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L’INTERCETTAZIONE (REGISTRAZIONE) DI COMUNICAZIONI TRA PRESENTI.
TRA LICEITÀ E RISVOLTI DISCIPLINARI
La modalità di conversazione diretta, infatti, non rientra - neanche attra-
verso l’estensione, di cui all’art. 623-bis - tra le ipotesi tutelate, tutte espressa-
mente afferenti alla sfera dei mezzi di comunicazione a distanza ;
(5)
l’ascolto di un colloquio in atto tra gli ignari presenti (la presenza del
terzo non è conosciuta dai colloquianti), semmai - salvo che esso si svolga pub-
blicamente, con volumi di voce o altre modalità tali da escludere in radice la
riservatezza - potrà rientrare nella sfera di applicazione dell’art. 615-bis .
(6)
Una volta dimostrato che la registrazione tra presenti non costituisce reato
dobbiamo però evidenziare quale sia l’oggetto della fattispecie che pur essendo
lecita potrebbe avere chiari risvolti disciplinari.
Tutte le ipotesi criminose previste dall’art. 617 c.p. comma 1, art. 617-septies
c.p. e art. 615-bis c.p. devono essere commesse con modalità fraudolenta.
(8)
(7)
Modalità fraudolenta che, nello studio che si sta affrontando, diviene rile-
vante non tanto per qualificare la fattispecie penale quanto per evidenziare come
la condotta sia sussumibile ad una diretta violazione di natura disciplinare.
Ma andiamo con ordine; il mezzo fraudolento è quello idoneo ad eludere
la possibilità di percezione del fatto agli ignari partecipanti alla comunicazione.
Non rientrano nell’alveo della fraudolenza nemmeno i casi di cognizione del
tutto intenzionale e volontaria, ma realizzata senza frode .
(9)
Secondo taluna dottrina esso si traduce in un’attività occulta in danno di
un altro soggetto. Rientra nell’oggetto della fattispecie non tutto ciò che l’inter-
locutore non sa che è posto in essere, ma ciò che l’interlocutore non vuole che
la controparte percepisca.
(5) PETRONE, Violazione dei segreti, delitti contro l’inviolabilità dei segreti, in NN.d.I., app., VII, Torino,
1987, 1151.
(6) SCAPARONE, Intercettazione di conversazione tra presenti, in RIDPP, 1977, 81.
(7) Art. 617-septies c.p. Chiunque, al fine di recare danno all’altrui reputazione o immagine, diffonde
con qualsiasi mezzo riprese audio o video, compiute fraudolentemente, di incontri privati o
registrazioni, pur esse fraudolente, di conversazioni, anche telefoniche o telematiche, svolte in
sua presenza o con la sua partecipazione, è punito con la reclusione fino a quattro anni. La puni-
bilità è esclusa se la diffusione delle riprese o delle registrazioni deriva in via diretta ed imme-
diata dalla loro utilizzazione in un procedimento amministrativo o giudiziario o per l’esercizio
del diritto di difesa o del diritto di cronaca. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
(8) Art. 615-bis c.p. Chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura
indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati
nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Alla stessa pena sog-
giace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi
mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella
prima parte di questo articolo. I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia
si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso
da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o
con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusiva-
mente la professione di investigatore privato.
(9) MANCA, Non v’è tutela penale per la vita privata che si svolge in automobile, in Resp. civ., 2008.
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