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STUDI MILITARI




                  Tenendo in conto le intenzioni del legislatore non dovrebbe essere richie-
             sto che le captazioni avvengano con particolari artifici o raggiri, potendo essere
             ritenuta sufficiente una menzogna, una piccola astuzia o semplicemente non
             avvertire l’interlocutore della registrazione o della ripresa .
                                                                    (10)
                  La condotta deve essere funzionale a sorprendere la buona fede del terzo
             ed il suo perfezionamento potrebbe astrattamente avvenire anche con la sem-
             plice omessa comunicazione della registrazione fonica o visiva.
                  In altri termini è tradito l’affidamento che una delle parti pone sulla buona
             fede del terzo in ordine alla genuinità e limpidezza della comunicazione nonché
             al rapporto simmetricamente paritetico delle parti.
                  Registrare una conversazione a due non esprime disvalore sul piano della
             riservatezza, perché senza diffusione la conversazione resta comunque riserva-
             ta, tuttavia esprime disvalore sul piano relazionale. Conversazioni e incontri nei
             quali  un  soggetto  consapevolmente  fissa  il  dato  mentre  un  terzo  è  invece
             all’oscuro di tutto, sono nella sostanza falsati. Mentre chi memorizza è prudente,
             chi è registrato non ha motivo di esserlo, soprattutto se poi tra i soggetti v’è un
             rapporto interpersonale di confidenza o intimità; mentre chi acquisisce la con-
             versazione induce e orienta, in funzione di un eventuale utilizzo, chi è registrato
             si relaziona senza ulteriori finalità subendo le dinamiche altrui.
                  Tuttavia, si deve ritenere che tali strumenti possano consistere sia in mezzi
             che fissano le immagini e il sonoro, sia in mezzi che consentono la sola capta-
             zione (ed esempio è sempre possibile realizzare la diffusione contestuale del
             dato tramite una diretta su social network). Mentre è da escludere, mancando la
             condotta fraudolenta, che integri la fattispecie l’ipotesi in cui i dati siano condi-
             visi in una “chat a due” di registrazioni o immagini e queste vengano poi diffuse
             dal ricevente in altra chat.


             2.  Registrare  una  conversazione:  preliminari  aspetti  organizzativi  con
               effetti di natura disciplinare
                  Abbiamo sopra dimostrato che la registrazione di comunicazioni tra pre-
             senti non costituisce reato. Ma dobbiamo chiederci: è sempre possibile registra-
             re una comunicazione di servizio o un colloquio tra militari?
                  Una prima verifica va compiuta analizzando le norme qualificanti gli ille-
             citi disciplinari ricompresi tra l’art.712 e l’art.751 del d.P.R. 15 marzo 2010, n.
             90.


             (10)  ROBERTO FLOR, Riforma Orlando: riprese fraudolente, intercettazioni, archiviazione e impugnazioni
                  - la diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni effettuate fraudolentemente: abusus non tollit
                  usum(?)

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