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DOTTRINA




             ma implica una verifica postuma del rispetto dei relativi limiti, la cui violazione
             comporta l’inutilizzabilità delle risultanze dell’ascolto non consentito, ai sensi
             dell’art. 103 c.p.p., comma settimo . Così la Suprema Corte di legittimità, ha
                                              (85)
             inteso spostare l’attenzione sulla tutela, dalla intercettazione in quanto tale, al
             contenuto delle comunicazioni intercettate. Ciò al fine di verificare se queste
             comunicazioni  abbiano  ad  oggetto  temi  difensivi,  insuscettibili  di  controllo,
             perché garantiti dal segreto professionale . Fatta questa necessaria premessa,
                                                     (86)
             rilevato che i confini del divieto sancito dall’art. 103, comma 5, c.p.p., definiti
             dalla lettura giurisprudenziale, non appaiono ben marcati e netti, sono evidenti
             le ricadute pratico-operative, della disciplina, sull’attività di intercettazione di
             conversazioni e comunicazioni, attività che ha quali attori protagonisti, il pub-
             blico ministero ed in particolar modo la Polizia Giudiziaria, alla quale per l’en-
             demico sovraccarico di lavoro delle Procure e per prassi consolidata nella mate-
             ria,  viene  affidata  l’esecuzione  della  delicata  attività  di  ascolto  e  trascrizione
             delle intercettazioni. Sul tema, costituiscono il principale strumento di indirizzo,
             per pubblico ministero e polizia giudiziaria, le linee-guida delle varie procure
             nazionali  riprese  nella  delibera,  adottata  dal  Consiglio  Superiore  della
                     (87)
             Magistratura, del 29 luglio 2016 . Le stesse, per la loro peculiarità, sono state
                                           (88)
             oggetto di attenzione da parte del legislatore, ed hanno costituito spunto e indi-
             cazione per l’adozione del d.lgs. 29 dicembre 2017, n. 216 (cosiddetta riforma
             Orlando) , rilevante testo di legge riformatore, nella materia delle intercetta-
                     (89)
             zioni.  L’analisi  delle  suddette  linee  guide,  permette  di  evidenziare,  seppur  in
             maniera non esaustiva, delle best practice per la polizia giudiziaria, utili a ridurre al
             minimo,  le  perplessità  interpretative  e  le  indecisioni  operative,  fortemente
             impattanti nella prima fase del procedimento, sulla disciplina del diritto di difesa.

             (85)  Cosi, Cass. Pen. Sez. Quinta, 12 febbraio 2003, n. 20072, (rv. 224944), cit.
             (86)  Così, Cass. Pen. Sez. Sesta, 11 aprile 2001, n. 21206, in Cass. Pen., 2001, 3456.
             (87)  I Provvedimenti dei Procuratori della Repubblica, si fondano sul potere di organizzazione del-
                  l’ufficio e sul potere di direttiva di cui all’art. 4, d.lgs 20 febbraio 2006, n. 106. Il contributo si
                  fonda sull’analisi della circolare n. 3389/2015 della Procura la Repubblica presso il Tribunale
                  di Roma; della circolare n. 513/2016, della circolare della Procura della Repubblica presso il
                  Tribunale  di  Torino;  della  direttiva  n.  4/2016,  della  Procura  della  Repubblica  presso  il
                  Tribunale di Napoli e della circolare n. 2990/2016, della Procura della Repubblica presso il
                  Tribunale di Firenze e n. 474/2017 della Procura della Repubblica preso il Tribunale di Tivoli.
             (88)  “Ricognizione  di  buone  prassi  in  materia  di  intercettazione  di  conversazioni”,  in
                  htps://www.csm.it/documents /21768/87316/Delibera+29+luglio+2016/.
             (89)  Disposizioni in materia di intercettazioni, di conversazioni o comunicazioni, in attuazione
                  della delega di cui all’art. 1, commi 82, 83 e 84. lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno
                  2017, n. 103. La riforma, modificata con d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito, con modi-
                  ficazioni, con legge 28 febbraio 2020, n. 28, conferma il ruolo delle intercettazioni come fon-
                  damentale strumento di indagine e si propone di creare un giusto equilibrio tra la segretezza
                  della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione ed il diritto all’informazione.

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