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L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE




                     Inoltre, la richiesta di copia integrale degli atti, anche in caso di mancata
               attivazione delle procedure di stralcio, dovrà essere supportata da una valida
               motivazione con riguardo alla rilevanza delle copie richieste (105) .
                     Per fronteggiare il rischio indiscriminato di diffusione del materiale inter-
               cettato, ancor prima dell’intervento del legislatore, gli stessi magistrati hanno
               adottato dei rimedi di carattere organizzativo. A tal uopo, il 29 luglio 2016 il
               Consiglio Superiore della Magistratura ha elaborato delle linee guida, indirizzate
               a tutte le Procure della Repubblica, finalizzate ad impedire siffatta indistinta dif-
               fusione di materiale (106) .
                     Le linee guida trattavano:
                       l’introduzione di cautele nella fase dell’ascolto e della sommaria trascri-
               zione da parte della polizia giudiziaria nei brogliacci attraverso linee guida indi-
               rizzate alla stessa polizia giudiziaria;
                       la conservazione degli atti relativi alle intercettazioni sotto il controllo
               del Procuratore della Repubblica;
                       il divieto di rilascio di copia degli atti prima dell’udienza stralcio prevista
               dall’art. 268 c.p.p.;
                       il divieto del pubblico ministero di attivarsi per richiedere la procedura
               di selezione prima della chiusura delle indagini preliminari.
                     Muovendo dalla rielaborazione di alcune linee guida del CSM, allo scopo di
               procedere alla riforma in materia di intercettazioni e di garantire la riservatezza delle
               comunicazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e comun-
               que non rilevanti ai fini della giustizia penale, dopo un dibattito parlamentare che si
               è protratto per alcuni anni, nel corso della XVII legislatura il Parlamento ha appro-
               vato la legge delega n. 103 del 2017, con la quale ha delegato il Governo a riformare
               la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Il Governo ha
               attuato la delega con l’emanazione del/decreto legislativo n. 216 del 2017.
                     In particolare, l’art. 1, comma 84, delegava il Governo a riformare la disci-
               plina  delle/ intercettazioni/ di  conversazioni  o  comunicazioni  attenendosi  ai
               seguenti principi/criteri direttivi (lettere da a) ad e)):
                       garantire la riservatezza delle comunicazioni/e conversazioni telefoniche
               e  telematiche  oggetto  di  intercettazione,  in  conformità  all’art.  15  della
               Costituzione, con particolare riferimento ai colloqui con il difensore;
                       intervenire  sulle/ modalità  di  utilizzazione  cautelare  dei  risultati  delle
               intercettazioni/ e  dettare  una  precisa  scansione  procedimentale  all’udienza  di
               selezione del materiale intercettativo, nel rispetto del contraddittorio tra le parti

               (105) Cass., Sez. Quinta, 38409/2017.
               (106) Delibera intitolata: ricognizione di “buone prassi” in materia di intercettazione di conversazioni.

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