Page 117 - Rassegna 2022-3
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IL RUOLO DELL’ARMA DEI CARABINIERI NEL CONTRASTO
                                    ALLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI




               nel Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro, anche per il tramite delle
               loro articolazioni territoriali e di categoria .
                                                        (22)
                    Per «contratto quadro», in specie, si intende l’accordo quadro o il contratto
               di base, concluso anche a livello di centrali di acquisto, avente ad oggetto la
               disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari,
               tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino
               prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni .
                                                                               (23)
                    Con particolare riguardo all’elenco delle pratiche sleali vietate, il d.lgs. 8
               novembre 2021, n. 198 individua la cosiddetta:
                      black list europea (art. 4, comma 1) che comprende le pratiche corrispondenti al
               livello minimo di tutela comune previsto a livello europeo dalla direttiva UE 2019/633;
                      la black list nazionale (art. 5, comma 1) che riproduce le pratiche sleali già
               vietate a livello nazionale dall’art. 62, d.l. n. 1/2012 e dal D.M. n. 199/2012 non
               che ulteriori disposizioni dirette a contrastare le pratiche commerciali sleali più
               rigorose di quelle previste nella direttiva UE 2019/633.
                    Infine, il comma 4 dell’art. 4 del d.lgs. cit. introduce la grey list, un elenco
               di pratiche sleali che si presumono vietate salvo che siano state oggetto di un
               precedente accordo tra fornitore e acquirente nel contratto di cessione o nel-
               l’accordo quadro in termini univoci e chiari.
                    Nell’ambito della black list a livello europeo, una disciplina specifica riguar-
               da i ritardi nei pagamenti, che consistono nel versamento del corrispettivo, nei
               contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica e non periodica,
               dopo oltre trenta giorni (per i prodotti deperibili) o sessanta giorni (per i pro-
               dotti non deperibili) dal termine del periodo di consegna convenuto oppure
               dopo oltre trenta giorni (per i prodotti deperibili) o sessanta giorni (per i pro-
               dotti non deperibili) dalla data in cui è stabilito l’importo da corrispondere per
               il periodo di consegna .
                                     (24)


               5.  Il prezzo come parametro di controllo ai fini dell’accertamento di una
                  pratica commerciale sleale
                    Sul piano della formazione del prezzo dei prodotti agricoli e alimentari,
               occorre considerare una particolare modalità di vendita al pubblico effettuata
               ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto.

               (22)  Cfr. art. 3, comma 3, 4 e 5 d. lgs. n. 198/2021.
               (23)  Cfr. art. 2, comma 1, lett. a) d.lgs. n. 198/2021 che fa salva la definizione di contratto quadro
                    di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
               (24)  Si rinvia al Glossario delle pratiche commerciali sleali del mio Abusi di filiera (agro-alimentare) e giustizia
                    del contratto, cit., 129 ss.

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