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DOTTRINA




                    art. 268, comma 4: la trasmissione, da parte della polizia giudiziaria, dei
             verbali e delle registrazioni sarebbe dovuta avvenire immediatamente dopo la
             scadenza dei termini fissati dai provvedimenti autorizzativi e di proroga per la
             conservazione nell’archivio riservato;
                    il pubblico ministero avrebbe potuto differire la trasmissione dei verbali
             e delle registrazioni nei casi in cui la polizia giudiziaria avesse avuto il bisogno
             di riascoltare le conversazioni, o le comunicazioni, al fine di verificare la rilevan-
             za delle nuove intercettazioni;
                    introduzione dell’art. 268-bis c.p.p. che avrebbe dovuto disciplinare il
             “deposito” originariamente previsto al comma 4 dell’art. 268 c.p.p. Oltre ai ver-
             bali, alle registrazioni e ai decreti dispositivi anche le “annotazioni” avrebbero
             dovuto costituire oggetto di deposito;
                    obbligo per il pubblico ministero di formare l’elenco delle conversazioni
             rilevanti ai fini della prova delle quali richiedere l’acquisizione;
                    gli artt. 268-ter e 268-quater c.p.p.: avrebbero disciplinato la fase di acqui-
             sizione delle intercettazioni al fascicolo del pubblico ministero;
                    l’art. 286-ter c.p.p. avrebbe previsto due modalità di acquisizione:
                  • la modalità speciale: che sarebbe stata utilizzata per l’adozione di misure cautelari;
                  • la modalità ordinaria: finalizzata a consentire il transito di “altre” con-
             versazioni dal prefato archivio riservato al fascicolo del pubblico ministero;
                  il pubblico ministero entro cinque giorni dal deposito presentava al giudi-
             ce la richiesta di acquisizione delle conversazioni indicate nell’elenco depositato.
             I difensori entro dieci giorni avevano facoltà di richiedere l’acquisizione delle
             intercettazioni rilevanti ai fini della prova, non comprese nell’elenco del pubbli-
             co ministero ovvero la cancellazione di quelle inutilizzabili.
                    l’art. 268-quater c.p.p. disciplinava l’intervento del giudice, nello specifico:
                  • trascorsi cinque giorni dalla richiesta, il giudice, con ordinanza de plano,
             disponeva  l’acquisizione  delle  conversazioni  e  comunicazioni  indicate  dalle
             parti (salvo che le ritenesse manifestamente irrilevanti);
                  • la sua ordinanza consentiva il passaggio delle suddette intercettazioni al
             fascicolo del pubblico ministero;
                  • da quel momento i difensori acquisivano il diritto a ricevere copia dei
             verbali e delle registrazioni.
                  Il decreto legge 161 del 30 dicembre 201,9 ha apportato sostanziali modi-
             fiche alla procedura di deposito delle intercettazioni, abrogando gli artt. 286-bis,
             ter e quater introdotti dal suindicato d.lgs. n. 216 del 2017. La stessa Presidenza
             del Consiglio in un comunicato che ha preceduto la pubblicazione del decreto
             legge ha specificato che le modifiche in materia di deposito e selezione sono

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