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L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE
3.3 I limiti della testimonianza della polizia giudiziaria sul contenuto delle conversazioni intercettate
(A cura del Sottotenente Roberto Fanelli)
Come è noto, in materia di intercettazioni di conversazioni o comunica-
zioni non trova applicazione il divieto di cui agli artt. 62 c.p.p. (112) e 195, comma 4,
c.p.p. (113) ,/di testimonianza indiretta sulle dichiarazioni rese alla polizia giudizia-
ria, nel corso del procedimento, dall’imputato o dall’indagato e dai testimoni
escussi nella fase delle indagini. Detto divieto è inteso a evitare per un verso,
possibili condizionamenti del dichiarante da parte della polizia giudiziaria e, per
altro verso, eventuali travisamenti del contenuto delle dichiarazioni acquisite.
Nel caso delle intercettazioni, invece, l’operante non ha alcun potere di
condizionare il contenuto delle dichiarazioni ed esso è sempre verificabile dal
giudice del dibattimento nel contraddittorio delle parti, essendo la prova nel
processo costituita dalla riproduzione fonica e/o scritta del contenuto delle
conversazioni.
Sul tema del divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali di polizia giu-
diziaria, sul contenuto delle conversazioni intercettate, i giudici di legittimità
hanno sviluppato, nel tempo, alcuni orientamenti contrastanti; un indirizzo più
rigoroso sosteneva che il contenuto delle conversazioni intercettate potesse
essere provato esclusivamente mediante la trascrizione delle registrazioni, per-
tanto si ritenevano illegittimi sia l’ordinanza di ammissione della testimonianza,
sia l’esame del teste, non attribuendo quindi alcun valore probatorio alla depo-
sizione quando oggetto della testimonianza fosse stato il contenuto di intercet-
tazioni telefoniche non documentato mediante la trascrizione prevista dal-
l’art. 268 c.p.p. (114) . Un orientamento intermedio, affermava che la deposizione
testimoniale sul contenuto di intercettazioni telefoniche non era inutilizzabile,
in quanto affetta da nullità di ordine generale ex art. 178 c.p.p., lett. c) (115) . Il con-
trasto giurisprudenziale è stato dipanato di recente della Suprema Corte (116) , che
ha dettato quella che è l’opzione ermeneutica più largamente condivisa.
(112) Ai sensi del comma 1 della citata disposizione, “le dichiarazioni comunque rese nel corso del pro-
cedimento dall’imputato o dalla persona sottoposta alle indagini non possono formare oggetto
di testimonianza [cfr. 195, 228 c.p.p.]”. Ai sensi del comma 2 dell’articolo in esame, “il divieto si
estende alle dichiarazioni, comunque inutilizzabili, rese dall’imputato nel corso di programmi
terapeutici diretti a ridurre il rischio che questi commetta delitti sessuali a danno di minori”.
(113) “Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria non possono deporre sul contenuto delle dichiara-
zioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli articoli 351 e 357, comma 2 lettera a) e b)...”.
(114) Cass. Pen., Sez. Quarta, Sent. 5 dicembre 2000, n. 9797, in CED Cassazione.
(115) Cass. Pen., Sez. Sesta, Sent. 12 ottobre 1998, n. 402 (Rv 213328), in CED Cassazione, 1998 e
Cass. Pen., Sez. Quinta, Sent. 10 gennaio 2013, n. 20824 (Rv. 256496), in CED Cassazione, 2013.
(116) In particolare Cass. Pen., Sez. Seconda, Sent. 26 febbraio 2013, n. 13463 (Rv. 254910), in CED Cassazione,
2013; Cass. Pen., Sez. Sesta, Sent. 20 febbraio 2014, n. 25806 (Rv. 259675), in CED Cassazione, 2014;
Cass. Pen., Sez. Prima, Sent. 3 maggio 2019, n. 41632 (Rv. 277139), in CED Cassazione, 2019.
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