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STUDI MILITARI
L’intercettazione
(registrazione) di comuni-
Tenente Colonello
Michelangelo Ciliberti (*) cazioni tra presenti
Tra liceità e risvolti disciplinari
SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. Registrare una conversazione: preliminari aspetti organizzativi con
effetti di natura disciplinare. - 3. Il codice di comportamento. - 4. La rilevanza discipli-
nare nell’esperienza di altri ordinamenti. - 5. Ordinamento interno. - 6. Conclusioni.
1. Introduzione
L’ordinamento gerarchico - funzionale caratterizza l’organizzazione mili-
tare e trae la propria essenza non solo da regole giuridiche, ma anche da con- STUDI MILITARI
dotte di natura etica, morale e deontologica. Le relazioni intersoggettive devono
ispirarsi al mantenimento della coesione interna, dell’efficienza e prontezza
operativa dei reparti. Rapporti conflittuali, scelte immotivate sono in grado di
minare la funzionalità dell’organizzazione innescando litigiosità interna e limi-
tando l’operatività e l’azione delle unità.
In questo quadro si inserisce l’affresco inerente con le registrazioni di
comunicazioni tra presenti. Riunioni registrate, telefonate tra colleghi memoriz-
zate (attraverso applicazioni), conversazioni carpite da uno dei partecipanti,
sono solo alcuni degli episodi che gli attuali sistemi informatici consentono di
realizzare all’insaputa della controparte.
Si badi bene; tali condotte, entro determinati limiti, non costituiscono
alcuna forma di illecito penale. Questa affermazione è sorretta da importante
giurisprudenza che, nell’analizzare la fattispecie cui all’art. 617 c.p. afferma:
(1)
(*) Titolare di cattedra di Diritto Militare presso la Scuola Ufficiali Carabinieri.
(1) Art. 617. Cognizione interruzione o impedimento illeciti di comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche.
Chiunque fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazio-
ne, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le inter-
rompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi
mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni o
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