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L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE
Doveroso appare infine lumeggiare le recenti pronunce della Corte
Costituzionale e le disposizioni contenute nell’art. 41-bis O.P. in ordine ai collo-
qui difensivi, alla corrispondenza ed ai colloqui telefonici del detenuto- in regi-
me speciale - con il proprio difensore.
Con sentenza n. 143 del 17 giugno 2013 la Consulta dichiarava illegittimo
l’ultimo periodo della lettera b, menzionata al comma 2-quater dell’art. 41-bis
testualmente “con i quali potrà effettuarsi, fino ad un massimo di tre volte
alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa durata di quelli pre-
visti con i familiari”; l’indicazione censurata infatti, a parere della consulta,
violava l’art. 3 Cost. nonché l’art. 24 Cost. e si poneva in contrasto con
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l’art. 111 Cost. .
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Parimenti incostituzionale è stato ritenuto l’art. 41-bis, comma 2-quater,
lett. e) nella parte in cui non esclude dalla sottoposizione a visto di censura la
corrispondenza del detenuto “speciale” con il difensore, già precedentemente
argomentato poiché l’insostenibile presunzione di collusione del difensore al
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sodalizio - quale longa manus del detenuto e mezzo di comunicazione con l’esterno -
nella previsione della casistica della corrispondenza, non può ritenersi ragione-
vole dal momento che il temuto scambio di informazioni può tranquillamente
avvenire nel contesto dei colloqui visivi di cui sopra, in numero illimitato ed il
cui contenuto non può essere in nessun caso controllato.
Infine si tenga presente che quand’anche sia stato ritenuto illegittimo il
regime di limitazione automatica dei colloqui, che pertanto possono svolgersi
in numero illimitato, non si escludono le forme di limitazione e regolamenta-
zioni normate nella circolare n. 3676/6126 del DAP datata 2 ottobre 2017, lad-
dove è prescritto, all’art. 163 che la Direzione, ricevuta la richiesta del detenuto
comunicherà al difensore, per il tramite dell’istituto di riferimento, il giorno e
l’ora della telefonata.
(50) Ovverosia una ingiustificata differenziazione nelle possibilità di interlocuzione con i propri
difensori tra i detenuti soggetti a regime speciale e quelli “comuni” laddove proprio in virtù
delle maggiori esigenze difensivi dei primi vedersi limitato il numero di dialoghi pone una
sostanziale diversità di trattamento con i secondi assolutamente censurabile.
(51) Poiché la compressione subita dal diritto di difesa non trova alcuna giustificazione nella ratio
per cui la consistente limitazione al rapporto coi familiari - con i quali può essere eseguito
un solo colloquio al mese (rispondendo alla logica esigenza di impedire contatti tra detenuto
e membri dell’organizzazione criminale in libertà) possa riferirsi - in una illogica previsione
che il difensore faccia da canale di comunicazione tra questi - anche alla categoria di opera-
tori del diritto - cui i difensori appartengono - tenuti al rispetto di un o specifico codice deon-
tologico.
(52) Poiché tale limitazione creerebbe una compressione ingiustificata del tempo e delle condi-
zioni adeguate alla preparazione della difesa tecnica nel processo penale.
(53) Cfr. pag. 4.
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