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STUDI MILITARI




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             3.  Il codice di comportamento
                  Il codice di comportamento per i dipendenti del ministero della difesa
             adottato con D.M. del Ministro della Difesa datato 23 marzo 2018 all’art. 2 pre-
             vede che i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, costituisco-
             no, altresì, principi di comportamento per il personale di cui all’articolo 3 del
             citato D.Lgs. n. 165/2001  dotato di un rapporto di impiego.
                                     (13)
                  All’art. 2-ter è ulteriormente specificato che “Il dipendente informa la pro-
             pria condotta ai principi di imparzialità e buon andamento, di diligenza, di leal-
             tà, di correttezza, di obiettività e di trasparenza, perseguendo esclusivamente
             l’interesse pubblico, senza abusare della sua posizione e senza esercitare i poteri
             di cui è titolare per scopi diversi da quelli per i quali gli sono stati attribuiti”.
                  Se i criteri di imparzialità, buon andamento e trasparenza, come quello di
             diligenza e obiettività sono direttamente riconducibili all’azione amministrativa,
             ovvero alla modalità di espressione della discrezionalità amministrativa, altret-
             tanto non può dirsi per gli altri principi “lealtà e correttezza” che, invece, pos-
             sono essere riconducibili alle modalità di relazione tra individui all’interno del-
             l’organizzazione.
                  In quest’ottica, dunque, diviene necessario definire i singoli istituti affin-
             chè sia possibile dare un significato a questi concetti giuridici apparentemente
             indeterminati.


             (12)  Circolare nr. 27/28-1-2016 datata 12 novembre 2019 del Comando Generale dell’Arma dei
                  Carabinieri - SM - Ufficio Affari giuridici e Condizione militare.
             (13)  D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Articolo 3, Personale in regime di diritto pubblico.
                  1. In deroga all’art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magi-
                  strati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale
                  militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera
                  prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contem-
                  plate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.
                  691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 otto-
                  bre 1990, n. 287.

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