Page 73 - Rassegna 2022-3
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L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE




                       introdurre un/nuovo delitto/(punito con la reclusione non superiore a 4
               anni) per punire coloro che/diffondano il contenuto/di riprese audiovisive o
               registrazioni di conversazioni telefoniche fraudolentemente captate,/con la sola
               finalità di recare danno alla reputazione. La punibilità è esclusa quando le regi-
               strazioni o le riprese sono utilizzate nell’ambito di un procedimento ammini-
               strativo o giudiziario o per l’esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca
               (lett. b);
                       tenere  conto  delle  decisioni  e  dei  principi  adottati  con  le  sentenze
               della/CEDU/a tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all’infor-
               mazione/(lett. c);
                       semplificare le condizioni per l’impiego delle intercettazioni nei proce-
               dimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministra-
               zione/(lett. d);
                       disciplinare le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra pre-
               senti mediante/immissione di captatori informatici (cosiddetti Trojan)/in disposi-
               tivi  elettronici  portatili/ (lett.  e).  Con  questo  criterio  direttivo,  si  richiede  al
               Governo di prevedere che:
                     • l’attivazione  del  microfono  avvenga  solo  in  conseguenza  di  apposito
               comando inviato da remoto e non con il solo inserimento del captatore infor-
               matico, nel rispetto dei limiti stabiliti nel decreto autorizzativo del giudice;
                     • la registrazione audio venga avviata dalla polizia giudiziaria (o dal perso-
               nale incaricato su indicazione della polizia giudiziaria), tenuta a indicare l’ora di
               inizio  e  fine  della  registrazione,  secondo  circostanze  da  attestare  nel  verbale
               descrittivo delle modalità di effettuazione delle operazioni (ex art. 268 c.p.p.);
                     • l’attivazione del dispositivo sia sempre ammessa nel caso in cui si proceda
               per i gravi delitti di cui all’art. 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p. e, fuori da tali casi,
               nel domicilio, soltanto qualora ivi si stia svolgendo l’attività criminosa, nel rispet-
               to dei requisiti previsti per le intercettazioni telefoniche di (art. 266, comma 1,
               c.p.p.); in ogni caso il decreto autorizzativo del giudice deve indicare le ragioni
               per le quali tale specifica modalità di intercettazione sia necessaria per lo svolgi-
               mento delle indagini;
                     • il trasferimento delle registrazioni sia effettuato soltanto verso il server
               della Procura, così da garantire originalità ed integrità delle registrazioni;
                     • al termine della registrazione il captatore informatico venga disattivato e
               reso definitivamente inutilizzabile su indicazione del personale di polizia giudi-
               ziaria operante;
                     • siano utilizzati soltanto programmi informatici conformi a requisiti tec-
               nici stabiliti con decreto ministeriale da emanarsi entro trenta giorni dalla data di

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