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L’INTERCETTAZIONE (REGISTRAZIONE) DI COMUNICAZIONI TRA PRESENTI.
TRA LICEITÀ E RISVOLTI DISCIPLINARI
L’art. 745 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 è norma di servizio che, pur nella
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sua astrattezza, afferma che può essere proibito dal “Comandante di Corpo o
da altra autorità superiore, in relazione a particolari esigenze di sicurezza, anche
temporanee, l’uso o la semplice detenzione di macchine fotografiche o cinema-
tografiche o di apparecchiature per registrazioni foniche o audiovisive”.
In concreto il Comandante di Corpo (o autorità superiore) in un atto
amministrativo dovrebbe condensare:
l’esatta qualificazione delle esigenze di sicurezza a presupposto della tutela delle
istallazioni, dei servizi di istituto e delle informazioni. L’atto dovrebbe catalogare un
caleidoscopio di ipotesi così complesso da renderlo scarsamente applicabile. I
motivi, a parere di chi scrivere, sarebbero due: approssimativa previsione delle
fattispecie, forte limitazione dell’operatività dei reparti;
la definizione di apparecchiature per registrazioni foniche o audiovisive. Lo svilup-
po della tecnologia ha consentito di concentrare in un unico apparecchio - lo
smartphone - tutte le funzioni che solo qualche tempo addietro erano dedicate ad
una singola unità hardware. La miniaturizzazione degli apparati ha permesso
prima di superare unità necessitanti di apparato di registrazione e supporto
informatico (cassetta o minidisco) per poi approdare a semplici registratori
dotati di memoria fissa, e infine giungere ad applicazioni che rendono il nostro
apparato di comunicazione mobile in grado di registrare qualunque momento
della vita che avvenga nella nostra percezione (immagine o suono). Senza
dimenticare che il Comandante di Corpo, non potendo vietare l’uso degli smar-
tphone, dovrebbe inibire l’utilizzo di alcuni applicativi, ma solo per le materie che
siano astrattamente sussumibili alle “esigenze di sicurezza”. I controlli sarebbe-
ro farraginosi se non praticamente impossibili.
Nell’ottica della stretta regolamentazione dell’utilizzo degli strumenti
informatici si è inserita la circolare del Comando Generale - SM - Ufficio Affari
giuridici e Condizione militare che pone il divieto di:
(11) D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90, Art. 745, Detenzione e uso di cose di proprietà privata nei luo-
ghi militari:
1. Nei luoghi militari:
a) è consentita la detenzione di abiti civili o altri oggetti di proprietà privata, compatibilmente
con le disponibilità individuali di alloggiamento, fatta salva la conservazione del corredo ed
equipaggiamento militare;
b) può essere proibito dal comandante del corpo o da altra autorità superiore, in relazione a
particolari esigenze di sicurezza, anche temporanee, l’uso o la semplice detenzione di macchine
fotografiche o cinematografiche o di apparecchiature per registrazioni foniche o audiovisive;
c) è vietata la detenzione di armi e munizioni di proprietà privata, a eccezione delle armi di
ordinanza;
d) è sempre vietata la detenzione di apparecchi trasmittenti o ricetrasmittenti.
2. Per il personale dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione
agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.
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