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IL RUOLO DELL’ARMA DEI CARABINIERI NEL CONTRASTO
ALLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
Inoltre - mediante la norma citata di cui all’art. 2, comma 2 del d.l. n.
51/2015 rimasto in vigore - con riguardo ai contratti di cessione del latte crudo,
è previsto che i costi medi di produzione siano elaborati mensilmente, tenuto
anche conto della collocazione geografica dell’allevamento e della destinazione
finale del latte crudo, dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca
in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria sulla base della metodologia
approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Finalmente, nel decreto legislativo sulle pratiche commerciali sleali il prez-
zo è considerato non più come parametro concorrente di riferimento ai fini
della segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, bensì
quale parametro di controllo sufficiente per l’accertamento della sussistenza di
una pratica commerciale sleale.
Ciò vuol dire che la determinazione del prezzo al di sotto dei costi di pro-
duzione integra ragionevolmente una pratica commerciale sleale (cfr. art. 5,
comma 1, lett. b, d.lgs. 198/2021).
6. Le competenze dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e
repressione frodi (ICQRF)
L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi ICQRF
è designato quale Autorità di contrasto nelle pratiche commerciali sleali. Ai fini
dell’accertamento, l’ICQRF deve integrare le proprie competenze e avvalersi
dell’Arma dei Carabinieri e, in particolare, del Comando per la tutela agroali-
mentare oltre che della Guardia di Finanza, non soltanto quando l’abuso di
dipendenza economica si traduca in una condotta apprezzabile alla stregua di
una fattispecie di reato .
(26)
L’Ispettorato è legittimato, tra l’altro, a condurre indagini di propria inizia-
tiva o a seguito di una denuncia, effettuando anche ispezioni in loco senza pre-
avviso non che ad avviare procedimenti finalizzati all’irrogazione delle sanzioni
amministrative pecuniarie nei confronti dell’autore della violazione accertata.
Le denunce possono essere presentate all’ICQRF dai soggetti stabiliti nel terri-
torio nazionale, indipendentemente dal luogo di stabilimento del soggetto
sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata oppure all’autorità di
contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di avere
attuato una pratica commerciale vietata.
(26) Cfr. F. ASSENZA, L’ICQRF come Autorità nazionale di contrasto alle pratiche commerciali sleali nelle
filiere agroalimentari, in Riv. dir. al., n. 1, 2022, 36 ss.
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