Page 62 - Rassegna 2022-3
P. 62

DOTTRINA




             principio, la Quarta Sezione Penale della Cassazione, ha ritenuto esente da cen-
             sure un’ordinanza cautelare contenente riferimenti relativi non al contenuto di
             specifiche intercettazioni tra imputato e difensore, ma al mero fatto storico del
             contatto tra di essi intervenuto, al fine di individuare l’utilizzatore dell’utenza
             che  aveva  chiamato  quella  effettivamente  in  uso  al  legale .  Nel  2018,  la
                                                                        (69)
             Seconda Sezione Penale della Cassazione, ha riaffermato nuovamente i criteri
             che devono guidare il giudice di merito nel suo giudizio di utilizzabilità dell’in-
             tercettazione di conversazioni tra il difensore e il suo assistito, criteri già richia-
             mati nella sua precedente sentenza n. 26323/2014, attraverso la quale, restan-
             do ferma sull’interpretazione che il divieto di intercettazioni relative a conver-
             sazioni  o  comunicazioni  dei  difensori,  così  come  concepito  dal  legislatore,
             nella totale sistematica della disciplina contenuta nel codice di procedura pena-
             le, non riguarda tutte le conversazioni di chi ricopre il ruolo di avvocato, e per
             il solo fatto di esserlo, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione
             difensiva effettivamente e concretamente esercitata, nell’ambito del diritto di
             difesa; ne consegue allora, che il giudice valuti la linea di demarcazione tra una
             conversazione  intrisa  di  consigli  difensivi  professionali  e  quella  costituente
             invece una mera confidenza all’avvocato come amico o come occasionale con-
             fidente e non come difensore e quindi, ancora più dettagliatamente, se rien-
             trante nella natura di una prestazione difensiva oppure in quella consolatoria e
             amicale . Per l’operatività del divieto di intercettazioni non è necessario che
                    (70)
             lo svolgimento dell’attività difensiva risulti da uno specifico e formale manda-
             to, conferito con le modalità di cui all’art. 96 c.p.p., potendo desumersi l’esi-
             stenza di un mandato fiduciario anche dalla natura stessa e dal tenore delle
             conversazioni, senza alcun bisogno della firma da parte dell’indagato della pro-
             cura speciale alla sua difesa, essendo possibile, dai dialoghi, comprendere con
             facilità, l’oggetto delle indagini in corso e la manifesta attinenza con l’attività
             difensiva . Le garanzie del limite, si riferiscono, allo stesso modo, sia al difen-
                     (71)
             sore di fiducia che a quello di ufficio, attese, da un lato, l’assenza di ostacoli
             desumibili dalla lettera della disposizione ex art. 103, comma 5, c.p.p. e, dall’al-
             tro, la finalità di questa di assicurare l’effettività del diritto inviolabile di difesa
             sancito dall’art. 24 Cost. (S.C. n. 1779/15, cc 10 dicembre 2014) .
                                                                            (72)
             (69)  Cass. pen., Sez. Quarta, Sent. 5 ottobre 2016, n. 55253, (rv. 268618), in CED Cassazione, 2016.
             (70)  Cass. pen., Sez. Seconda, 22 marzo 2018, n. 24451, in CED Cassazione, 2018.
             (71)  Cass. pen., Sez. Seconda, Sent. 30 ottobre 2020, n. 32905 (rv. 280233-01), in CED Cassazione, 2020.
             (72)  Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tivoli (2017), linee guida in tema di intercet-
                  tazioni di conversazioni dei difensori a tutela del mandato difensivo: Prot. n. 474/2017, in
                  https://www.procura.tivoli.giustizia.it/documentazione/D_5818.pdf.  Ultimo  accesso  21
                  maggio 2022.

             60
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67