Page 120 - Rassegna 2022-3
P. 120

AGRO ECO AMBIENTE




                  Le  organizzazioni  di  produttori,  le  altre  organizzazioni  di  fornitori,  le
             associazioni di tali organizzazioni non che le associazioni di parte acquirente
             possono presentare denunce su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del
             caso, su richiesta di uno o più dei soci delle rispettive organizzazioni ricomprese
             al loro interno, qualora tali membri si ritengano vittime di una pratica commer-
             ciale vietata.
                  Le organizzazioni diverse da quelle citate, possono presentare denunce
             purché vi abbiano un interesse qualificato, a condizione che dette organizzazio-
             ni siano soggetti indipendenti senza scopo di lucro.
                  Con riguardo alle sanzioni, è previsto un limite minimo corrispondente ad
             un importo fisso di denaro e ad un limite massimo da determinare fino ad una
             percentuale di fatturato - che, in ogni caso, non può eccedere il dieci per cento
             del fatturato realizzato dal soggetto sanzionato nell’ultimo esercizio precedente
             all’accertamento - e che porta ad interrogarsi sulla discrezionalità dei margini di
             decisione dell’autorità di contrasto nel rispetto delle disposizioni contenute nel
             capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, “Modifiche al sistema penale” .
                                                                                      (27)
                  Assume rilievo, ancora, il compito di verifica, da parte dell’ICQRF, della
             veridicità dei messaggi pubblicitari recanti la dicitura «Prodotto conforme alle
             buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare», con la possibilità
             di impedirne l’ulteriore utilizzo in caso di riscontro negativo.
                  In capo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) resi-
             duano le funzioni e le competenze in materia di vendite sottocosto di cui all’arti-
             colo 7 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198. Infatti, la violazione di tali disposizioni
             comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 5, comma 2 e
             3 del d.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 Regolamento recante disciplina delle vendite
             sottocosto. Sono fatte salve, inoltre, le competenze dell’Autorità in materia di
             pratiche commerciali scorrette di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice
             del consumo) e in materia di pubblicità ingannevole e comparativa ai sensi del
             d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145.


             7.  Abusi e criminalità d’impresa: le competenze assegnate all’Arma dei
               Carabinieri
                  Non si nasconde che possano permanere motivate riserve culturali per
             quanto riguarda la difficoltà di precisare il concetto di intimidazione economica
             ogni volta che le imprese operanti nella filiera - a partire dalla fase di produzione

             (27)  In generale, v. M. A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecuniarie. Principi sostanziali e procedi-
                  mentali, Napoli, 1983; Id., voce Sanzioni amministrative, in Enc. giur., vol. XXVIII, Roma, 1992.

             118
   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125