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DOTTRINA
comma 7: il giudice, anche nel corso delle attività di formazione del fasci-
colo per il dibattimento ai sensi dell’articolo 431, dispone la trascrizione integra-
le delle registrazioni ovvero la stampa in forma intellegibile delle informazioni
contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche da acquisire,
osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l’espletamento delle peri-
zie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
Viene confermata la scelta di separare la fase della selezione da quella della tra-
scrizione, ma anticipando - quest’ultima - al termine dell’udienza preliminare per
non dilatare la durata del dibattimento.
La procedura di selezione, introdotta dal d.l. 161 del 2019, è una procedu-
ra più “snella” di quella disciplinata dall’art. 268 c.p.p. Siffatta procedura, in
prima istanza, viene affidata al pubblico ministero e l’intervento del giudice
diviene meramente eventuale (110) .
Gli interventi legislativi in materia di intercettazioni, succedutisi nel corso di
questi anni, hanno posto l’accento sulla difficoltà di coniugare, al meglio, le esigenze
probatorie con il diritto di difesa e la tutela della riservatezza. La scelta di separare gli
atti delle intercettazioni dal fascicolo del pubblico ministero, lasciando spazio alla pre-
visione di un’eventuale, e complicata, attività di “selezione successiva”, si è rivelata,
per gli addetti ai lavori, non idonea. Occorre, dopo tutto, considerare che il pericolo
di diffusione di conversazioni non rilevanti e lesive per l’immagine dell’indagato, non
è sempre legato alle attività di intercettazione. Tuttavia, è bene ricordare che le con-
versazioni captate, oltre ad essere annotate nei brogliacci, sono soggette a trascrizioni
integrali - da parte della polizia giudiziaria - con la forma dell’annotazione e che, in
relazione a tali atti, il diritto di copia non è subordinato ad alcuna attività di selezione.
Per un’efficace tutela della privacy dei cittadini indagati e della riservatezza delle comu-
nicazioni intrattenute con il difensore, sarebbe auspicabile l’adozione di modelli orga-
nizzativi virtuosi che prevedano delle linee guida ad hoc per la redazione di tutti gli atti
d’indagine, con particolare riferimento a quelli in materia di intercettazioni, al solo
fine di evitare la diffusione di informazioni potenzialmente lesive.
In conclusione, viene apprezzato il ritorno della centralità del pubblico
ministero nella fase di prima selezione delle conversazioni, sancito dalle modi-
fiche apportate dal d.l. n. 161 del 2019 all’art. 268 c.p.p. Il titolare delle indagini
dovrà dare indicazioni e dovrà vigilare affinché, sui brogliacci, non siano ripor-
tate espressioni lesive della reputazione, contemperando, altresì, le esigenze di
accertamento della verità con i diritti costituzionalmente garantiti (111) .
(110) Solo nei casi in cui la difesa lo ritenga necessario, per una valutazione sulla “rilevanza” delle
intercettazioni da selezionare.
(111) Per tutto, Chiara GALLO, La procedura di deposito e selezione delle intercettazioni, in Questione Giustizia.
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