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L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE
Appare utile indicare, ai fini del presente elaborato, che la decisione delle Sezioni
Unite risalente al 2014 (121) ha posto l’attenzione sulla qualificazione delle comunicazio-
ni intercettate e facenti parte del materiale probatorio della fattispecie contestata, siano
esse telefoniche o ambientali, o utilizzate in altri procedimenti, ed invero, il supporto
magnetico, il nastro, la bobina (ora supporto digitale), siano da considerarsi corpo del
reato. Il tema affrontato veniva chiarito come segue: “la registrazione o trascrizione del
dato dichiarativo o comunicativo, che integra la fattispecie criminosa, costituisce corpo
del reato acquisibile agli atti del processo ex art. 431 comma 1, lett. h) c.p.p., e utilizza-
bile come prova”.Sempre in tema di testimonianza sulle intercettazioni, si è ribadito,
in recenti pronunce, che non è causa di nullità della sentenza, l’aver proceduto all’esa-
me dei testimoni di polizia giudiziaria sulle indagini effettuate, prima del deposito delle
trascrizioni delle intercettazioni, disposte in forma peritale, essendo il diritto di difesa
comunque garantito dalla possibilità per gli imputati e i loro difensori di accedere, sin
dalla ostensione degli atti in sede di indagini preliminari, al contenuto originale delle
conversazioni registrate sui supporti informatici. A maggior ragione non ricorre alcu-
na nullità nell’ipotesi in cui l’esame verta sulle conversazioni registrate per contestua-
lizzarle ed esporre gli esiti degli accertamenti eseguiti per eventuali riscontri (122) .
Ed è stato anche osservato, dai Giudici di legittimità, che, in materia di
intercettazioni telefoniche, non trovano applicazione gli artt. 62 e 63 c.p.p., in
quanto le ammissioni di circostanze indizianti, fatte spontaneamente dall’indaga-
to nel corso di una conversazione telefonica la cui intercettazione sia stata ritual-
mente autorizzata, non sono assimilabili alle dichiarazioni da lui rese nel corso
dell’interrogatorio dinanzi all’Autorità giudiziaria o a quello di polizia giudiziaria
e le registrazioni e i verbali delle conversazioni non sono riconducibili alle testi-
monianze «de relato» su dichiarazioni dell’indagato, in quanto integrano la ripro-
duzione fonica o scritta delle dichiarazioni stesse delle quali rendono in modo
immediato e senza fraintendimenti il contenuto. (Sez. Quarta, n. 34807 del 2
luglio 2010, Rv. 248089; Sez. Sesta, n. 31739 del 22 maggio 2003, Rv. 226202) (123) .
Da ultimo, è stato chiarito, che, ai fini dell’identificazione degli interlocu-
tori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le
dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di
aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza
o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo
contesti l’onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (124) .
(121) Cass. Pen., Sez. Un., Sent. 23 luglio 2014, n. 32697, in CED Cassazione, 2014.
(122) Cass. Pen., Sez. Seconda, Sent. 6 maggio 2022, n. 18241, in CED Cassazione, 2022.
(123) Cass. Pen., Sez. Terza, Sent. 24 gennaio 2022, n. 2507, in CED Cassazione, 2022.
(124) Cass. Pen., Sez. Sesta, Sent. 1° aprile 2019, n. 14109, in CED Cassazione, 2019.
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