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STUDI MILITARI
b. La lealtà
Anche il concetto di lealtà non trova una chiara definizione del legislatore
dell’ordinamento castrense.
Altri ordinamenti, invece, ne tracciano un profilo genetico.
L’art. 88 c.p.c. prevede l’obbligo di lealtà e probità nello scontro proces-
suale. Tale dovere è sancito nel codice deontologico forense , che impone alle
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parti di comportarsi in giudizio con lealtà e probità imponendo al giudice, che
accerti il fatto, di darne notizia alla competente autorità disciplinare.
Dello stesso tenore il contenuto dell’art. 499 c.p.p. “Regole per l’esame
testimoniale” che affida al presidente del collegio giudicante un duplice control-
lo sia sulla tutela della personalità del teste che garantire la pertinenza delle
domande, la genuinità delle risposte, nonché la lealtà dell’esame e la correttezza
delle contestazioni. Lealtà intesa come rigoroso rispetto di regole deontologiche.
Per taluna dottrina, pur non definendo esattamente come vada a qualifi-
carsi la “lealtà dell’esame”, è attribuito al giudice il potere di censurare le
domande o gli atteggiamenti vietati dalla legge, non potendosi sostituire all’esa-
minatore .
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Anche l’art. 105, comma 4, c.p.p., “abbandono e rifiuto della difesa” evi-
denza, sotto il profilo della lealtà, il dovere dell’Autorità giudiziaria di fare rap-
porto al Consiglio dell’ordine forense anche in caso di ogni altra violazione dei
doveri di lealtà e probità. E’ indubbio l’obbligo per l’Autorità giudiziaria di rife-
rire, in ogni caso, anche su eventuali comportamenti antideontologici del pro-
fessionista.
Va esperita segnalazione all’ordine forense anche alle ipotesi di assunzione
della difesa pur nel divieto previsto dall’art. 106 relativo alla difesa da parte di
uno stesso difensore «di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernen-
ti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedi-
mento connesso ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b).
Ebbene (consapevole di avervi annoiato); per poter dare una definizione
giuridica, e non etica, di “lealtà” è stato necessario scomodare alcune fattispecie
processuali civili e penali che nulla hanno in comune con la disciplina militare.
Gli istituti analizzati divengono importanti perché ci forniscono il minimo
comune denominatore di tutte ipotesi: ovvero la produzione di conseguenze
negative nei confronti della controparte a causa di fatti o eventi celati. Ogni
volta che la condotta si è palesata opaca o velata l’ordinamento ha imposto la
comunicazione dei fatti all’“ordine professionale” di riferimento per la sottopo-
sizione a procedimento disciplinare del professionista manchevole.
(21) Art. 9 del nuovo codice deonologico forense.
(22) FRIGO, sub art. 499, in Comm. Chiavario, V, Torino, 1991, 256.
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