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L’INTERCETTAZIONE (REGISTRAZIONE) DI COMUNICAZIONI TRA PRESENTI.
                                    TRA LICEITÀ E RISVOLTI DISCIPLINARI




                     L’art. 745  d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 è norma di servizio che, pur nella
                              (11)
               sua astrattezza, afferma che può essere proibito dal “Comandante di Corpo o
               da altra autorità superiore, in relazione a particolari esigenze di sicurezza, anche
               temporanee, l’uso o la semplice detenzione di macchine fotografiche o cinema-
               tografiche o di apparecchiature per registrazioni foniche o audiovisive”.
                     In  concreto  il  Comandante  di  Corpo  (o  autorità  superiore)  in  un  atto
               amministrativo dovrebbe condensare:
                       l’esatta qualificazione delle esigenze di sicurezza a presupposto della tutela delle
               istallazioni, dei servizi di istituto e delle informazioni. L’atto dovrebbe catalogare un
               caleidoscopio di ipotesi così complesso da renderlo scarsamente applicabile. I
               motivi, a parere di chi scrivere, sarebbero due: approssimativa previsione delle
               fattispecie, forte limitazione dell’operatività dei reparti;
                       la definizione di apparecchiature per registrazioni foniche o audiovisive. Lo svilup-
               po della tecnologia ha consentito di concentrare in un unico apparecchio - lo
               smartphone - tutte le funzioni che solo qualche tempo addietro erano dedicate ad
               una  singola  unità  hardware.  La  miniaturizzazione  degli  apparati  ha  permesso
               prima  di  superare  unità  necessitanti  di  apparato  di  registrazione  e  supporto
               informatico  (cassetta  o  minidisco)  per  poi  approdare  a  semplici  registratori
               dotati di memoria fissa, e infine giungere ad applicazioni che rendono il nostro
               apparato di comunicazione mobile in grado di registrare qualunque momento
               della  vita  che  avvenga  nella  nostra  percezione  (immagine  o  suono).  Senza
               dimenticare che il Comandante di Corpo, non potendo vietare l’uso degli smar-
               tphone, dovrebbe inibire l’utilizzo di alcuni applicativi, ma solo per le materie che
               siano astrattamente sussumibili alle “esigenze di sicurezza”. I controlli sarebbe-
               ro farraginosi se non praticamente impossibili.
                     Nell’ottica  della  stretta  regolamentazione  dell’utilizzo  degli  strumenti
               informatici si è inserita la circolare del Comando Generale - SM - Ufficio Affari
               giuridici e Condizione militare che pone il divieto di:

               (11)  D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, Art. 745, Detenzione e uso di cose di proprietà privata nei luo-
                     ghi militari:
                     1. Nei luoghi militari:
                     a) è consentita la detenzione di abiti civili o altri oggetti di proprietà privata, compatibilmente
                     con le disponibilità individuali di alloggiamento, fatta salva la conservazione del corredo ed
                     equipaggiamento militare;
                     b) può essere proibito dal comandante del corpo o da altra autorità superiore, in relazione a
                     particolari esigenze di sicurezza, anche temporanee, l’uso o la semplice detenzione di macchine
                     fotografiche o cinematografiche o di apparecchiature per registrazioni foniche o audiovisive;
                     c) è vietata la detenzione di armi e munizioni di proprietà privata, a eccezione delle armi di
                     ordinanza;
                     d) è sempre vietata la detenzione di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti.
                     2. Per il personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione
                     agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.

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