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AGRO ECO AMBIENTE




                  Assume  rilievo,  ancora,  la  definizione  dei  «contratti  di  cessione»,  intesi
             come i contratti che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli ed alimen-
             tari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore, delle cessioni con con-
             testuale consegna e pagamento del prezzo pattuito non che dei conferimenti di
             prodotti agricoli ed alimentari da parte di imprenditori agricoli e ittici a coope-
             rative di cui essi sono soci o ad organizzazioni di produttori, ai sensi del decreto
             legislativo 27 maggio 2005, n. 102 , di cui essi sono soci .
                                                                   (21)
                  Tali contratti, secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 1 e 2, devono
             essere informati ai principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reci-
             proca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti, cui atte-
             nersi prima, durante e dopo l’instaurazione della relazione commerciale; sono
             conclusi obbligatoriamente mediante atto scritto stipulato prima della consegna
             dei prodotti ceduti ed indicano la durata, le quantità e le caratteristiche del pro-
             dotto venduto, il prezzo, che può essere fisso o determinabile sulla base di cri-
             teri stabiliti nel contratto, le modalità di consegna e di pagamento.
                  La durata dei contratti di cessione non può essere inferiore a dodici mesi,
             salvo deroga motivata, anche in ragione della stagionalità dei prodotti oggetto di
             cessione, concordata dalle parti contraenti o risultante da un contratto stipulato
             con l’assistenza delle rispettive organizzazioni professionali maggiormente rappre-
             sentative a livello nazionale rappresentate in almeno cinque camere di commercio,
             industria, artigianato e agricoltura, ovvero nel Consiglio nazionale dell’economia e
             del lavoro, anche per il tramite delle loro articolazioni territoriali e di categoria.
             Nell’ipotesi in cui il contratto abbia una durata inferiore a quella minima, all’infuori
             delle deroghe espressamente ammesse, si considera, comunque, pari a dodici mesi.
             La norma non si applica ai contratti di cessione ove la parte acquirente esercita l’at-
             tività di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio.
                  L’obbligo della forma scritta nei contratti di cessione può essere assolto con
             diverse forme equipollenti, a condizione che gli elementi contrattuali richiesti dai
             commi 1 e 2 dell’articolo 3 siano concordati tra acquirente e fornitore mediante
             un accordo quadro: documenti di trasporto o di consegna, fatture, ordini di acqui-
             sto con i quali l’acquirente commissiona la consegna dei prodotti.
                  Fermo restando quanto disposto dagli articoli 4 e 5 in materia di pratiche
             commerciali sleali vietate, sono fatte salve le condizioni contrattuali, comprese
             quelle relative ai prezzi, definite nell’ambito di accordi quadro aventi ad oggetto
             la fornitura dei prodotti agricoli e alimentari stipulati dalle organizzazioni pro-
             fessionali  maggiormente  rappresentative  a  livello  nazionale  rappresentate  in
             almeno cinque camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero
             (21)  Cfr. art. 2, comma 1, lett. e) d.lgs. n. 198/2021.

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