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STUDI MILITARI
“Nella registrazione di un colloquio effettuata da uno dei presenti non è
dato riscontrare due elementi che caratterizzano la fattispecie delle intercetta-
zioni. Difettano, in questo caso, sia la violazione del diritto alla segretezza della
comunicazione, considerando la legittima apprensione del suo contenuto da
parte dell’interlocutore o dell’astante, sia la terzietà del captante. Questa comu-
nicazione, nella quale non si sono intromessi soggetti estranei, entra a far parte
del patrimonio conoscitivo di ogni interlocutore, con la conseguenza che cia-
scuno ne può disporre; a meno che per la particolare qualità rivestita o per lo
specifico oggetto della conversazione, non vi siano specifici divieti alla divulga-
zione (es.: segreto d’ufficio) ”.
(2)
Le Sezioni Unite, quindi, confermano che le registrazioni, attuate dal pri-
vato di propria esclusiva iniziativa, rivestono la funzione di documentare, impie-
gando strumenti meccanici o tecnologici, il contenuto di una conversazione pri-
vata, libera e con accettazione del contenuto e dell’argomento. L’interlocutore
è libero di adottare cautele ed accorgimenti, e tale può essere considerata la regi-
strazione, per acquisire documentazione e quindi prova di ciò che, nel corso di
una conversazione, direttamente pone in essere o che è posto in essere nei suoi
confronti.
In ultima analisi, con la registrazione, il soggetto interessato conserva regi-
strata una memorizzazione fonica di notizie apprese lecitamente.
Giova per altro evidenziare che la percezione di una comunicazione tra
presenti non può nemmeno essere ricompresa nel concetto di intercettazione,
rientrando invece nel concetto di semplice ascolto .
(3)
È stato chiarito che ciascun partecipante alla comunicazione ha il diritto
pieno ed esclusivo di disporre del suo intero contenuto, anche se registrato
all’insaputa dell’altro dialogante .
(4)
Per completare il quadro in ordine alla captazione di terzi della comunica-
zione la miglior dottrina evidenzia che:
è legittima la fraudolenta captazione di conversazioni orali tra presenti
anche da parte di un terzo estraneo seppur presente alla conversazione stessa.
delle conversazioni indicate nella prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a que-
rela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a
cinque anni se il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un
pubblico servizio nell’esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, ovvero da un pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso dei poteri o con violazione dei
doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione
di investigatore privato.
(2) Cass., S.U., 24 settembre 2003, n. 36747.
(3) Illuminati, “Intercettazione” o semplice “ascolto” di colloqui tra presenti?, in CP, 1982, 1829.
(4) VIGNA, DUBOLINO, Segreto, in Enc. dir, XLI, Milano, 1989, 1078; PISA, Intercettazioni telegrafiche
e telefoniche, in Enc. giur., XVII, Roma, 1989.
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