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STUDI MILITARI




                  • i doveri di lealtà e correttezza costituiscono un presidio di solidarietà
             sociale che grava in capo a tutti i consociati ;
                                                       (30)
                  • è necessario osservare in ogni circostanza un contegno esemplare, con-
             tenuto e particolarmente corretto, il che rende illegittime sul piano disciplinare
             insinuazioni spiacevoli riferite a condotte presuntivamente malevole e gratuite
             assunte da parte delle autorità .
                                         (31)


             6.  Conclusioni
                  Durante questo studio si è tentato di seguire un percorso argomentativo
             che consentisse di qualificare, nel modo più esaustivo possibile, tutte le vicende
             nell’orbita delle registrazioni tra presenti.
                  Si è evidenziato che acquisire su supporto una comunicazione non costi-
             tuisce reato, ma violazione di regole etiche, deontologiche e disciplinari nella
             misura in cui l’apprensione del dato fonico o visivo avvenga in modo fraudo-
             lento.
                  Nulla di penalmente rilevante, ma sicuramente di indubbio valore discipli-
             nare. È di rilievo disciplinare non tanto l’aver captato il dato, quanto piuttosto
             l’aver celato all’interlocutore tale azione. Si è in presenza di una riserva mentale
             che pone un velo ad una comunicazione limpida e trasparente e mina alle fon-
             damenta quei principi di lealtà e correttezza che dovrebbero caratterizzare l’agi-
             re militare.
                  Ho cercato di scovare all’interno del panorama normativo le definizioni di
             lealtà e correttezza estrapolandone non tanto la definizione quanto i principi
             che ne caratterizzano l’essenza. È indubitabile che il quadro apparso allo stu-
             dioso è il dipinto di un militare che risponde alle regole della civile convivenza,
             del comportamento limpido e lineare guidato dal principio del neminem laede-
             re. Le regole etiche si intrecciano con quelle giuridiche costituendo l’idem sen-
             tire che avviluppa l’ordinamento militare e tutti i suoi membri.
                  La deontologia si fa norma e la norma si fa etica. Lo yin e lo yang in perfetta
             armonia giuridica.
                  È con questo spirito che si è voluto affermare quanto una condotta appa-
             rentemente inoffensiva sia in grado di scardinare la compattezza dell’organizza-
             zione castrense.
                  Registrare un colloquio o un incontro senza chiedere la preventiva auto-
             rizzazione  o  senza  aver  precedentemente  avvisato  l’interlocutore  costituisce
             una grava mancanza di qualità morali, militari e di carattere.


             (30)  T.A.R. Lombardia Milano, Sez. Quarta, Sent. (ud. 4 febbraio 2022), 2 marzo 2022, n. 500.
             (31)  T.A.R. Sicilia Catania, Sez. Terza, Sent. (ud. 26 febbraio 2020), 2 marzo 2020, n. 524.

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