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DOTTRINA
conversazioni, con riferimento alla tassativa indicazione dei reati per i quali si
procede, non suscettibile di interpretazione estensiva.
L’articolo disciplina anche i colloqui fra presenti, nei luoghi di domicilio e
per le comunicazioni di qualsiasi specie - telefoniche o telegrafiche - ma anche
quelle di cui all’articolo 623-bis c.p. Grazie al successivo articolo 266-bis è
ammessa anche la intercettazione del flusso di comunicazioni relativo a sistemi
informatici o telematici, ma solo ricorrendo gravi indizi di reato e quando la
captazione è assolutamente indispensabile per la prosecuzione delle indagini,
come sancito dall’articolo 267. Il comma 2, come novellato, consente l’utilizzo,
per le captazioni ambientali fra presenti, della cosiddetta “cimice” inserita in un
dispositivo elettronico informatico, computer o telefono cellulare.
Se l’evento avviene in un luogo tutelati dall’articolo 614 c.p., può proce-
dersi a tale strumento di indagine solo ove vi sia fondato motivo di ritenere che
vi si stia svolgendo una attività criminosa. Alcun limite opera e quindi l’inter-
cettazione è sempre consentita qualora si proceda per i reati di cui all’articolo 51,
commi 3-bis e 3-quater, connotati da eccezionale gravità .
(48)
• Art. 271, comma 2 - Divieti di utilizzazione
La norma attua la concreta tutela prevista dall’articolo 15 della costituzione
in termini di libertà e segretezza delle comunicazioni, i cui limiti sono ammissi-
bili solo nel rispetto delle garanzie ex lege e la cui violazione comporta la inuti-
lizzabilità e finanche la distruzione degli esiti. Tuttavia, i risultati di tali illegittime
intercettazioni non possono essere - solo - utilizzati sul piano probatorio, ma
rappresentano pur sempre validi titoli di reato e, pertanto, possono dar vita ed
avvio a nuove indagini. Tale patologia si verifica ogni qual volta le intercettazioni
abbiano violato i limiti di cui agli articoli 267 e 268, commi 1 e 3 e, in ogni caso
al di fuori delle ipotesi previste dalla legge. In tale ambito rientrano: i divieti di
utilizzazione proprio in caso di violazione dell’articolo 103, comma 3, c.p.p., in
ipotesi di mancata osservazione dell’articolo 68 della Costituzione in materia di
sottoposizione ad intercettazione di un Parlamentare; il divieto di intercettazione
di cui all’articolo 200.
Il comma 1-bis estende espressamente la disciplina dell’inutilizzabilità
anche ai cosiddetti captatori informatici. Il comma, infine, stabilisce che le regi-
strazioni e i verbali relativi alle intercettazioni inutilizzabili debbano essere
distrutti tramite ordine del giudice in ogni stato e grado del processo, salvo che
essi costituiscano corpo del reato .
(49)
(48) Commentario Codice di Procedura Penale Wolters Kluver - Leggi d’Italia.
(49) Corte Cost., 30 dicembre 1994, n. 463 in merito alla decisione sulla distruzione.
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