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DOTTRINA




                  Al  fine  di  garantire  l’esatta  identità  dell’interlocutore,  il  difensore  che
             intende ricevere la telefonata dal proprio assistito, si recherà in un istituto peni-
             tenziario prossimo al domicilio o al luogo ove esercita l’attività forense con le
             medesime modalità previste per i familiari.
                  Non sono pertanto consentiti dialoghi telefonici con il difensore del dete-
             nuto in regime di 41-bis a mezzo telefonata allo studio legale .
                                                                       (54)


             2.  Orientamenti giurisprudenziali
             (A cura del Sottotenente Vincenzo Pasquale Sorriento)
                  La giurisprudenza di legittimità e di merito ha, in più occasioni, approfon-
             dito ed affrontato i continui e mutevoli sviluppi del tema congenito al diritto di
             difesa nelle sue più ampie estensioni, ed in particolar modo dell’inviolabilità delle
             comunicazioni fra avvocato e assistito, che nel corso del tempo e con il diffon-
             dersi dell’uso comune della rete in tutti i suoi normali accrescimenti telematici di
             comunicazione, diventa sempre di più difficile valutazione, per stabilire, solo suc-
             cessivamente all’ascolto della polizia giudiziaria, se le conversazioni siano atti-
             nenti alla funzione esercitata dal difensore . Già nel 1993, le Sezioni Unite della
                                                    (55)
             Cassazione, in tema di garanzie di libertà dei difensori previste dall’art. 103 c.p.p.,
             hanno affermato che il divieto di intercettazioni di conversazioni o comunica-
             zioni non riguarda indiscriminatamente tutte le conversazioni di chi rivesta la
             qualità di difensore, ma solo le conversazioni che attengono alla funzione eser-
             citata, operando anche nel caso in cui l’attività difensiva concerna un procedi-
             mento diverso da quello cui le intercettazioni atterrebbero . L’art. 103, comma 5,
                                                                  (56)
             c.p.p.,  nel  vietare  le  intercettazioni  delle  conversazioni  o  comunicazioni  dei
             difensori, mirando a garantire l’esercizio del diritto di difesa, ha come oggetto le
             conversazioni o comunicazioni relative agli affari nei quali i legali esercitano la
             loro attività difensiva, e non si estende, quindi, a tutte le conversazioni che si
             effettuino nello studio o domicilio del difensore, indipendentemente dal loro
             nesso con la funzione esercitata né a quelle conversazioni che integrino esse stes-
             se reato, nelle ipotesi in cui l’esercizio della funzione difensiva, travalicando il
             mandato difensivo presenti l’attitudine ad integrare il reato di favoreggiamento

             (54)  Cassazione penale,/Sent. 22 ottobre 2021, n. 38031.
             (55)  Corte Suprema di Cassazione Ufficio del Massimario e del Ruolo Servizio Penale (2020),
                  Relazione su novità normativa. La legge 28 febbraio 2020, n. 7, conversione in legge con
                  modificazioni del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 161, Modifiche urgenti alla disciplina
                  delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, in https://www.cortedicassazione.it/
                  cassazioneresources/resources/cms/documents/Rel_3520.pdf/. Ultimo accesso 21 maggio 2022.
             (56)  Cass. pen. Sez. U Sent., 12 novembre 1993, n. 25 (rv. 195628), in CED Cassazione, 1993.

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