sul piano probatorio, ma
             rappresentano pur sempre validi titoli di reato e, pertanto, possono dar vita ed
             avvio a nuove indagini. Tale patologia si verifica ogni qual volta le intercettazioni
             abbiano violato i limiti di cui agli articoli 267 e 268, commi 1 e 3 e, in ogni caso
             al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. In tale ambito rientrano: i divieti di
             utilizzazione proprio in caso di violazione dell’articolo 103, comma 3, c.p.p., in
             ipotesi di mancata osservazione dell’articolo 68 della Costituzione in materia di
             sottoposizione ad intercettazione di un Parlamentare; il divieto di intercettazione
             di cui all’articolo 200.
                  Il  comma  1-bis  estende  espressamente  la  disciplina  dell’inutilizzabilità
             anche ai cosiddetti captatori informatici. Il comma, infine, stabilisce che le regi-
             strazioni  e  i  verbali  relativi  alle  intercettazioni  inutilizzabili  debbano  essere
             distrutti tramite ordine del giudice in ogni stato e grado del processo, salvo che
             essi costituiscano corpo del reato .
                                             (49)
             (48)  Commentario Codice di Procedura Penale Wolters Kluver - Leggi d’Italia.
             (49)  Corte Cost., 30 dicembre 1994, n. 463 in merito alla decisione sulla distruzione.

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