Page 130 - Rassegna 2022-3
P. 130

STUDI MILITARI




             b. La lealtà
                  Anche il concetto di lealtà non trova una chiara definizione del legislatore
             dell’ordinamento castrense.
                  Altri ordinamenti, invece, ne tracciano un profilo genetico.
                  L’art. 88 c.p.c. prevede l’obbligo di lealtà e probità nello scontro proces-
             suale. Tale dovere è sancito nel codice deontologico forense , che impone alle
                                                                      (21)
             parti di comportarsi in giudizio con lealtà e probità imponendo al giudice, che
             accerti il fatto, di darne notizia alla competente autorità disciplinare.
                  Dello stesso tenore il contenuto dell’art. 499 c.p.p. “Regole per l’esame
             testimoniale” che affida al presidente del collegio giudicante un duplice control-
             lo  sia  sulla  tutela  della  personalità  del  teste  che  garantire  la  pertinenza  delle
             domande, la genuinità delle risposte, nonché la lealtà dell’esame e la correttezza
             delle contestazioni. Lealtà intesa come rigoroso rispetto di regole deontologiche.
                  Per taluna dottrina, pur non definendo esattamente come vada a qualifi-
             carsi  la  “lealtà  dell’esame”,  è  attribuito  al  giudice  il  potere  di  censurare  le
             domande o gli atteggiamenti vietati dalla legge, non potendosi sostituire all’esa-
             minatore .
                     (22)
                  Anche l’art. 105, comma 4, c.p.p., “abbandono e rifiuto della difesa” evi-
             denza, sotto il profilo della lealtà, il dovere dell’Autorità giudiziaria di fare rap-
             porto al Consiglio dell’ordine forense anche in caso di ogni altra violazione dei
             doveri di lealtà e probità. E’ indubbio l’obbligo per l’Autorità giudiziaria di rife-
             rire, in ogni caso, anche su eventuali comportamenti antideontologici del pro-
             fessionista.
                  Va esperita segnalazione all’ordine forense anche alle ipotesi di assunzione
             della difesa pur nel divieto previsto dall’art. 106 relativo alla difesa da parte di
             uno stesso difensore «di più imputati che abbiano reso dichiarazioni concernen-
             ti la responsabilità di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedi-
             mento connesso ai sensi dell’art. 371, comma 2, lett. b).
                  Ebbene (consapevole di avervi annoiato); per poter dare una definizione
             giuridica, e non etica, di “lealtà” è stato necessario scomodare alcune fattispecie
             processuali civili e penali che nulla hanno in comune con la disciplina militare.
                  Gli istituti analizzati divengono importanti perché ci forniscono il minimo
             comune denominatore di tutte ipotesi: ovvero la produzione di conseguenze
             negative nei confronti della controparte a causa di fatti o eventi celati. Ogni
             volta che la condotta si è palesata opaca o velata l’ordinamento ha imposto la
             comunicazione dei fatti all’“ordine professionale” di riferimento per la sottopo-
             sizione a procedimento disciplinare del professionista manchevole.


             (21)  Art. 9 del nuovo codice deonologico forense.
             (22)  FRIGO, sub art. 499, in Comm. Chiavario, V, Torino, 1991, 256.

             128
   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135