Page 119 - Rassegna 2022-3
P. 119

IL RUOLO DELL’ARMA DEI CARABINIERI NEL CONTRASTO
                                    ALLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI




                    Inoltre - mediante la norma citata di cui all’art. 2, comma 2 del d.l. n.
               51/2015 rimasto in vigore - con riguardo ai contratti di cessione del latte crudo,
               è previsto che i costi medi di produzione siano elaborati mensilmente, tenuto
               anche conto della collocazione geografica dell’allevamento e della destinazione
               finale del latte crudo, dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
               (ISMEA), anche avvalendosi dei dati resi disponibili dal Consiglio per la ricerca
               in  agricoltura  e  l’analisi  dell’economia  agraria  sulla  base  della  metodologia
               approvata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
                    Finalmente, nel decreto legislativo sulle pratiche commerciali sleali il prez-
               zo è considerato non più come parametro concorrente di riferimento ai fini
               della segnalazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, bensì
               quale parametro di controllo sufficiente per l’accertamento della sussistenza di
               una pratica commerciale sleale.
                    Ciò vuol dire che la determinazione del prezzo al di sotto dei costi di pro-
               duzione  integra  ragionevolmente  una  pratica  commerciale  sleale  (cfr.  art.  5,
               comma 1, lett. b, d.lgs. 198/2021).


               6.  Le  competenze  dell’Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualità  e
                  repressione frodi (ICQRF)
                    L’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi ICQRF
               è designato quale Autorità di contrasto nelle pratiche commerciali sleali. Ai fini
               dell’accertamento, l’ICQRF deve integrare le proprie competenze e avvalersi
               dell’Arma dei Carabinieri e, in particolare, del Comando per la tutela agroali-
               mentare oltre che della Guardia di Finanza, non soltanto quando l’abuso di
               dipendenza economica si traduca in una condotta apprezzabile alla stregua di
               una fattispecie di reato .
                                     (26)
                    L’Ispettorato è legittimato, tra l’altro, a condurre indagini di propria inizia-
               tiva o a seguito di una denuncia, effettuando anche ispezioni in loco senza pre-
               avviso non che ad avviare procedimenti finalizzati all’irrogazione delle sanzioni
               amministrative pecuniarie nei confronti dell’autore della violazione accertata.
               Le denunce possono essere presentate all’ICQRF dai soggetti stabiliti nel terri-
               torio  nazionale,  indipendentemente  dal  luogo  di  stabilimento  del  soggetto
               sospettato di aver attuato una pratica commerciale vietata oppure all’autorità di
               contrasto dello Stato membro in cui è stabilito il soggetto sospettato di avere
               attuato una pratica commerciale vietata.

               (26)  Cfr. F. ASSENZA, L’ICQRF come Autorità nazionale di contrasto alle pratiche commerciali sleali nelle
                    filiere agroalimentari, in Riv. dir. al., n. 1, 2022, 36 ss.

                                                                                        117
   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124