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STUDI MILITARI
trattare a qualsiasi titolo questioni di servizio, informazioni d’ufficio di
carattere riservato;
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trasmissione a soggetti diversi dall’A.G. di registrazioni foniche o visive;
ricorso a applicazioni social per interloquire con l’amministrazione;
rilascio su blog o riviste online di interventi attinenti questioni di servizio .
(12)
3. Il codice di comportamento
Il codice di comportamento per i dipendenti del ministero della difesa
adottato con D.M. del Ministro della Difesa datato 23 marzo 2018 all’art. 2 pre-
vede che i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta, costituisco-
no, altresì, principi di comportamento per il personale di cui all’articolo 3 del
citato D.Lgs. n. 165/2001 dotato di un rapporto di impiego.
(13)
All’art. 2-ter è ulteriormente specificato che “Il dipendente informa la pro-
pria condotta ai principi di imparzialità e buon andamento, di diligenza, di leal-
tà, di correttezza, di obiettività e di trasparenza, perseguendo esclusivamente
l’interesse pubblico, senza abusare della sua posizione e senza esercitare i poteri
di cui è titolare per scopi diversi da quelli per i quali gli sono stati attribuiti”.
Se i criteri di imparzialità, buon andamento e trasparenza, come quello di
diligenza e obiettività sono direttamente riconducibili all’azione amministrativa,
ovvero alla modalità di espressione della discrezionalità amministrativa, altret-
tanto non può dirsi per gli altri principi “lealtà e correttezza” che, invece, pos-
sono essere riconducibili alle modalità di relazione tra individui all’interno del-
l’organizzazione.
In quest’ottica, dunque, diviene necessario definire i singoli istituti affin-
chè sia possibile dare un significato a questi concetti giuridici apparentemente
indeterminati.
(12) Circolare nr. 27/28-1-2016 datata 12 novembre 2019 del Comando Generale dell’Arma dei
Carabinieri - SM - Ufficio Affari giuridici e Condizione militare.
(13) D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Articolo 3, Personale in regime di diritto pubblico.
1. In deroga all’art. 2, commi 2 e 3, rimangono disciplinati dai rispettivi ordinamenti: i magi-
strati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati e procuratori dello Stato, il personale
militare e delle Forze di polizia di Stato, il personale della carriera diplomatica e della carriera
prefettizia, nonché i dipendenti degli enti che svolgono la loro attività nelle materie contem-
plate dall’articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n.
691, e dalle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, e 10 otto-
bre 1990, n. 287.
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