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DOTTRINA




             e fatte salve le esigenze di indagine; in questo ambito, dovrà essere tutelata in
             particolare la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle/per-
             sone  occasionalmente  coinvolte/ nel  procedimento  e  delle  comunicazioni
             comunque non rilevanti a fini di giustizia penale. Il Governo, fermi restando i
             limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti, deve prevedere (lett. a):
                  • ai fini della/selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della
             richiesta di misura cautelare, che il pubblico ministero assicuri la riservatezza
             anche degli atti contenenti intercettazioni inutilizzabili, irrilevanti ai fini delle
             indagini (in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei)
             o  contenenti  dati  sensibili  che  non  siano  pertinenti  all’accertamento  delle
             responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso
             procedimento o nel corso delle indagini;
                  • che gli/atti/contenenti intercettazioni non allegati/a sostegno della richiesta
             di misura cautelare siano custoditi in apposito/archivio riservato, con facoltà di
             esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino alla
             decisione  del  giudice  circa  l’acquisizione  agli  atti  delle  intercettazioni  richieste
             dalle parti, e non manifestamente irrilevanti (art. 268, comma 6) e alla loro trascri-
             zione integrale (art. 268, comma 7), con il quale soltanto viene meno il divieto di
             pubblicazione di cui al comma 1 dell’art. 114 c.p.p. relativamente agli atti acquisiti;
                  • che alla conclusione di questa procedura i difensori delle parti possano
             ottenere/copia degli atti e trascrizione/delle intercettazioni ritenuti rilevanti dal
             giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successi-
             va alla conclusione delle indagini preliminari;
                  • che, in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito
             successivo  all’avviso  all’indagato  della  conclusione  delle  indagini  preliminari,
             il/pubblico ministero/- ove riscontri registrazioni di conversazioni o comunica-
             zioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero conte-
             nenti dati sensibili che non siano pertinenti all’accertamento delle responsabilità
             per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini - qualora non
             sia già intervenuta la procedura di selezione del materiale di cui ai commi 6 e 7
             dell’art. 268 c.p.p.,/dispone l’avvio della selezione/indicando espressamente le
             conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;/
                  • che le conversazioni o comunicazioni non siano oggetto di trascrizione
             sommaria, come oggi richiesto dall’art. 268, comma 2, c.p.p., ma vengano sol-
             tanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa
             informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto
             motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione del contenuto, come oggi
             previsto dal comma 2;

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