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IL RUOLO DELL’ARMA DEI CARABINIERI NEL CONTRASTO
ALLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI
imprese nella filiera alimentare - e abbia, così, suggerito l’introduzione di un
livello minimo di tutela uniforme nella disciplina degli Stati membri .
(16)
Il d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, dà attuazione alla direttiva (UE)
2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche com-
merciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare , defi-
(17)
nendo le pratiche vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e corret-
tezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte, razio-
nalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente nella direzione della mag-
giore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare .
(18)
Le disposizioni del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, si applicano alle cessioni
di prodotti agricoli ed alimentari eseguite da fornitori che siano stabiliti nel terri-
torio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.
Con riguardo alle definizioni, è stabilito che per «acquirente» si intende
qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento
di tale persona, o qualsiasi autorità pubblica ricompresa nell’Unione europea
che acquista prodotti agricoli e alimentari; il termine «acquirente» può includere
un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche. È «fornitore» qualsiasi produttore
agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, ivi
incluso un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisiche
e giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le società cooperative, le
organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni .
(19)
Sono «prodotti agricoli e alimentari» i prodotti elencati nell’allegato I del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e i prodotti non elencati in tale
allegato, ma trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale
allegato, mentre per «prodotti agricoli e alimentari deperibili» si intendono i
prodotti agricoli e alimentari che, per loro natura o nella fase della loro trasfor-
mazione, potrebbero diventare inadatti alla vendita entro trenta giorni dalla rac-
colta, produzione o trasformazione. Sono, altresì, considerati deperibili i pro-
dotti a base di carne che presentino specifiche caratteristiche fisico-chimiche .
(20)
(16) Commissione europea, Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio,
Bruxelles, 12 aprile 2018, COM (2018) 173 final.
(17) In dottrina, si rinvia al mio Abusi di filiera (agro-alimentare) e giustizia del contratto, cit., 73
ss.. Cfr. anche F. ALBISINNI, La direttiva (UE) 2019/633 tra PAC e mercati, in Riv. dir. al., 2021,
n. 4, 7 non che ad A. JANNARELLI, Il d.lgs. n. 198 del 2021, attuativo della direttiva n. 633/2019
sulle pratiche scorrette nella filiera agro-alimentare: una prima lettura, in Giust. civ., 2021, n. 4, 739 ss.
(18) Cfr. art. 1, comma 1 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198.
(19) Cfr. art. 2, comma 1, lett. b) e i) d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198.
(20) Cfr. art. 2, comma 1, lett. l) e m) d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, modificato dall’art. 19-ter,
comma 1, d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 maggio 2022,
n. 51.
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