Page 115 - Rassegna 2022-3
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IL RUOLO DELL’ARMA DEI CARABINIERI NEL CONTRASTO
                                    ALLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI




               imprese nella filiera alimentare - e abbia, così, suggerito l’introduzione di un
               livello minimo di tutela uniforme nella disciplina degli Stati membri .
                                                                                 (16)
                    Il  d.lgs.  8  novembre  2021,  n.  198,  dà  attuazione  alla  direttiva  (UE)
               2019/633 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche com-
               merciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera agricola e alimentare , defi-
                                                                                    (17)
               nendo le pratiche vietate in quanto contrarie ai principi di buona fede e corret-
               tezza ed imposte unilateralmente da un contraente alla sua controparte, razio-
               nalizzando e rafforzando il quadro giuridico vigente nella direzione della mag-
               giore tutela dei fornitori e degli operatori della filiera agricola e alimentare .
                                                                                       (18)
                    Le disposizioni del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, si applicano alle cessioni
               di prodotti agricoli ed alimentari eseguite da fornitori che siano stabiliti nel terri-
               torio nazionale, indipendentemente dal fatturato dei fornitori e degli acquirenti.
                    Con riguardo alle definizioni, è stabilito che per «acquirente» si intende
               qualsiasi persona fisica o giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento
               di tale persona, o qualsiasi autorità pubblica ricompresa nell’Unione europea
               che acquista prodotti agricoli e alimentari; il termine «acquirente» può includere
               un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche. È «fornitore» qualsiasi produttore
               agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, ivi
               incluso un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisiche
               e  giuridiche,  come  le  organizzazioni  di  produttori,  le  società  cooperative,  le
               organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni .
                                                                              (19)
                    Sono «prodotti agricoli e alimentari» i prodotti elencati nell’allegato I del
               Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e i prodotti non elencati in tale
               allegato, ma trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale
               allegato, mentre per «prodotti agricoli e alimentari deperibili» si intendono i
               prodotti agricoli e alimentari che, per loro natura o nella fase della loro trasfor-
               mazione, potrebbero diventare inadatti alla vendita entro trenta giorni dalla rac-
               colta, produzione o trasformazione. Sono, altresì, considerati deperibili i pro-
               dotti a base di carne che presentino specifiche caratteristiche fisico-chimiche .
                                                                                         (20)

               (16)  Commissione  europea,  Proposta  di  direttiva  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,
                    Bruxelles, 12 aprile 2018, COM (2018) 173 final.
               (17)  In dottrina, si rinvia al mio Abusi di filiera (agro-alimentare) e giustizia del contratto, cit., 73
                    ss.. Cfr. anche F. ALBISINNI, La direttiva (UE) 2019/633 tra PAC e mercati, in Riv. dir. al., 2021,
                    n. 4, 7 non che ad A. JANNARELLI, Il d.lgs. n. 198 del 2021, attuativo della direttiva n. 633/2019
                    sulle pratiche scorrette nella filiera agro-alimentare: una prima lettura, in Giust. civ., 2021, n. 4, 739 ss.
               (18)  Cfr. art. 1, comma 1 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198.
               (19)  Cfr. art. 2, comma 1, lett. b) e i) d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198.
               (20)  Cfr. art. 2, comma 1, lett. l) e m) d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198, modificato dall’art. 19-ter,
                    comma 1, d.l. 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla l. 20 maggio 2022,
                    n. 51.

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