Page 71 - Rassegna 2022-3
P. 71
L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE
Inoltre, la richiesta di copia integrale degli atti, anche in caso di mancata
attivazione delle procedure di stralcio, dovrà essere supportata da una valida
motivazione con riguardo alla rilevanza delle copie richieste (105) .
Per fronteggiare il rischio indiscriminato di diffusione del materiale inter-
cettato, ancor prima dell’intervento del legislatore, gli stessi magistrati hanno
adottato dei rimedi di carattere organizzativo. A tal uopo, il 29 luglio 2016 il
Consiglio Superiore della Magistratura ha elaborato delle linee guida, indirizzate
a tutte le Procure della Repubblica, finalizzate ad impedire siffatta indistinta dif-
fusione di materiale (106) .
Le linee guida trattavano:
l’introduzione di cautele nella fase dell’ascolto e della sommaria trascri-
zione da parte della polizia giudiziaria nei brogliacci attraverso linee guida indi-
rizzate alla stessa polizia giudiziaria;
la conservazione degli atti relativi alle intercettazioni sotto il controllo
del Procuratore della Repubblica;
il divieto di rilascio di copia degli atti prima dell’udienza stralcio prevista
dall’art. 268 c.p.p.;
il divieto del pubblico ministero di attivarsi per richiedere la procedura
di selezione prima della chiusura delle indagini preliminari.
Muovendo dalla rielaborazione di alcune linee guida del CSM, allo scopo di
procedere alla riforma in materia di intercettazioni e di garantire la riservatezza delle
comunicazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento e comun-
que non rilevanti ai fini della giustizia penale, dopo un dibattito parlamentare che si
è protratto per alcuni anni, nel corso della XVII legislatura il Parlamento ha appro-
vato la legge delega n. 103 del 2017, con la quale ha delegato il Governo a riformare
la disciplina delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni. Il Governo ha
attuato la delega con l’emanazione del/decreto legislativo n. 216 del 2017.
In particolare, l’art. 1, comma 84, delegava il Governo a riformare la disci-
plina delle/ intercettazioni/ di conversazioni o comunicazioni attenendosi ai
seguenti principi/criteri direttivi (lettere da a) ad e)):
garantire la riservatezza delle comunicazioni/e conversazioni telefoniche
e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all’art. 15 della
Costituzione, con particolare riferimento ai colloqui con il difensore;
intervenire sulle/ modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle
intercettazioni/ e dettare una precisa scansione procedimentale all’udienza di
selezione del materiale intercettativo, nel rispetto del contraddittorio tra le parti
(105) Cass., Sez. Quinta, 38409/2017.
(106) Delibera intitolata: ricognizione di “buone prassi” in materia di intercettazione di conversazioni.
69