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DOTTRINA




                  Tanto premesso, diverse considerazioni valgono per le intercettazioni che
             abbiano  ad  oggetto  conversazioni  difensive  intercorrenti  tra  l’avvocato  ed  il
             proprio assistito, atteso che - a tutela dell’inviolabilità della difesa - dal disposto
             dell’art. 103, comma 7, c.p.p. coordinato con l’art. 271 c.p.p. (125) , discende che,
             nell’ipotesi di intercettazioni di conversazioni difensive, per la polizia giudizia-
             ria, oltre al divieto di utilizzazione ed al divieto di trascrizione del contenuto,
             opera anche il divieto di deporre sui contenuti delle stesse nel corso della testi-
             monianza resa nell’istruttoria dibattimentale.


             4.  Approfondimenti  in  materia  di  inutilizzabilita’  delle  intecettazioni
               difensive
             (A cura del Sost. Procuratore Annamaria Frustaci)
                  L’esigenza di assicurare l’applicazione della legge penale deve essere ade-
             guatamente  bilanciata  con  la  tutela  di  alcuni  diritti  primari  dell’individuo  e
             richiede a tutti i protagonisti del processo penale di agire nel pieno rispetto del
             principio di legalità che, in materia di prove, trova la sua principale espressione.
                  Ed invero, vi sono delle norme del codice di rito che sanzionano l’inos-
             servanza delle regole di acquisizione della prova imposte dal legislatore: tra que-
             ste le norme che disciplinano l’istituto dell’inutilizzabilità, posto a garanzia degli
             interessi fondamentali che l’ordinamento eleva a parametri di legalità del meto-
             do probatorio.
                  In linea generale, in materia di intercettazioni, tra le due opzioni estre-
             me, in astratto prospettabili (il consentire qualsiasi tipo di intromissione nelle
             comunicazioni dei cittadini, lasciando campo libero all’autorità  requirente in
             ordine alla necessità di ricorrere alle intercettazioni, e l’impedire in ogni caso
             intrusioni negli scambi comunicativi a fini di indagine) il legislatore del 1988
             sceglie  una  soluzione  intermedia,  atta  a  garantire  il  rispetto  del  principio
             costituzionale  della  riservatezza  delle  conversazioni  di  cui  all’art.  15  Cost.,
             dimostrando di avere consapevolezza dell’intrinseca invasività dello strumen-
             to investigativo, laddove permette di ricorrervi solo quando si procede per
             reati  gravi  o  che  vedano  in  esso  un  fondamentale  mezzo  di  accertamento
             (artt. 266 e 266-bis c.p.p.), realizzando in tal modo una “sintonizzazione” tra
             i diritti fondamentali dell’individuo e l’interesse collettivo al perseguimento
             dei reati.

             (125) La norma disciplina il divieto di utilizzazione delle intercettazioni poste in essere al di fuori
                  dei limiti di ammissibilità. La ratio della norma sta nell’esigenza di garantire la libertà e della
                  segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost).

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