Page 68 - Rassegna 2022-3
P. 68
DOTTRINA
Va osservato che la Corte di Cassazione, nei colloqui tra difensore e assistito,
ha individuato dei limiti all’ambito di applicazione del divieto - qualora gli stessi
colloqui costituiscono attività criminosa e più in generale, le conversazioni integri-
no esse stesse reato o qualora i colloqui siano connotati da familiarità e confiden-
(93)
zialità - per cui se dall’ascolto dovessero emergere dubbi, da parte della Polizia
(94)
Giudiziaria, circa l’attinenza della conversazione alla funzione difensiva o dubbi di
qualsiasi altra natura, dovrà essere interpellato il pubblico ministero, affinché esegua
le opportune valutazioni, disponendo: nel caso in cui la conversazione non sia stata
trascritta e non si rilevi trattarsi di conversazione inerente il diritto di difesa, la tra-
scrizione; in caso contrario l’adozione delle prescrizioni imposte dal comma 7 del-
l’art. 103 c.p.p. Diversamente, nel caso in cui la conversazione sia stata trascritta e
qualora il pubblico ministero, rilevi l’inutilizzabilità del contenuto della conversazione,
il magistrato attiverà le procedure previste per la conservazione delle registrazioni
nell’archivio riservato della Procura, in attesa della loro distruzione.
(95)
c. Intercettazione indiretta di conversazioni, legittimamente in atto, tra persone, diverse
dall’indagato, con il difensore di questi. Tali conversazioni potrebbero avere ad ogget-
to, in tutto o in parte, argomenti riguardanti il mandato difensivo, l’esempio più
concreto è l’intercettazione di una conversazione del difensore con i famigliari
dell’indagato. In tale circostanza, opererebbe la tutela prevista dalla norma, ma
nel dubbio, potrebbe essere consigliabile la trascrizione delle conversazioni, che
successivamente, la polizia giudiziaria, sottoporrà al vaglio del pubblico ministe-
ro, per le valutazioni sulla rispondenza o meno, delle stesse, al mandato difen-
sivo e l’adozione dei provvedimenti in ordine alla loro utilizzabilità o inutilizza-
bilità.
d.In ultima analisi, l’intercettazione di conversazioni tra persone, in cui figura
anche l’indagato, che riferiscono a circostanze riguardanti il mandato difensivo.
In tale condizione non troverebbe applicazione la tutela ex art. 103, comma 5,
c.p.p., pertanto le conversazioni andranno trascritte.
3.2 La procedura di deposito e selezione delle intercettazioni
(A cura del Sottotenente Giuseppe Zarbo)
Quella delle intercettazioni è una vicenda complessa, nella quale si intrec-
ciano ineludibilmente esigenze di differente carattere: dal diritto di difesa alla
tutela della riservatezza, passando dalla procedura di deposito e selezione delle
(93) Cfr, Cass. Pen., Sez. Sesta, 16 giugno 2003, n. 35656, (rv. 226659), in CED Cassazione, 2003;
sul tema, cfr. Cass. Pen., Sez. Sesta, 2 novembre 1998, n. 1472, cit.
(94) Cfr. Cass. Pen. Sez. Quinta, Sent. 25 settembre 2014, n. 42854, (rv. 261081), cit.
(95) Archivio previsto ex art. 269, comma 1 c.p.p., come modificato dall’art. 2, comma 1, lettera f) del
d.l. 30 dicembre 2019, nr. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7.
66