Page 112 - Rassegna 2022-3
P. 112
AGRO ECO AMBIENTE
Più in generale, nel nuovo regolamento (UE) sulla OCM unica (n.
1308/2013) viene disciplinata l’estensione ai singoli settori della speciale nor-
mativa, così che, in materia di relazioni contrattuali, gli Stati membri possono
decidere che ogni consegna di prodotto di un operatore agricolo ad un trasfor-
matore o distributore debba formare oggetto di un contratto scritto nel quale
siano, tra l’altro, predeterminati prezzo, quantità e durata .
(9)
Nel così detto Regolamento Omnibus risulta, infine, estesa la possibilità di
applicazione delle disposizioni richiamate disponendo che, anche in assenza di
provvedimenti dello Stato membro, un produttore o una organizzazione di pro-
duttori possa esigere il ricorso ad un contratto scritto con contenuti che posso-
no comprendere la formazione dei prezzi .
(10)
In tale contesto, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM)
ha sempre avuto difficoltà a giustificare, con riguardo all’esercizio dell’agricoltura,
l’imposizione di una disciplina diversa da quella con cui si regolamentano le altre
attività economiche sul piano della concorrenza. Il tema delle «asimmetrie» delle
filiere agroalimentari risulta, dunque, conosciuto da tempo, se bene non sia stato
mai affrontato in modo risolutivo. Più in particolare, l’Autorità garante della con-
correnza e del mercato ha preteso di accertare la sussistenza di una situazione di
significativo squilibrio negoziale tra le parti della relazione contrattuale quale con-
dizione al fine di ravvisare la sussistenza delle condotte vietate attraverso una lista
di elementi idonei ad accertare il significativo squilibrio :
(11)
a) la convertibilità e l’ammontare degli investimenti compiuti in funzione
dei rapporti commerciali che si intrattengono con l’impresa dominante;
b) la durata di questi rapporti;
c) il grado di identificazione dell’impresa dipendente con l’immagine
commerciale del fornitore;
d) l’affidamento provocato dall’impresa dominante nella prosecuzione
delle relazioni in corso;
e) l’importanza del fatturato realizzato con il partner dominante;
f) l’impossibilità di ricorrere ad altri metodi di fabbricazione;
g) l’irragionevolezza dell’offerta di altre imprese;
h) specifici vincoli contrattuali;
i) la cifra d’affari realizzata con l’impresa relativamente dominante;
(9) Cfr. art. 168 del regolamento CE n. 1308/2013 citato.
(10) Cfr. il regolamento CE 2017/2393 citato, che modifica l’art. 168 del regolamento CE n. 1308/2013.
In dottrina, cfr. A. JANNARELLI, Dal caso ‘indivia’ al regolamento omnibus n. 2393 del 13 dicembre 2017:
le istituzioni europee ‘à la guerre’ tra la PAC e la concorrenza?, in Dir. agroal., 2018, n. 1, 109 ss.
(11) Si veda AGCM IC43, Indagine conoscitiva sul settore della GDO, provv. n. 24465, 24 luglio 2013,
in Boll., 12 agosto 2013, n. 31, 202-203.
110