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IL RUOLO DELL’ARMA DEI CARABINIERI NEL CONTRASTO
                                    ALLE PRATICHE COMMERCIALI SLEALI




                      l’individuazione di termini inderogabili di pagamento a seconda che i
               prodotti siano o meno deteriorabili.
                    L’interprete risulta, inoltre, abilitato a formulare un giudizio sul contenuto
               del programma contrattuale e specialmente sulla remunerazione della produzione
               in precedenza preclusa e per ciò stesso incompatibile con la nozione di autono-
               mia quale valutazione di convenienza rimessa al solo acquirente. Diverse risul-
               tano, infatti, le iniziative dirette a garantire una migliore regolazione dei mercati,
               a livello europeo  e nazionale .
                                             (6)
                               (5)
                    In particolare, riguardo alla turbolenza del mercato del latte e dei prodotti
               lattiero-caseari,  a  seguito  dell’abbandono  del  sistema  delle  quote  capace,  nel
               tempo, di produrre una conveniente stabilizzazione delle relazioni commerciali,
               tanto  il  legislatore  europeo   quanto  quello  domestico   intervengono  nella
                                                                      (8)
                                           (7)
               struttura del settore di mercato considerato.
               (5)   Si  citano,  ad  esempio,  le  Comunicazioni  della  Commissione  europea,  COM  2009  (591),
                    “Migliore funzionamento della filiera alimentare in Europa”; COM 2014 (472), “Affrontare
                    le pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra le imprese”; COM 2016 (32), “sulle
                    pratiche commerciali sleali nella filiera alimentare tra imprese”; COM 2018 (173), “Proposta
                    di direttiva in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera ali-
                    mentare” o, ancora, la Risoluzione del Parlamento europeo del 7 giugno 2016 sulle pratiche
                    commerciali sleali nella filiera alimentare (2015/2065-INI) e l’art. 168 del regolamento UE
                    17 dicembre 2013, n. 13081308 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agri-
                    coli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e
                    (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, come modificato dal regolamento CE 13 dicembre 2017,
                    n. 2393 che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da
                    parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), (UE) n. 1306/2013 sul
                    finanziamento,  sulla  gestione  e  sul  monitoraggio  della  politica  agricola  comune,  (UE)  n.
                    1307/2013  recante  norme  sui  pagamenti  diretti  agli  agricoltori  nell’ambito  dei  regimi  di
                    sostegno previsti dalla politica agricola comune, (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione
                    comune dei mercati dei prodotti agricoli e (UE) n. 652/2014 che fissa le disposizioni per la
                    gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e al benessere degli animali, alla
                    sanità delle piante e al materiale riproduttivo vegetale e dal regolamento CE 2 dicembre 2021,
                    2117 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei
                    mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e
                    alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione,
                    l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatiz-
                    zati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle
                    regioni ultraperiferiche dell’Unione.
               (6)   Cfr. art. 62 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, “Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo svi-
                    luppo delle infrastrutture e la competitività”; D.M. 19 ottobre 2012, n. 199, “Regolamento di
                    attuazione  dell’articolo  62  del  decreto-legge  24  gennaio  2012”,  n.  1.  In  dottrina,  v.  A.
                    JANNARELLI, La strutturazione giuridica dei mercati nel sistema agroalimentare e l’art. 62 della legge 24
                    marzo 2012, n. 27: un pasticcio italiano in salsa francese, in Riv. dir. agr., 2012, I, 545 non che A.
                    GERMANÒ, Ancora sul contratto di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari: il decreto ministeriale
                    attuativo dell’art. 62 del d.l. 1/2012, in Dir. giur. agr. al. amb., 2012, 512.
               (7)   Cfr. art. 148 del regolamento CE n. 1308/2013 citato.
               (8)   Il riferimento è all’art. 2 del d.l. 5 maggio 2015, n. 51, Disposizioni urgenti in materia di rilan-
                    cio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere
                    eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali.

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