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AGRO ECO AMBIENTE




                  In conseguenza della progressiva riduzione degli effetti distorsivi sugli scambi
             legati alle sovvenzioni del prezzo dei prodotti con il sostegno al reddito degli ope-
             ratori agricoli si modifica, quindi, la natura dell’intervento ordinato anche a raffor-
             zare il ruolo delle organizzazioni di produttori nelle relazioni contrattuali con le
             controparti economiche, evitando che le relazioni contrattuali tra gli stessi opera-
             tori agricoli e le imprese di trasformazione e di distribuzione siano soggette a pra-
             tiche sleali. In ogni caso, va detto che la denunciata situazione di dipendenza eco-
             nomica non viene risolta con il ricorso ai contratti di integrazione verticale che con-
             tinuano a riflettere i rapporti di forza in campo, senza promuovere un significativo
             sostegno all’esercizio del potere di mercato dei singoli imprenditori agricoli.
                  A  partire  dalla  previsione  dell’articolo  8  della  l.  16  marzo  1988,  n.  88,
             Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita
             dei prodotti agricoli le associazioni legittimate alla stipula di tali accordi predi-
             spongono la realizzazione di appositi stampati da utilizzare nei rapporti indivi-
             duali per facilitare le parti nella conclusione dei relativi contratti. E anche con
             l’intervento legislativo del 2005  la rinuncia a definire una regolamentazione
                                           (3)
             dell’economia contrattuale sul piano della disciplina privatistica esclude di fatto
             un riassetto dello squilibrio emergente nel contenuto normativo e nella conve-
             nienza economica del singolo regolamento che resta subordinato alla stipula
             degli accordi interprofessionali in un assetto piramidale che vede al vertice l’in-
             tesa di filiera, concordata tra organizzazioni rappresentative di produttori e di
             industriali e, a seguire, il contratto quadro .
                                                     (4)


             3.  Accertamento  dello  squilibrio  negoziale  e  limiti  dell’intervento
               dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
                  Di fronte al diffuso fenomeno degli abusi negoziali ai danni delle imprese
             più deboli del settore agro-alimentare si conferma la necessità di disporre una
             disciplina che intervenga su tre profili:
                    la forma del contratto;
                    il contrasto di condotte abusive;

             (3)   Il riferimento è al d.lgs. 27 maggio 2005, n. 102, “Regolazioni dei mercati agroalimentari”, a
                  norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38. In dottrina, cfr.
                  S. BOLOGNINI, Il d.lgs. 27 maggio 2005 e l’attuale tendenza normativa a riconoscere efficacia ultra partes
                  ai contratti di integrazione verticale, in La regolazione e la promozione del mercato alimentare nell’Unione
                  europea. Esperienze giuridiche comunitarie e nazionali a cura di M. D’ADDEZIO e A. GERMANÒ,
                  Milano, 2007, 205 non che A. JANNARELLI, I contratti dall’impresa agricola all’industria di trasfor-
                  mazione. Problemi e prospettive dell’esperienza italiana, in Riv. dir. al., 2008, n. 2, 1.
             (4)   Sul ruolo e sui compiti delle organizzazioni professionali, si rinvia al mio Abusi di filiera (agro-
                  alimentare) e giustizia del contratto, Bari, 2022, 169 ss.

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