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AGRO ECO AMBIENTE
Assume rilievo, ancora, la definizione dei «contratti di cessione», intesi
come i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimen-
tari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, delle cessioni con con-
testuale consegna e pagamento del prezzo pattuito non che dei conferimenti di
prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a coope-
rative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di produttori, ai sensi del decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102 , di cui essi sono soci .
(21)
Tali contratti, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1 e 2, devono
essere informati ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reci-
proca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui atte-
nersi prima, durante e dopo l’instaurazione della relazione commerciale; sono
conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna
dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del pro-
dotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di cri-
teri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento.
La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi,
salvo deroga motivata, anche in ragione della stagionalità dei prodotti oggetto di
cessione, concordata dalle parti contraenti o risultante da un contratto stipulato
con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappre-
sentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria.
Nell’ipotesi in cui il contratto abbia una durata inferiore a quella minima, all’infuori
delle deroghe espressamente ammesse, si considera, comunque, pari a dodici mesi.
La norma non si applica ai contratti di cessione ove la parte acquirente esercita l’at-
tività di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio.
L’obbligo della forma scritta nei contratti di cessione può essere assolto con
diverse forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali richiesti dai
commi 1 e 2 dell’articolo 3 siano concordati tra acquirente e fornitore mediante
un accordo quadro: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acqui-
sto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti.
Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5 in materia di pratiche
commerciali sleali vietate, sono fatte salve le condizioni contrattuali, comprese
quelle relative ai prezzi, definite nell’ambito di accordi quadro aventi ad oggetto
la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni pro-
fessionali maggiormente rappresentative a livello nazionale rappresentate in
almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero
(21) Cfr. art. 2, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 198/2021.
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