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L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE




                       successiva acquisizione nel fascicolo del pubblico ministero delle con-
               versazioni o comunicazioni ivi contenute.
                     La  procedura  in  esame,  secondo  l’intenzione  del  legislatore,  si  sarebbe
               dovuta svolgere in un momento vicino alla chiusura delle indagini, tant’è che la
               relazione che illustrava le novità introdotte dal d.lgs. n. 216 del 2017 faceva un
               esplicito riferimento alla necessità di escludere, in tempi ragionevolmente certi
               e prossimi alla chiusura delle indagini, le intercettazioni e la documentazione
               alle stesse relativa non rilevante a fini di giustizia nella prospettiva di impedire
               l’indebita  divulgazione  di  fatti  e  riferimenti  a  persone  estranee  alla  vicenda
               oggetto dell’attività investigativa, inoltre il pubblico ministero avrebbe dovuto
               selezionare, sin da subito, le conversazioni e/o le comunicazioni ritenute “utili”
               ai fini probatori che sarebbero state, quindi, oggetto di trascrizione.
                     Il decreto de quo è apparso, fin dalla sua pubblicazione, innovativo e volto
               a contrastare l’indebita diffusione delle comunicazioni intercettate. La novità
               era costituita proprio dalla fase di acquisizione al fascicolo del pubblico mini-
               stero degli atti relativi alle intercettazioni che rimanevano custodite all’interno
               di un archivio “riservato” giacché coperte dal segreto. Ciononostante, la proce-
               dura di selezione che conduceva all’acquisizione al fascicolo del pubblico mini-
               stero si presentava particolarmente elaborata e dettagliata.
                     La normativa in analisi avrebbe condotto alle seguenti modifiche proce-
               durali:
                       art. 269, comma 1, c.p.p.: la documentazione non doveva più essere con-
               servata presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’attività di inter-
               cettazione  ma  in  un  apposto  archivio  riservato  presso  l’ufficio  del  pubblico
               ministero che aveva richiesto ed eseguito le intercettazioni, precisando, inoltre,
               che gli atti sarebbero stati coperti dal segreto. L’archivio avrebbe avuto una par-
               ticolare conformazione, prevendo, infine, il solo accesso del pubblico ministe-
               ro, del giudice e dei difensori dell’imputato per l’ascolto delle conversazioni
               registrate. All’art. 269 sarebbe stato aggiunto il comma 1-bis che stabiliva che
               non  sono  coperti  da  segreto  i  verbali  e  le  registrazioni  delle  comunicazioni
               acquisite al fascicolo del pubblico ministero;
                       l’art. 89-bis (107) : veniva introdotto nelle disposizioni di attuazione al c.p.p.;
                       art. 329 c.p.p.: venivano aggiunti, agli atti coperti da segreto, finanche le
               richieste  del  pubblico  ministero  che  autorizzavano  il  compimento  di  atti  di
               indagine e i corrispondenti atti del giudice (108) ;
                       smembramento dell’art. 268 c.p.p.;

               (107) Per normare il cosiddetto archivio riservato.
               (108) Modifica non abrogata dal d.l. n. 161 del 2019, tuttora in vigore.

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