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STUDI MILITARI
Tenendo in conto le intenzioni del legislatore non dovrebbe essere richie-
sto che le captazioni avvengano con particolari artifici o raggiri, potendo essere
ritenuta sufficiente una menzogna, una piccola astuzia o semplicemente non
avvertire l’interlocutore della registrazione o della ripresa .
(10)
La condotta deve essere funzionale a sorprendere la buona fede del terzo
ed il suo perfezionamento potrebbe astrattamente avvenire anche con la sem-
plice omessa comunicazione della registrazione fonica o visiva.
In altri termini è tradito l’affidamento che una delle parti pone sulla buona
fede del terzo in ordine alla genuinità e limpidezza della comunicazione nonché
al rapporto simmetricamente paritetico delle parti.
Registrare una conversazione a due non esprime disvalore sul piano della
riservatezza, perché senza diffusione la conversazione resta comunque riserva-
ta, tuttavia esprime disvalore sul piano relazionale. Conversazioni e incontri nei
quali un soggetto consapevolmente fissa il dato mentre un terzo è invece
all’oscuro di tutto, sono nella sostanza falsati. Mentre chi memorizza è prudente,
chi è registrato non ha motivo di esserlo, soprattutto se poi tra i soggetti v’è un
rapporto interpersonale di confidenza o intimità; mentre chi acquisisce la con-
versazione induce e orienta, in funzione di un eventuale utilizzo, chi è registrato
si relaziona senza ulteriori finalità subendo le dinamiche altrui.
Tuttavia, si deve ritenere che tali strumenti possano consistere sia in mezzi
che fissano le immagini e il sonoro, sia in mezzi che consentono la sola capta-
zione (ed esempio è sempre possibile realizzare la diffusione contestuale del
dato tramite una diretta su social network). Mentre è da escludere, mancando la
condotta fraudolenta, che integri la fattispecie l’ipotesi in cui i dati siano condi-
visi in una “chat a due” di registrazioni o immagini e queste vengano poi diffuse
dal ricevente in altra chat.
2. Registrare una conversazione: preliminari aspetti organizzativi con
effetti di natura disciplinare
Abbiamo sopra dimostrato che la registrazione di comunicazioni tra pre-
senti non costituisce reato. Ma dobbiamo chiederci: è sempre possibile registra-
re una comunicazione di servizio o un colloquio tra militari?
Una prima verifica va compiuta analizzando le norme qualificanti gli ille-
citi disciplinari ricompresi tra l’art.712 e l’art.751 del d.P.R. 15 marzo 2010, n.
90.
(10) ROBERTO FLOR, Riforma Orlando: riprese fraudolente, intercettazioni, archiviazione e impugnazioni
- la diffusione di riprese e registrazioni di comunicazioni effettuate fraudolentemente: abusus non tollit
usum(?)
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