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L’INVIOLABILITÀ DELLE CONVERSAZIONI E DELLE COMUNICAZIONI DIFENSIVE




               intercettazioni che il legislatore ha scientemente novellato nel d.l. n. 161 del
               2019. Siffatta procedura di deposito e selezione è stata ripresa - nell’alveo della
               riforma sulle intercettazioni telefoniche - dalla legge delega n. 103 del 2017 ,
                                                                                         (96)
               assumendo una funzione precipua in materia di “tutela della riservatezza”.
                     Nel periodo ante riforma assumevano un ruolo centrale le disposizioni
               contenute nell’art. 268 c.p.p., operanti sia nella fase esecutiva  che in quella di
                                                                          (97)
               deposito  e  selezione  delle  intercettazioni  classificate  come  “rilevanti”.  Di
                                    (98)
               contro, le conversazioni ritenute “non rilevanti” ai fini della formazione della
               prova venivano stralciate come “inutilizzabili”.
                     In fase di deposito: i verbali, le registrazioni e i provvedimenti autorizzativi e
               di proroga venivano depositati in segreteria entro il termine - massimo - di cin-
               que giorni dalla conclusione delle operazioni. Gli atti e le registrazioni de quibus
               rimanevano nella disponibilità del pubblico ministero  per un lasso di tempo
                                                                   (99)
               dallo stesso fissato o prorogato, su istanza dei difensori (100) , dal giudice. I difen-
               sori ricevevano un avviso circa la possibilità di procedere alla visualizzazione dei
               verbali e all’ascolto delle registrazioni. Il deposito, nei casi di grave pregiudizio
               per le indagini, poteva essere rimandato dal giudice (101)  sino alla conclusione
               delle indagini preliminari.
                     In fase di selezione: scaduti i termini stabiliti per l’ascolto e l’esame, veniva
               disposta, dal giudice, l’acquisizione delle conversazioni e dei flussi di comunica-
               zioni informatiche o telematiche che le parti avevano indicato e che non appa-
               rivano manifestamente irrilevanti; stralciando, infine, per mezzo di un’operazione
               che avveniva nel pieno contraddittorio tra le parti, le registrazioni e i verbali la
               cui utilizzazione era vietata. Ciò posto, nel pieno rispetto delle forme e dei modi
               della perizia, veniva disposta - dal giudice - la trascrizione integrale delle regi-
               strazioni o la stampa delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni
               informatiche o telematiche (102) . In questa fase, solo dopo l’avvenuta trascrizione
               con le forme e i modi della perizia, i difensori acquisivano la facoltà di estrarre
               copie delle conversazioni o dei flussi di comunicazione.

               (96)  Attuata in prima istanza per mezzo del d.lgs. n. 216 del 2017, che verrà profondamente
                     modificato dal d.l. n. 161 del 2019.
               (97)  Commi da 1 a 3.
               (98)  Commi da 4 a 8.
               (99)  Il pubblico ministero, a seguito di richiesta al giudice, poteva essere autorizzato a “ritardare”
                     il deposito - non oltre la chiusura delle indagini preliminari - nei casi in cui il deposito avreb-
                     be potuto costituire “grave pregiudizio” per le indagini.
               (100) I procuratori legali ricevevano notizia, circa il deposito, al fine di procedere all’esame dei ver-
                     bali e all’ascolto delle registrazioni.
               (101) Su richiesta del pubblico ministero.
               (102) Le predette trascrizioni, o stampe, venivano inserite all’interno del fascicolo del dibattimento.

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