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DOTTRINA
Tanto premesso, diverse considerazioni valgono per le intercettazioni che
abbiano ad oggetto conversazioni difensive intercorrenti tra l’avvocato ed il
proprio assistito, atteso che - a tutela dell’inviolabilità della difesa - dal disposto
dell’art. 103, comma 7, c.p.p. coordinato con l’art. 271 c.p.p. (125) , discende che,
nell’ipotesi di intercettazioni di conversazioni difensive, per la polizia giudizia-
ria, oltre al divieto di utilizzazione ed al divieto di trascrizione del contenuto,
opera anche il divieto di deporre sui contenuti delle stesse nel corso della testi-
monianza resa nell’istruttoria dibattimentale.
4. Approfondimenti in materia di inutilizzabilita’ delle intecettazioni
difensive
(A cura del Sost. Procuratore Annamaria Frustaci)
L’esigenza di assicurare l’applicazione della legge penale deve essere ade-
guatamente bilanciata con la tutela di alcuni diritti primari dell’individuo e
richiede a tutti i protagonisti del processo penale di agire nel pieno rispetto del
principio di legalità che, in materia di prove, trova la sua principale espressione.
Ed invero, vi sono delle norme del codice di rito che sanzionano l’inos-
servanza delle regole di acquisizione della prova imposte dal legislatore: tra que-
ste le norme che disciplinano l’istituto dell’inutilizzabilità, posto a garanzia degli
interessi fondamentali che l’ordinamento eleva a parametri di legalità del meto-
do probatorio.
In linea generale, in materia di intercettazioni, tra le due opzioni estre-
me, in astratto prospettabili (il consentire qualsiasi tipo di intromissione nelle
comunicazioni dei cittadini, lasciando campo libero all’autorità requirente in
ordine alla necessità di ricorrere alle intercettazioni, e l’impedire in ogni caso
intrusioni negli scambi comunicativi a fini di indagine) il legislatore del 1988
sceglie una soluzione intermedia, atta a garantire il rispetto del principio
costituzionale della riservatezza delle conversazioni di cui all’art. 15 Cost.,
dimostrando di avere consapevolezza dell’intrinseca invasività dello strumen-
to investigativo, laddove permette di ricorrervi solo quando si procede per
reati gravi o che vedano in esso un fondamentale mezzo di accertamento
(artt. 266 e 266-bis c.p.p.), realizzando in tal modo una “sintonizzazione” tra
i diritti fondamentali dell’individuo e l’interesse collettivo al perseguimento
dei reati.
(125) La norma disciplina il divieto di utilizzazione delle intercettazioni poste in essere al di fuori
dei limiti di ammissibilità. La ratio della norma sta nell’esigenza di garantire la libertà e della
segretezza delle comunicazioni (art. 15 Cost).
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