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DOTTRINA
ma implica una verifica postuma del rispetto dei relativi limiti, la cui violazione
comporta l’inutilizzabilità delle risultanze dell’ascolto non consentito, ai sensi
dell’art. 103 c.p.p., comma settimo . Così la Suprema Corte di legittimità, ha
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inteso spostare l’attenzione sulla tutela, dalla intercettazione in quanto tale, al
contenuto delle comunicazioni intercettate. Ciò al fine di verificare se queste
comunicazioni abbiano ad oggetto temi difensivi, insuscettibili di controllo,
perché garantiti dal segreto professionale . Fatta questa necessaria premessa,
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rilevato che i confini del divieto sancito dall’art. 103, comma 5, c.p.p., definiti
dalla lettura giurisprudenziale, non appaiono ben marcati e netti, sono evidenti
le ricadute pratico-operative, della disciplina, sull’attività di intercettazione di
conversazioni e comunicazioni, attività che ha quali attori protagonisti, il pub-
blico ministero ed in particolar modo la Polizia Giudiziaria, alla quale per l’en-
demico sovraccarico di lavoro delle Procure e per prassi consolidata nella mate-
ria, viene affidata l’esecuzione della delicata attività di ascolto e trascrizione
delle intercettazioni. Sul tema, costituiscono il principale strumento di indirizzo,
per pubblico ministero e polizia giudiziaria, le linee-guida delle varie procure
nazionali riprese nella delibera, adottata dal Consiglio Superiore della
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Magistratura, del 29 luglio 2016 . Le stesse, per la loro peculiarità, sono state
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oggetto di attenzione da parte del legislatore, ed hanno costituito spunto e indi-
cazione per l’adozione del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (cosiddetta riforma
Orlando) , rilevante testo di legge riformatore, nella materia delle intercetta-
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zioni. L’analisi delle suddette linee guide, permette di evidenziare, seppur in
maniera non esaustiva, delle best practice per la polizia giudiziaria, utili a ridurre al
minimo, le perplessità interpretative e le indecisioni operative, fortemente
impattanti nella prima fase del procedimento, sulla disciplina del diritto di difesa.
(85) Cosi, Cass. Pen. Sez. Quinta, 12 febbraio 2003, n. 20072, (rv. 224944), cit.
(86) Così, Cass. Pen. Sez. Sesta, 11 aprile 2001, n. 21206, in Cass. Pen., 2001, 3456.
(87) I Provvedimenti dei Procuratori della Repubblica, si fondano sul potere di organizzazione del-
l’ufficio e sul potere di direttiva di cui all’art. 4, d.lgs 20 febbraio 2006, n. 106. Il contributo si
fonda sull’analisi della circolare n. 3389/2015 della Procura la Repubblica presso il Tribunale
di Roma; della circolare n. 513/2016, della circolare della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torino; della direttiva n. 4/2016, della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Napoli e della circolare n. 2990/2016, della Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze e n. 474/2017 della Procura della Repubblica preso il Tribunale di Tivoli.
(88) “Ricognizione di buone prassi in materia di intercettazione di conversazioni”, in
htps://www.csm.it/documents /21768/87316/Delibera+29+luglio+2016/.
(89) Disposizioni in materia di intercettazioni, di conversazioni o comunicazioni, in attuazione
della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 84. lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno
2017, n. 103. La riforma, modificata con d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modi-
ficazioni, con legge 28 febbraio 2020, n. 28, conferma il ruolo delle intercettazioni come fon-
damentale strumento di indagine e si propone di creare un giusto equilibrio tra la segretezza
della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione ed il diritto all’informazione.
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