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L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE
introdurre un/nuovo delitto/(punito con la reclusione non superiore a 4
anni) per punire coloro che/diffondano il contenuto/di riprese audiovisive o
registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate,/con la sola
finalità di recare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le regi-
strazioni o le riprese sono utilizzate nell’ambito di un procedimento ammini-
strativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca
(lett. b);
tenere conto delle decisioni e dei principi adottati con le sentenze
della/CEDU/a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all’infor-
mazione/(lett. c);
semplificare le condizioni per l’impiego delle intercettazioni nei proce-
dimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministra-
zione/(lett. d);
disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra pre-
senti mediante/immissione di captatori informatici (cosiddetti Trojan)/in disposi-
tivi elettronici portatili/ (lett. e). Con questo criterio direttivo, si richiede al
Governo di prevedere che:
• l’attivazione del microfono avvenga solo in conseguenza di apposito
comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore infor-
matico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;
• la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria (o dal perso-
nale incaricato su indicazione della polizia giudiziaria), tenuta a indicare l’ora di
inizio e fine della registrazione, secondo circostanze da attestare nel verbale
descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni (ex art. 268 c.p.p.);
• l’attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda
per i gravi delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. e, fuori da tali casi,
nel domicilio, soltanto qualora ivi si stia svolgendo l’attività criminosa, nel rispet-
to dei requisiti previsti per le intercettazioni telefoniche di (art. 266, comma 1,
c.p.p.); in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni
per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgi-
mento delle indagini;
• il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server
della Procura, così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni;
• al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e
reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudi-
ziaria operante;
• siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tec-
nici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di
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