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AGRO ECO AMBIENTE
In conseguenza della progressiva riduzione degli effetti distorsivi sugli scambi
legati alle sovvenzioni del prezzo dei prodotti con il sostegno al reddito degli ope-
ratori agricoli si modifica, quindi, la natura dell’intervento ordinato anche a raffor-
zare il ruolo delle organizzazioni di produttori nelle relazioni contrattuali con le
controparti economiche, evitando che le relazioni contrattuali tra gli stessi opera-
tori agricoli e le imprese di trasformazione e di distribuzione siano soggette a pra-
tiche sleali. In ogni caso, va detto che la denunciata situazione di dipendenza eco-
nomica non viene risolta con il ricorso ai contratti di integrazione verticale che con-
tinuano a riflettere i rapporti di forza in campo, senza promuovere un significativo
sostegno all’esercizio del potere di mercato dei singoli imprenditori agricoli.
A partire dalla previsione dell’articolo 8 della l. 16 marzo 1988, n. 88,
Norme sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita
dei prodotti agricoli le associazioni legittimate alla stipula di tali accordi predi-
spongono la realizzazione di appositi stampati da utilizzare nei rapporti indivi-
duali per facilitare le parti nella conclusione dei relativi contratti. E anche con
l’intervento legislativo del 2005 la rinuncia a definire una regolamentazione
(3)
dell’economia contrattuale sul piano della disciplina privatistica esclude di fatto
un riassetto dello squilibrio emergente nel contenuto normativo e nella conve-
nienza economica del singolo regolamento che resta subordinato alla stipula
degli accordi interprofessionali in un assetto piramidale che vede al vertice l’in-
tesa di filiera, concordata tra organizzazioni rappresentative di produttori e di
industriali e, a seguire, il contratto quadro .
(4)
3. Accertamento dello squilibrio negoziale e limiti dell’intervento
dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato
Di fronte al diffuso fenomeno degli abusi negoziali ai danni delle imprese
più deboli del settore agro-alimentare si conferma la necessità di disporre una
disciplina che intervenga su tre profili:
la forma del contratto;
il contrasto di condotte abusive;
(3) Il riferimento è al d.lgs. 27 maggio 2005, n. 102, “Regolazioni dei mercati agroalimentari”, a
norma dell’articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38. In dottrina, cfr.
S. BOLOGNINI, Il d.lgs. 27 maggio 2005 e l’attuale tendenza normativa a riconoscere efficacia ultra partes
ai contratti di integrazione verticale, in La regolazione e la promozione del mercato alimentare nell’Unione
europea. Esperienze giuridiche comunitarie e nazionali a cura di M. D’ADDEZIO e A. GERMANÒ,
Milano, 2007, 205 non che A. JANNARELLI, I contratti dall’impresa agricola all’industria di trasfor-
mazione. Problemi e prospettive dell’esperienza italiana, in Riv. dir. al., 2008, n. 2, 1.
(4) Sul ruolo e sui compiti delle organizzazioni professionali, si rinvia al mio Abusi di filiera (agro-
alimentare) e giustizia del contratto, Bari, 2022, 169 ss.
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