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LA PERICOLOSITÀ GENERICA TRA MISURE DI PREVENZIONE,
                                 DASPO SPORTIVO E CORTE COSTITUZIONALE




               crei, in qualsiasi modo, una situazione di pericolo per la sicurezza pubblica,
               (anche) slegata da un precedente reato.
                     La progressiva concretizzazione del giudizio di pericolosità, anche a segui-
               to di incisivi interventi della Corte costituzionale, segnatamente all’insufficienza
               del mero sospetto come presupposto per l’applicazione dei provvedimenti limi-
               tativi della libertà personale, dovendo ritenersi legittimi solo quelli motivati da
               fatti specifici  che giustifichino la declaratoria di pericolosità ai fini della pre-
                            (8)
               venzione , ha portato al progressivo abbandono di un concetto di pericolosità
                        (9)
               generico.
                     La giurisprudenza afferma costantemente che il giudice della prevenzione
               è libero di accertare la pericolosità della persona indipendentemente, da un lato,
               dalla presenza di una o più sentenze di condanna (anche non definitive) nonché,
               dall’altro, da un previo accertamento della pericolosità sociale da parte del giu-
               dice del procedimento penale.
                     Nel processo di prevenzione il giudice può ritenere il prevenuto perico-
               loso sulla base di elementi circostanziati, desumibili dai precedenti penali e giu-
               diziari, da recenti denunce, dal tenore di vita del soggetto e dalla frequentazione
               di pregiudicati, sempreché dette valutazioni siano supportate da una solida base
               fattuale e non frutto di mera discrezionalità circa la valutazione del comporta-
               mento tenuto.
                     L’ordine pubblico è un concetto che abbraccia tutta una serie di situazioni
               di potenziale offensività irriducibili ad un concetto specifico di interesse protetto
               in senso penalistico. Sarebbe, infatti, privo di senso il disposto dell’art. 4 del
               d.lgs. 159/2011 che consente di disporre la misura della sorveglianza speciale
               nei confronti di soggetti condannati in via definitiva per delitto doloso senza
               specificare la necessità di una relazione fra il tipo di reati commessi e quelli che
               si reputa che il soggetto possa tornare a compiere.
                     Ad esempio: una querela sporta per un reato, poi ritirata, anche se ne
               determina l’improcedibilità per estinzione dei “fatti” in essa narrati, tuttavia
               corroborata  da  informative  di  pubblica  sicurezza  estranee  al  procedimento
               penale, può rappresentare «indici significativi di un’insufficiente capacità di autocontrol-
               lo e in definitiva di una personalità complessiva che non offre quelle piene garanzie di affi-
               dabilità che devono imprescindibilmente ricorrere in capo ai titolari di licenze in materia di
               armi al fine di salvaguardare le preminenti esigenze di tutela della sicurezza e dell’incolu-
               mità pubblica» .
                            (10)
               (8)   Corte cost., 23 giugno 1956, n. 2, in Giur. cost., 1956, pagg. 563 s.
               (9)   Corte cost., 22 dicembre 1980, n. 177, in Giur. cost., 1980, I, pag. 1536, importante per-
                     ché ha ritenuto lesivo del principio di determinatezza il concetto di «proclività a delin-
                     quere».
               (10)  TAR Napoli, Sez. Quinta, 24 febbraio 2016, n. 1009.

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