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AGRO ECO AMBIENTE
Le organizzazioni di produttori, le altre organizzazioni di fornitori, le
associazioni di tali organizzazioni non che le associazioni di parte acquirente
possono presentare denunce su richiesta di uno o più dei loro membri o, se del
caso, su richiesta di uno o più dei soci delle rispettive organizzazioni ricomprese
al loro interno, qualora tali membri si ritengano vittime di una pratica commer-
ciale vietata.
Le organizzazioni diverse da quelle citate, possono presentare denunce
purché vi abbiano un interesse qualificato, a condizione che dette organizzazio-
ni siano soggetti indipendenti senza scopo di lucro.
Con riguardo alle sanzioni, è previsto un limite minimo corrispondente ad
un importo fisso di denaro e ad un limite massimo da determinare fino ad una
percentuale di fatturato - che, in ogni caso, non può eccedere il dieci per cento
del fatturato realizzato dal soggetto sanzionato nell’ultimo esercizio precedente
all’accertamento - e che porta ad interrogarsi sulla discrezionalità dei margini di
decisione dell’autorità di contrasto nel rispetto delle disposizioni contenute nel
capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, “Modifiche al sistema penale” .
(27)
Assume rilievo, ancora, il compito di verifica, da parte dell’ICQRF, della
veridicità dei messaggi pubblicitari recanti la dicitura «Prodotto conforme alle
buone pratiche commerciali nella filiera agricola e alimentare», con la possibilità
di impedirne l’ulteriore utilizzo in caso di riscontro negativo.
In capo all’Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) resi-
duano le funzioni e le competenze in materia di vendite sottocosto di cui all’arti-
colo 7 del d.lgs. 8 novembre 2021, n. 198. Infatti, la violazione di tali disposizioni
comporta l’applicazione della sanzione amministrativa di cui all’art. 5, comma 2 e
3 del d.P.R. 6 aprile 2001, n. 218 Regolamento recante disciplina delle vendite
sottocosto. Sono fatte salve, inoltre, le competenze dell’Autorità in materia di
pratiche commerciali scorrette di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (codice
del consumo) e in materia di pubblicità ingannevole e comparativa ai sensi del
d.lgs. 2 agosto 2007, n. 145.
7. Abusi e criminalità d’impresa: le competenze assegnate all’Arma dei
Carabinieri
Non si nasconde che possano permanere motivate riserve culturali per
quanto riguarda la difficoltà di precisare il concetto di intimidazione economica
ogni volta che le imprese operanti nella filiera - a partire dalla fase di produzione
(27) In generale, v. M. A. SANDULLI, Le sanzioni amministrative pecuniarie. Principi sostanziali e procedi-
mentali, Napoli, 1983; Id., voce Sanzioni amministrative, in Enc. giur., vol. XXVIII, Roma, 1992.
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