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L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE
successiva acquisizione nel fascicolo del pubblico ministero delle con-
versazioni o comunicazioni ivi contenute.
La procedura in esame, secondo l’intenzione del legislatore, si sarebbe
dovuta svolgere in un momento vicino alla chiusura delle indagini, tant’è che la
relazione che illustrava le novità introdotte dal d.lgs. n. 216 del 2017 faceva un
esplicito riferimento alla necessità di escludere, in tempi ragionevolmente certi
e prossimi alla chiusura delle indagini, le intercettazioni e la documentazione
alle stesse relativa non rilevante a fini di giustizia nella prospettiva di impedire
l’indebita divulgazione di fatti e riferimenti a persone estranee alla vicenda
oggetto dell’attività investigativa, inoltre il pubblico ministero avrebbe dovuto
selezionare, sin da subito, le conversazioni e/o le comunicazioni ritenute “utili”
ai fini probatori che sarebbero state, quindi, oggetto di trascrizione.
Il decreto de quo è apparso, fin dalla sua pubblicazione, innovativo e volto
a contrastare l’indebita diffusione delle comunicazioni intercettate. La novità
era costituita proprio dalla fase di acquisizione al fascicolo del pubblico mini-
stero degli atti relativi alle intercettazioni che rimanevano custodite all’interno
di un archivio “riservato” giacché coperte dal segreto. Ciononostante, la proce-
dura di selezione che conduceva all’acquisizione al fascicolo del pubblico mini-
stero si presentava particolarmente elaborata e dettagliata.
La normativa in analisi avrebbe condotto alle seguenti modifiche proce-
durali:
art. 269, comma 1, c.p.p.: la documentazione non doveva più essere con-
servata presso l’ufficio del pubblico ministero che ha disposto l’attività di inter-
cettazione ma in un apposto archivio riservato presso l’ufficio del pubblico
ministero che aveva richiesto ed eseguito le intercettazioni, precisando, inoltre,
che gli atti sarebbero stati coperti dal segreto. L’archivio avrebbe avuto una par-
ticolare conformazione, prevendo, infine, il solo accesso del pubblico ministe-
ro, del giudice e dei difensori dell’imputato per l’ascolto delle conversazioni
registrate. All’art. 269 sarebbe stato aggiunto il comma 1-bis che stabiliva che
non sono coperti da segreto i verbali e le registrazioni delle comunicazioni
acquisite al fascicolo del pubblico ministero;
l’art. 89-bis (107) : veniva introdotto nelle disposizioni di attuazione al c.p.p.;
art. 329 c.p.p.: venivano aggiunti, agli atti coperti da segreto, finanche le
richieste del pubblico ministero che autorizzavano il compimento di atti di
indagine e i corrispondenti atti del giudice (108) ;
smembramento dell’art. 268 c.p.p.;
(107) Per normare il cosiddetto archivio riservato.
(108) Modifica non abrogata dal d.l. n. 161 del 2019, tuttora in vigore.
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