Page 131 - Rassegna 2022-3
P. 131

L’INTERCETTAZIONE (REGISTRAZIONE) DI COMUNICAZIONI TRA PRESENTI.
                                    TRA LICEITÀ E RISVOLTI DISCIPLINARI




                    Si è palesato l’effetto di natura deontologica e disciplinare ogni volta che
               il professionista persegue un vantaggio celando fatti conosciuti o tenendo con-
               dotte elusive. In quest’ottica la lealtà deve essere patrimonio di cittadini insigniti
               dello status di militare. Probità, condotte cristalline, abnegazione ed altruismo
               costituiscono la base fondante dell’operatore militare. Nell’ordinamento milita-
               re non potranno mai essere legittime condotte funzionali a rendere oscure o
               occulte informazioni e comunicazioni o azioni e comportamenti.


               4.  La rilevanza disciplinare nell’esperienza di altri ordinamenti
                    A oggi il Giudice amministrativo non è stato ancora chiamato a valutare
               provvedimenti amministrativi, adottati dagli organi castrensi, direttamente rife-
               ribili allo studio di questo elaborato. Pur non essendo direttamente applicabili
               all’ordinamento militare, per effetto del principio di specialità, alcune pronunce
               giurisprudenziali hanno fornito interpretazioni che potrebbero offrire spiragli
               di luce nella ricerca di analogie.
                    Un primo caso è quello del provvedimento “richiamo scritto” adottato dal
               Capo della Polizia nei confronti di un proprio Assistente Capo poiché “in qua-
               lità di dipendente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura, chiedeva
               un colloquio con il suo massimo superiore gerarchico, il Questore, mantenen-
               do, nella circostanza un comportamento non conforme al decoro delle funzioni
               degli appartenenti ai ruoli della Pubblica Sicurezza”.
                    Nonostante l’Assistente Capo si fosse difeso sostenendo di aver esercitato
               legittimamente un proprio diritto in forza del quale la registrazione fonografica
               di un colloquio tra presenti, se effettuata per fini difensivi e di tutela del lavora-
               tore, è lecita, anche se eseguita in maniera premeditata, i giudici hanno eviden-
               ziato che i fatti non si prestano ad esegesi in grado di escludere in via assoluta
               la rilevanza disciplinare alla registrazione di un colloquio con il superiore all’in-
               saputa del medesimo. Correttezza, lealtà, onore, decoro e disciplina sono i prin-
               cipi generali di condotta degli appartenenti alla forza di polizia evincibili dalle
               disposizioni, le quali richiamano pure una condotta conforme al senso morale,
               alla dignità delle proprie funzioni e ai doveri assunti con il giuramento. Invero
               il comportamento di colui che per l’appartenenza al Corpo di Polizia tutela l’or-
               dine e la sicurezza pubblica deve essere tale da non pregiudicare il rapporto
               fiduciario con l’Amministrazione e con la collettività.
                    Tutto ciò evoca il sotterfugio e l’inganno, categorie comportamentali
               - queste - caratterizzate da disvalore morale e che rappresentano l’opposto del
               comportamento conforme al “decoro delle funzioni” richiesto agli appartenenti
               ai ruoli della pubblica sicurezza.


                                                                                        129
   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136