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STUDI MILITARI
• i doveri di lealtà e correttezza costituiscono un presidio di solidarietà
sociale che grava in capo a tutti i consociati ;
(30)
• è necessario osservare in ogni circostanza un contegno esemplare, con-
tenuto e particolarmente corretto, il che rende illegittime sul piano disciplinare
insinuazioni spiacevoli riferite a condotte presuntivamente malevole e gratuite
assunte da parte delle autorità .
(31)
6. Conclusioni
Durante questo studio si è tentato di seguire un percorso argomentativo
che consentisse di qualificare, nel modo più esaustivo possibile, tutte le vicende
nell’orbita delle registrazioni tra presenti.
Si è evidenziato che acquisire su supporto una comunicazione non costi-
tuisce reato, ma violazione di regole etiche, deontologiche e disciplinari nella
misura in cui l’apprensione del dato fonico o visivo avvenga in modo fraudo-
lento.
Nulla di penalmente rilevante, ma sicuramente di indubbio valore discipli-
nare. È di rilievo disciplinare non tanto l’aver captato il dato, quanto piuttosto
l’aver celato all’interlocutore tale azione. Si è in presenza di una riserva mentale
che pone un velo ad una comunicazione limpida e trasparente e mina alle fon-
damenta quei principi di lealtà e correttezza che dovrebbero caratterizzare l’agi-
re militare.
Ho cercato di scovare all’interno del panorama normativo le definizioni di
lealtà e correttezza estrapolandone non tanto la definizione quanto i principi
che ne caratterizzano l’essenza. È indubitabile che il quadro apparso allo stu-
dioso è il dipinto di un militare che risponde alle regole della civile convivenza,
del comportamento limpido e lineare guidato dal principio del neminem laede-
re. Le regole etiche si intrecciano con quelle giuridiche costituendo l’idem sen-
tire che avviluppa l’ordinamento militare e tutti i suoi membri.
La deontologia si fa norma e la norma si fa etica. Lo yin e lo yang in perfetta
armonia giuridica.
È con questo spirito che si è voluto affermare quanto una condotta appa-
rentemente inoffensiva sia in grado di scardinare la compattezza dell’organizza-
zione castrense.
Registrare un colloquio o un incontro senza chiedere la preventiva auto-
rizzazione o senza aver precedentemente avvisato l’interlocutore costituisce
una grava mancanza di qualità morali, militari e di carattere.
(30) T.A.R. Lombardia Milano, Sez. Quarta, Sent. (ud. 4 febbraio 2022), 2 marzo 2022, n. 500.
(31) T.A.R. Sicilia Catania, Sez. Terza, Sent. (ud. 26 febbraio 2020), 2 marzo 2020, n. 524.
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