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DOTTRINA
e fatte salve le esigenze di indagine; in questo ambito, dovrà essere tutelata in
particolare la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle/per-
sone occasionalmente coinvolte/ nel procedimento e delle comunicazioni
comunque non rilevanti a fini di giustizia penale. Il Governo, fermi restando i
limiti ed i criteri di utilizzabilità vigenti, deve prevedere (lett. a):
• ai fini della/selezione del materiale da inviare al giudice a sostegno della
richiesta di misura cautelare, che il pubblico ministero assicuri la riservatezza
anche degli atti contenenti intercettazioni inutilizzabili, irrilevanti ai fini delle
indagini (in quanto riguardanti esclusivamente fatti o circostanze ad esse estranei)
o contenenti dati sensibili che non siano pertinenti all’accertamento delle
responsabilità per i reati per cui si procede o per altri reati emersi nello stesso
procedimento o nel corso delle indagini;
• che gli/atti/contenenti intercettazioni non allegati/a sostegno della richiesta
di misura cautelare siano custoditi in apposito/archivio riservato, con facoltà di
esame e ascolto ma non di copia, da parte dei difensori e del giudice, fino alla
decisione del giudice circa l’acquisizione agli atti delle intercettazioni richieste
dalle parti, e non manifestamente irrilevanti (art. 268, comma 6) e alla loro trascri-
zione integrale (art. 268, comma 7), con il quale soltanto viene meno il divieto di
pubblicazione di cui al comma 1 dell’art. 114 c.p.p. relativamente agli atti acquisiti;
• che alla conclusione di questa procedura i difensori delle parti possano
ottenere/copia degli atti e trascrizione/delle intercettazioni ritenuti rilevanti dal
giudice ovvero il cui rilascio sia stato autorizzato dal giudice nella fase successi-
va alla conclusione delle indagini preliminari;
• che, in vista della richiesta di giudizio immediato ovvero del deposito
successivo all’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari,
il/pubblico ministero/- ove riscontri registrazioni di conversazioni o comunica-
zioni informatiche o telematiche inutilizzabili a qualunque titolo ovvero conte-
nenti dati sensibili che non siano pertinenti all’accertamento delle responsabilità
per i reati per cui si procede ovvero irrilevanti ai fini delle indagini - qualora non
sia già intervenuta la procedura di selezione del materiale di cui ai commi 6 e 7
dell’art. 268 c.p.p.,/dispone l’avvio della selezione/indicando espressamente le
conversazioni di cui intenda richiedere lo stralcio;/
• che le conversazioni o comunicazioni non siano oggetto di trascrizione
sommaria, come oggi richiesto dall’art. 268, comma 2, c.p.p., ma vengano sol-
tanto indicati data, ora e apparato su cui la registrazione è intervenuta, previa
informazione al pubblico ministero, che ne verifica la rilevanza con decreto
motivato autorizzandone, in tal caso, la trascrizione del contenuto, come oggi
previsto dal comma 2;
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